Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15878/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

tamura il 04/08/1999avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente alla recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa in data 16 luglio 2024 dal Tribunale di Bari nei confronti diRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81, 110, 628, 56-629 e 605 cod.pen.2.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marku2.1.1.

Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e apparenza o manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria.Gli appellanti, infatti, reiterando quanto già chiesto in dibattimento, avevano sollecitatoa procedere a ricognizione personale degli odierni imputati da parte di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in primo grado, si erano limitati a confermarel’individuazione fotografica resa di fronte alla polizia giudiziaria, previa esibizione delmedesimo album iconografico utilizzato durante le indagini.In ogni caso, la difesa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, nonavrebbe mai prestato il proprio consenso all’acquisizione dei verbali suddetti.2.1.2.

Mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione allavalutazione delle dichiarazioni delle persone offese.La Corte di appello avrebbe acriticamente recepito la narrazione di queste ultime, comeaccolta in primo grado, nonostante la costituzione di parte civile e la mancanza di riscontridelle asserite violenze (anche all’esito degli accertamenti sui luoghi e sulle persone),trascurando le specifiche deduzioni difensive in punto di suggestioni ambientali emediatiche, di contraddizioni tra le varie versioni e di irrituale e non probante identificazionedegli imputati, tali da inficiare la generale attendibilità dei dichiaranti, vieppiù unitamente allagià scarsa credibilità intrinseca di quanto riferito.2.1.3.

Violazione degli artt. 62, n. 4, 62-bis e 99 cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, riguardo alla sussistenza della recidiva (tenuto conto della distanza cronologicadei precedenti di [OSCURATO:PERSONA]) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno dispeciale tenuità.2.2.

Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Panaro2.2.1.

Violazione degli artt. 213 e 603 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, riguardo alla omessa assunzione di una prova decisiva (la ricognizionedell’imputato) e al rigetto della conseguente richiesta di riapertura dell’istruttoria in appello.L’individuazione fotografica davanti agli investigatori sarebbe stata caratterizzata damolteplici condizionamenti inquinanti e le prime dichiarazioni delle persone offesepresentavano contraddizioni e fallacie di rilievo rispetto a quanto successivamente riferito.Ciò avrebbe imposto l’accoglimento dell’istanza di formale ricognizione, fatta propria anchedal Pubblico Ministero, ma incongruamente disattesa dal Tribunale, sull’erroneo presuppostodel consenso prestato all’acquisizione degli atti di indagine (in realtà, relativo a soggettidiversi dalle persone offese).2.2.2.

Violazione degli artt. 192, 194 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per quel che attiene alla valutazionedelle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaVittoria [OSCURATO:PERSONA].La succinta motivazione di appello, appiattita sulla sentenza di primo grado, avrebbeomesso ogni effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive dirette a sottolinearel’impossibilità che gli operanti non riscontrassero segni della ipotizzata brutale aggressione,l’incostanza dei racconti dei due [OSCURATO:PERSONA] e le complessive imprecisioni e vere e propriefalsità in ordine a punti fondamentali della vicenda (la previa conoscenza degli imputati, ledinamiche delle violenze, i soggetti presenti, l’uso di armi), limitandosi a un’irritualevalorizzazione della facoltà di valutazione frazionata delle testimonianze.2.2.3.

Violazione degli artt. 605, 628 e 629 cod. pen., in ordine al mancatoassorbimento del sequestro di persona nella rapina aggravata, frutto di un’artificiosascomposizione dell’unitaria vicenda, come descritta nella stessa imputazione.3.

All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

È fondato il motivo di ricorso relativo al riconoscimento della recidiva per FabioMarku.Per il resto, i ricorsi sono complessivamente infondati.2.

Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati e il primomotivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], sono in parte generici e comunque infondati inpunto di diritto.2.1.

