CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 11001/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 5.10.2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Enna, che ha condannato lo Stivala alla pena di mesi otto di reclusione ed C 200 di multa per i reati di furto pluriaggravato (capo 1) e violazione degli obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale (capo 2), e il [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione ed C 154 di multa per il solo reato di furto pluriaggravato di cui al capo 1. Considerato che il primo motivo di ricorso, che lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di furto, è inammissibile, siccome meramente reiterativo delle doglianze avanzate con l'atto di gravame, e comunque versato in fatto. I ricorrenti censurano la valenza meramente indiziaria degli elementi di prova, plurimi e convergenti, addotti dalla Corte territoriale a supporto dell'identificazione degli imputati, con particolare insistenza relativamente alla posizione dello Stivala, che sarebbe stato condannato sulla base di mere presunzioni, e tuttavia procedono ad una parcellizzazione delle emergenze investigative onde minimizzare l'efficacia dimostrativa del compendio probatorio complessivo. Invece, la Corte di appello, ha scrutinato approfonditamente i motivi di censura difensiva, evidenziando gli elementi probatori raccolti durante le indagini, sinergicamente valutati, con riguardo alla posizione di entrambi i ricorrenti, altresì, sottolineando, l'assenza di una valida, seria e convincente ricostruzione alternativa dei fatti, tale da confutare contrarie emergenze fattuali (pg. 4 e ss.), e, a contrastare la tesi in favore dello Stivala, ha considerato il peso determinante assunto dal riconoscimento effettuato a suo carico dal fratello della persona offesa. A questo riguardo, occorre ribadire che una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie è estranea al sindacato di legittimità, laddove le censure siano avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Ancor più in presenza di una situazione di doppia conformità delle due pronunce di merito, in ordine alla quale, nella giurisprudenza di questa Corte, si è chiarito il valore specifico di maggiore tenuta motivazionale in sede di legittimità, e indicate le condizioni di proponibilità e ammissibilità di un eventuale ricorso che prospetti il vizio del travisamento della prova ( ex multis, Sez. 5 n. 1927 del 20/12/2017, Rv. 273224; Sez. 2 n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). La c.d. "doppia conforme" postula, infatti, che il vizio di motivazione deducibile e censurabile in sede di legittimità è soltanto quello che - a presidio del devolutum - discende dalla pretermissione dell'esame di temi probatori decisivi, ritualmente indicati come motivi di appello e trascurati in quella sede Sez. 5, n. 1927 del 20/12/2017 - dep. 2018, Petrocelli e altri, Rv. 272324; Sez. 2, n. 10758 del 29/1/2015, Giugliano, Rv. 263129; Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013 - dep. 2014, Dall'Agnola, Rv. 257967); o dal loro manifesto travisamento in entrambi i gradi di giudizio ( Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018). Considerato che anche il secondo motivo di ricorso, di denuncia del vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dello Stivala dal reato di cui al capo 2, è inammissibile, essendo nuovamente volto a prefigurare una diversa valutazione delle emergenze probatorie estranee al sindacato di legittimità, laddove contesta l'operata identificazione del ricorrente alla guida dell'autovettura, invece, ricostruita con ragionevoli argomenti dalla Corte di appello ( pg. 6 e 7). Considerato che il terzo motivo di ricorso, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile, avendo la Corte territoriale, con valutazione insindacabile, in quanto non irragionevole, esaustivamente motivato le ragioni in ordine alla mancata concessione del beneficio ( pg. 6). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis