CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 giugno 2023
Cassazione n. 35289/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20463/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], N 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA]. GONZAGA 81, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- sul controricorsocon ricorso incidentale proposto da : [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e PALUMBO IOLANDAelettivamente domiciliatiin [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti e ricorrentiincidentale- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.824/2023 depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ i ricorsi devono intendersi rinunciati e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., con compensazione tra i ricorrenti, principali e incidentali, delle spese del giudizio di cassazione; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, che vanno liquidate come in dispositivoin favore delle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, poiché non ha svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Compensa tra le ricorrenti, principale e incidentale, le spese del giudizio di cassazione. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore delle controricorrent i [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]