La sentenza impugnata, nel rigettare l’istanza ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.(con cui era stata richiesta «la ricognizione personale degli odierni imputati da parte diAcquaviva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», p. 3 dell’atto di gravame),muove dal presupposto che «la difesa ha assentito all’acquisizione dei verbali di s.i.t. diAcquaviva [OSCURATO:PERSONA], persona informata sui fatti e di [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimentofotografico, e della denuncia di [OSCURATO:PERSONA]».Innanzitutto, dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice delfatto processuale, come definitivamente sancito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092-01), emerge che il consenso è stato prestato dal difensore non soloper quel che concerne le sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria daCarlo [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e – al contrario di quanto affermato nel ricorso afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – sia pure sub specie di mancata opposizione anche del verbaledi riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia-querela di [OSCURATO:PERSONA](cfr. sentenza di primo grado, p. 1; verbali delle udienze del 26 settembre 2023 e del 24ottobre 2023 e, soprattutto, trascrizione integrale della fonoregistrazione relativo aquest’ultima udienza, con riferimento alla suddetta produzione da parte del PubblicoMinistero e all’acquiescenza della difesa).2.2.

Il Tribunale, in ogni caso, aveva argomentatamente ritenuto ultronea laricognizione sollecitata dalla difesa, sottolineando come tutti i soggetti sentiti avesseroriconosciuto gli imputati, talora chiamandoli nominativamente, come gli autori dei reati percui si procede, chiarendo che l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in sede diindagini preliminari era stata veicolata tra gli atti utilizzabili col consenso delle parti, avendopoi la donna ribadito in giudizio la propria certezza sul punto, e che [OSCURATO:PERSONA] haripetuto in aula il riconoscimento, mentre [OSCURATO:PERSONA], ammettendo di essere statoin condizioni di ubriachezza nella prima identificazione, ha poi riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] indibattimento (pp. 1, 13).Con tale lineare discorso giustificativo (fatto proprio anche dai giudici di appello) intema di inopportunità di procedere all’ulteriore incombente istruttorio, le difese omettono dimisurarsi.In ogni caso, l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari,confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di averecompiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenzadelle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di nontassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice,la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez.1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994-01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv.271041-01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908-01). 250193In merito alla dedotta mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva da parte delTribunale, infine, basti osservare come il motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., possa essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia statachiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e nonsuccessivamente sollecitato al giudice dalla parte, sia pure ai sensi dell’art. 507 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01; Sez. 5, n. 4672del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270-01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013,Muraca, Rv. 254974-01).2.3.

Ciò premesso, occorre avere riguardo all’eccezionalità della rinnovazione istruttoriaex art. 603 cod. proc. pen., istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice, nella sua discrezionalità, ritenga – ciò che non èsuccesso nel caso di specie, come adeguatamente illustrato in merito alla completezzadell’istruttoria espletata in primo grado – di non poter decidere allo stato degli atti (Sez.

U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P.,Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01).2.4.

Appaiono, infine, meramente rivalutative le contestazioni relative alla attendibilitàdegli esiti della individuazione in sede dibattimentale (chiaramente illustrata dalla sentenzaimpugnata, p. 5, richiamando la pregressa conoscenza tra vittime e aggressori e, soprattutto,la complessiva tranquillizzante concludenza del materiale istruttorio).3.

Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati e ilsecondo motivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti, in quanto diretti asollecitare irritualmente un diverso apprezzamento della piattaforma istruttoria.La adeguata doppia conforme motivazione ricostruisce logicamente la dinamica dei fattie chiarisce adeguatamente le ritrosie delle persone offese e le minime discrasie tra le lorodeposizioni, richiamando il terrore per le ventilate rappresaglie dei ricorrenti (pp. 5-7);peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa rappresenta una questione difatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01).D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, ancheproprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.,Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025,T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01);4.

Il terzo motivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dalla suainfondatezza - posto che la privazione della libertà si è protratta ben oltre il tempo necessarioalla realizzazione della rapina, proseguendo con condotte ulteriori di angheria e umiliazione,onde indurre le vittime al silenzio (Sez. 2, n. 38766 del 28/10/2025, Marchetti, non mass.;Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240-02; Sez. 3, n. 55302 del22/09/2016, D., Rv. 268534-01) - non risulta oggetto di previa deduzione nell’atto di appelloe deve ritenersi pertanto non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.5.

Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati è fondato,limitatamente alla recidiva ritenuta per [OSCURATO:PERSONA], e risulta generico, fattuale e manifestamenteinfondato per quanto attiene agli ulteriori profili di censura.5.1.

Per quel che riguarda la recidiva, la Corte territoriale si è limitata a osservare comeil delitto di cui all’art. 628 cod. pen. per cui si procede sia «in linea con le precedenticontestazioni, avendo il [OSCURATO:PERSONA] precedenti specifici per rapina, armi e detenzione distupefacenti, mentre il [OSCURATO:PERSONA] vanta plurimi precedenti per furto e detenzione e spaccio distupefacenti».Questo discorso giustificativo non offre compiuta risposta alle doglianze espressenell’ultimo motivo dell’appello comune, con cui si negava che il nuovo reato potesseconsiderarsi espressione di una maggiore colpevolezza, in considerazione della distanzatemporale dei precedenti.Per giurisprudenza costante, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomodi un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizionedell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione,ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapportoesistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qualmisura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014,dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).Nel caso di specie, nulla è stato posto in evidenza, al di là di un cursorio richiamoall’esistenza di precedenti specifici, quanto all’apprezzamento dell’idoneità della nuovacondotta criminosa in contestazione a rivelare una maggior capacità a delinquere del reo.Occorre, nondimeno, rilevare come l’impugnazione di legittimità possa reputarsiadeguatamente specifica unicamente per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l’unico a cui si fa riferimentoin parte qua.

Soltanto in relazione a tale imputato, la doglianza potrà, dunque, essereaccolta, non superando invece la soglia di ammissibilità per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], mainominato per quanto qui rileva, siccome priva della minima portata concretamente censoria;come sottolineato dalla Procura generale, neppure opera l’effetto estensivo, vertendosi suun motivo di carattere strettamente personale.5.2.

La sentenza impugnata, inoltre, ha congruamente chiarito, con motivazioneintangibile in questa sede, l’impossibilità di riconoscere la fattispecie circostanziale ex art.62, n. 4, cod. pen., attese le scarsissime disponibilità economiche delle persone offese, «perle quali somme irrisorie potevano essere idonee a far fronte ad esigenze di vita per alcunigiorni o settimane».Questa conclusione è pienamente conforme con la consolidata interpretazione dilegittimità, secondo cui la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul soloapprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delleripercussioni che l’atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 6, n.4181 del 14/01/2026, Bianucci, non mass.; Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv.282876-01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01).5.3.

Ugualmente adeguata e scevra di vizi logico-giuridici l’argomentazione con cui èstato escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (non potendosiriconoscere soverchio valore – rispetto agli elementi di segno contrario quali la ripetutanegazione degli addebiti, la brutalità dei fatti, la strutturata personalità criminale, lamancanza di resipiscenza – al consenso all’acquisizione di taluni atti di indagine).D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).6.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, per quel cheSezione della Corte di appello di Bari che, nel procedere ad un nuovo esame della doglianzadifensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto.Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dellaaffermazione della responsabilità per tutti i delitti per cui si procede.Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, concondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanzaaggravante della recidiva e rinvia per un nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Cortedi appello di Bari.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiara irrevocabile l'affermazione diresponsabilità.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tamura il 04/08/1999avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte di appello di Barivisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio, limitatamente alla recidiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],e il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso;sentite le conclusioni del difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha integralmente confermatola pronuncia di condanna emessa in data 16 luglio 2024 dal Tribunale di Bari nei confronti diRaffaele [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 81, 110, 628, 56-629 e 605 cod.pen.2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati,formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Marku2.1.1. Violazione dell’art. 603 cod. proc. pen. e apparenza o manifesta illogicità dellamotivazione, in relazione alla mancata rinnovazione istruttoria.Gli appellanti, infatti, reiterando quanto già chiesto in dibattimento, avevano sollecitatoa procedere a ricognizione personale degli odierni imputati da parte di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, in primo grado, si erano limitati a confermarel’individuazione fotografica resa di fronte alla polizia giudiziaria, previa esibizione delmedesimo album iconografico utilizzato durante le indagini.In ogni caso, la difesa, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, nonavrebbe mai prestato il proprio consenso all’acquisizione dei verbali suddetti.2.1.2. Mera apparenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione allavalutazione delle dichiarazioni delle persone offese.La Corte di appello avrebbe acriticamente recepito la narrazione di queste ultime, comeaccolta in primo grado, nonostante la costituzione di parte civile e la mancanza di riscontridelle asserite violenze (anche all’esito degli accertamenti sui luoghi e sulle persone),trascurando le specifiche deduzioni difensive in punto di suggestioni ambientali emediatiche, di contraddizioni tra le varie versioni e di irrituale e non probante identificazionedegli imputati, tali da inficiare la generale attendibilità dei dichiaranti, vieppiù unitamente allagià scarsa credibilità intrinseca di quanto riferito.2.1.3. Violazione degli artt. 62, n. 4, 62-bis e 99 cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, riguardo alla sussistenza della recidiva (tenuto conto della distanza cronologicadei precedenti di [OSCURATO:PERSONA]) e al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del danno dispeciale tenuità.2.2. Ricorso nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] Panaro2.2.1. Violazione degli artt. 213 e 603 cod. proc. pen. e mancanza e manifesta illogicitàdella motivazione, riguardo alla omessa assunzione di una prova decisiva (la ricognizionedell’imputato) e al rigetto della conseguente richiesta di riapertura dell’istruttoria in appello.L’individuazione fotografica davanti agli investigatori sarebbe stata caratterizzata damolteplici condizionamenti inquinanti e le prime dichiarazioni delle persone offesepresentavano contraddizioni e fallacie di rilievo rispetto a quanto successivamente riferito.Ciò avrebbe imposto l’accoglimento dell’istanza di formale ricognizione, fatta propria anchedal Pubblico Ministero, ma incongruamente disattesa dal Tribunale, sull’erroneo presuppostodel consenso prestato all’acquisizione degli atti di indagine (in realtà, relativo a soggettidiversi dalle persone offese).2.2.2. Violazione degli artt. 192, 194 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e mancanza,contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per quel che attiene alla valutazionedelle testimonianze di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MariaVittoria [OSCURATO:PERSONA].La succinta motivazione di appello, appiattita sulla sentenza di primo grado, avrebbeomesso ogni effettivo confronto con le specifiche deduzioni difensive dirette a sottolinearel’impossibilità che gli operanti non riscontrassero segni della ipotizzata brutale aggressione,l’incostanza dei racconti dei due [OSCURATO:PERSONA] e le complessive imprecisioni e vere e propriefalsità in ordine a punti fondamentali della vicenda (la previa conoscenza degli imputati, ledinamiche delle violenze, i soggetti presenti, l’uso di armi), limitandosi a un’irritualevalorizzazione della facoltà di valutazione frazionata delle testimonianze.2.2.3. Violazione degli artt. 605, 628 e 629 cod. pen., in ordine al mancatoassorbimento del sequestro di persona nella rapina aggravata, frutto di un’artificiosascomposizione dell’unitaria vicenda, come descritta nella stessa imputazione.3. All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È fondato il motivo di ricorso relativo al riconoscimento della recidiva per FabioMarku.Per il resto, i ricorsi sono complessivamente infondati.2. Il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati e il primomotivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], sono in parte generici e comunque infondati inpunto di diritto.2.1. La sentenza impugnata, nel rigettare l’istanza ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen.(con cui era stata richiesta «la ricognizione personale degli odierni imputati da parte diAcquaviva [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», p. 3 dell’atto di gravame),muove dal presupposto che «la difesa ha assentito all’acquisizione dei verbali di s.i.t. diAcquaviva [OSCURATO:PERSONA], persona informata sui fatti e di [OSCURATO:PERSONA] M. [OSCURATO:PERSONA], con riconoscimentofotografico, e della denuncia di [OSCURATO:PERSONA]».Innanzitutto, dagli atti di causa (a cui il Collegio ha pieno accesso, quale giudice delfatto processuale, come definitivamente sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092-01), emerge che il consenso è stato prestato dal difensore non soloper quel che concerne le sommarie informazioni testimoniali rese alla polizia giudiziaria daCarlo [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e – al contrario di quanto affermato nel ricorso afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] – sia pure sub specie di mancata opposizione anche del verbaledi riconoscimento fotografico di [OSCURATO:PERSONA] e della denuncia-querela di [OSCURATO:PERSONA](cfr. sentenza di primo grado, p. 1; verbali delle udienze del 26 settembre 2023 e del 24ottobre 2023 e, soprattutto, trascrizione integrale della fonoregistrazione relativo aquest’ultima udienza, con riferimento alla suddetta produzione da parte del PubblicoMinistero e all’acquiescenza della difesa).2.2. Il Tribunale, in ogni caso, aveva argomentatamente ritenuto ultronea laricognizione sollecitata dalla difesa, sottolineando come tutti i soggetti sentiti avesseroriconosciuto gli imputati, talora chiamandoli nominativamente, come gli autori dei reati percui si procede, chiarendo che l’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in sede diindagini preliminari era stata veicolata tra gli atti utilizzabili col consenso delle parti, avendopoi la donna ribadito in giudizio la propria certezza sul punto, e che [OSCURATO:PERSONA] haripetuto in aula il riconoscimento, mentre [OSCURATO:PERSONA], ammettendo di essere statoin condizioni di ubriachezza nella prima identificazione, ha poi riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] indibattimento (pp. 1, 13).Con tale lineare discorso giustificativo (fatto proprio anche dai giudici di appello) intema di inopportunità di procedere all’ulteriore incombente istruttorio, le difese omettono dimisurarsi.In ogni caso, l’individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari,confermata dal testimone che nel corso dell’esame dibattimentale abbia dichiarato di averecompiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenzadelle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di nontassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice,la cui affidabilità dipende dall’attendibilità del teste e della deposizione da questi resa (Sez.1, n. 39406 del 26/09/2025, O., Rv. 288994-01; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv.271041-01; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262908-01). 250193In merito alla dedotta mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva da parte delTribunale, infine, basti osservare come il motivo di impugnazione ex art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., possa essere dedotto solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia statachiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., e nonsuccessivamente sollecitato al giudice dalla parte, sia pure ai sensi dell’art. 507 cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722-01; Sez. 5, n. 4672del 24/11/2016, dep. 2017, Fiaschetti, Rv. 269270-01; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013,Muraca, Rv. 254974-01).2.3. Ciò premesso, occorre avere riguardo all’eccezionalità della rinnovazione istruttoriaex art. 603 cod. proc. pen., istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorsoesclusivamente allorché il giudice, nella sua discrezionalità, ritenga – ciò che non èsuccesso nel caso di specie, come adeguatamente illustrato in merito alla completezzadell’istruttoria espletata in primo grado – di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n.12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820-01; Sez. 3, n. 39489 del 24/09/2024, P.,Rv. 287054-01; Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114-01).2.4. Appaiono, infine, meramente rivalutative le contestazioni relative alla attendibilitàdegli esiti della individuazione in sede dibattimentale (chiaramente illustrata dalla sentenzaimpugnata, p. 5, richiamando la pregressa conoscenza tra vittime e aggressori e, soprattutto,la complessiva tranquillizzante concludenza del materiale istruttorio).3. Il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati e ilsecondo motivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA] non sono consentiti, in quanto diretti asollecitare irritualmente un diverso apprezzamento della piattaforma istruttoria.La adeguata doppia conforme motivazione ricostruisce logicamente la dinamica dei fattie chiarisce adeguatamente le ritrosie delle persone offese e le minime discrasie tra le lorodeposizioni, richiamando il terrore per le ventilate rappresaglie dei ricorrenti (pp. 5-7);peraltro, la valutazione della attendibilità della persona offesa rappresenta una questione difatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice enon può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso inmanifeste contraddizioni (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524-01).D’altro canto, nella motivazione della sentenza, il giudice del gravame non è tenuto acompiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, ancheproprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; debbonopertanto considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se nonespressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr.,Sez. 4, n. 33393 del 18/09/2025, Arrigo, non mass.; Sez. 7, Ord. n. 31072 del 09/07/2025,T., non mass.; Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv 281935-01; Sez. 6, n. 49970del 19/10/2012, Muià, Rv. 254107-01);4. Il terzo motivo del ricorso proposto dal solo [OSCURATO:PERSONA], anche a prescindere dalla suainfondatezza - posto che la privazione della libertà si è protratta ben oltre il tempo necessarioalla realizzazione della rapina, proseguendo con condotte ulteriori di angheria e umiliazione,onde indurre le vittime al silenzio (Sez. 2, n. 38766 del 28/10/2025, Marchetti, non mass.;Sez. 2, n. 4634 del 01/10/2020, dep. 2021, S., Rv. 280240-02; Sez. 3, n. 55302 del22/09/2016, D., Rv. 268534-01) - non risulta oggetto di previa deduzione nell’atto di appelloe deve ritenersi pertanto non deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen.5. Il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di entrambi gli imputati è fondato,limitatamente alla recidiva ritenuta per [OSCURATO:PERSONA], e risulta generico, fattuale e manifestamenteinfondato per quanto attiene agli ulteriori profili di censura.5.1. Per quel che riguarda la recidiva, la Corte territoriale si è limitata a osservare comeil delitto di cui all’art. 628 cod. pen. per cui si procede sia «in linea con le precedenticontestazioni, avendo il [OSCURATO:PERSONA] precedenti specifici per rapina, armi e detenzione distupefacenti, mentre il [OSCURATO:PERSONA] vanta plurimi precedenti per furto e detenzione e spaccio distupefacenti».Questo discorso giustificativo non offre compiuta risposta alle doglianze espressenell’ultimo motivo dell’appello comune, con cui si negava che il nuovo reato potesseconsiderarsi espressione di una maggiore colpevolezza, in considerazione della distanzatemporale dei precedenti.Per giurisprudenza costante, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomodi un’accentuata pericolosità sociale dell’imputato e non come mera descrizionedell’esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non puòfondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull’arco temporale della loro realizzazione,ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapportoesistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qualmisura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione aldelitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice(Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425-01; Sez. 3, n. 33299del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014,dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464-01).Nel caso di specie, nulla è stato posto in evidenza, al di là di un cursorio richiamoall’esistenza di precedenti specifici, quanto all’apprezzamento dell’idoneità della nuovacondotta criminosa in contestazione a rivelare una maggior capacità a delinquere del reo.Occorre, nondimeno, rilevare come l’impugnazione di legittimità possa reputarsiadeguatamente specifica unicamente per la posizione di [OSCURATO:PERSONA], l’unico a cui si fa riferimentoin parte qua. Soltanto in relazione a tale imputato, la doglianza potrà, dunque, essereaccolta, non superando invece la soglia di ammissibilità per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], mainominato per quanto qui rileva, siccome priva della minima portata concretamente censoria;come sottolineato dalla Procura generale, neppure opera l’effetto estensivo, vertendosi suun motivo di carattere strettamente personale.5.2. La sentenza impugnata, inoltre, ha congruamente chiarito, con motivazioneintangibile in questa sede, l’impossibilità di riconoscere la fattispecie circostanziale ex art.62, n. 4, cod. pen., attese le scarsissime disponibilità economiche delle persone offese, «perle quali somme irrisorie potevano essere idonee a far fronte ad esigenze di vita per alcunigiorni o settimane».Questa conclusione è pienamente conforme con la consolidata interpretazione dilegittimità, secondo cui la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul soloapprezzamento del valore economico della res, ma su una valutazione globale delleripercussioni che l’atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (Sez. 6, n.4181 del 14/01/2026, Bianucci, non mass.; Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Marino, Rv.282876-01; Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01).5.3. Ugualmente adeguata e scevra di vizi logico-giuridici l’argomentazione con cui èstato escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (non potendosiriconoscere soverchio valore – rispetto agli elementi di segno contrario quali la ripetutanegazione degli addebiti, la brutalità dei fatti, la strutturata personalità criminale, lamancanza di resipiscenza – al consenso all’acquisizione di taluni atti di indagine).D’altronde, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare sul punto, prenda inconsiderazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili daglirimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549–02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01).6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, per quel cheSezione della Corte di appello di Bari che, nel procedere ad un nuovo esame della doglianzadifensiva, terrà conto dei rilievi sopra indicati.Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato nel resto.Consegue, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la declaratoria di irrevocabilità dellaaffermazione della responsabilità per tutti i delitti per cui si procede.Il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, concondanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanzaaggravante della recidiva e rinvia per un nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Cortedi appello di Bari.Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ne dichiara irrevocabile l'affermazione diresponsabilità.Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15878/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris