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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 agosto 2026

Cassazione n. 24850/2026

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n qualità di capogruppo mandataria delR.T.I. costituito con la [OSCURATO:SOCIETA]. e con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA],n. 2, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale in calce al ricorso.RICORRENTEcontroNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026MINISTERO dell'UNIVERSITA' e della RICERCA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege.CONTRORICORRENTEMINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6155/2020 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consigliereLuigi Abete.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, costituito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di capogruppo-mandataria, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA]Istruzione, della Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per l'affidamento delservizio di “assistenza tecnica al M.I.U.R. – [OSCURATO:PERSONA] eRicerca nell'attuazione e gestione del PON [[OSCURATO:PERSONA]]Ricerca e Competitività 2007 - 2013”.2.

In data 4.5.2009 veniva stipulato il contratto per un corrispettivo di euro3.385.000,00, oltre i.v.a., con durata sino al 31.12.2016.3.

Il M.I.U.R. manifestava l'esigenza di “incrementare le attività consulenzialie di assistenza tecnica” (cfr. ricorso, pagg. 3 – 5).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Il R.T.I. assicurava la sua disponibilità.In data 26.5.2010 veniva stipulato un primo atto aggiuntivo ai sensi dell'art.10 del contratto, con il quale veniva determinato l'importo da corrispondere alR.T.I. per tutta la durata del servizio, dall'avvio alla conclusione, fissata per il31.12.2016.In data 6.7.2011 – a seguito di delibera del C.I.P.E. n. 1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -veniva stipulato un secondo atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 57, 5° co., lett. b),del d.lgs. n. 163/2006 per un importo complessivo pari ad euro 11.797.500,00.In data 21.5.2013 veniva stipulato un terzo atto aggiuntivo ai sensi dell'art.57, 5° co., lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 per un importo complessivo pari adeuro 4.338.750,00.4.

In relazione ai tre atti aggiuntivi la Nova emetteva fatture relative all'anno2014, che nondimeno rimanevano insolute.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Roma la Nova, qualemandataria-capogruppo del R.T.I., chiedeva ingiungersi al M.I.U.R. il paga-mento della somma di euro 3.512.257,20, oltre interessi e spese.Con decreto n. 11782/2015 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.5.

In relazione ai tre atti aggiuntivi la Nova emetteva fatture relative all'anno2015, che parimenti rimanevano insolute.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Roma la Nova, qualemandataria-capogruppo del R.T.I., chiedeva ingiungersi al M.I.U.R. il paga-mento della somma di euro 1.735.708,50, oltre interessi e spese.Con decreto n. 24040/2015 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/20266.

Con separati atti di citazione, notificati in data 9.6.2015 ed in data 13.11.2015, il M.I.U.R. proponeva opposizione, rispettivamente, avverso l'uno e l'altrodecreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 6).Eccepiva la nullità degli atti aggiuntivi.Instava per la revoca delle ingiunzioni.7.

Resisteva la Nova nella qualità nell'uno e nell'altro giudizio di opposizione.8.

Riuniti i giudizi, il Tribunale in composizione collegiale, benché la causafosse stata trattata dal giudice monocratico, con sentenza n. 5031/2018 acco-glieva le opposizioni, revocava le ingiunzioni e condannava la Nova, nella qua-lità, alle spese del grado.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità, proponeva appello.Resisteva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.10.

Con sentenza n. 6155/2020 la Corte d'appello di Roma in parziale acco-glimento del gravame dichiarava la nullità dell'appellata sentenza, accoglieva leopposizioni esperite in prime cure, revocava il decreto ingiuntivo n. 11782/2015ed il decreto ingiuntivo n. 24040/2015, compensava le spese di primo grado econdannava l'appellante alle spese del grado d'appello.10.1.

Premetteva la Corte di Roma che nelle more del giudizio d'appello eranostate pronunciate nei confronti del dirigente del M.I.U.R. che aveva provvedutoalla stipula dei tre atti aggiuntivi, sentenza della Corte dei conti, Sezione giuri-sdizionale del Lazio, e sentenza penale del Tribunale di Roma (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).Evidenziava tuttavia che la vicenda era da valutare in maniera del tutto au-tonoma, ancorché sulla scorta della medesima documentazione acquisita agliNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).Premetteva altresì che alla stregua delle previsioni dell'art. 3 (“il RTI, per-tanto, svolgerà assistenza tecnica con riferimento a tutte le attività da espletarenella gestione ed attuazione del PON da parte del MIUR (…).

L'espletamentodelle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamentemenzionati nel capitolato, nell'offerta tecnica o nel presente atto ma necessarialla produzione dei servizi o al conseguimento degli obiettivi e dei risultati delPON (…)”) e dell'art. 5 (“sono a carico del RTI, intendendosi ricompresi nel cor-rispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessialle attività ed agli impedimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni og-getto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessariaper l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e com-pleto adempimento delle obbligazioni previste”) del contratto base occorrevaesaminare i tre patti aggiuntivi (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava quindi, in ordine al primo atto aggiuntivo, che “l'incremento ri-chiamato dalla appellante in termini di giornate/uomo e di risorse, si [era] resonecessario in conseguenza della necessità di procedere all'esame di un maggiornumero di pratiche” e nondimeno la lettura coordinata degli articoli del contrattorendeva palese che “nel corrispettivo del contratto doveva ricomprendersi ognidelle obbligazioni contrattuali previste” (così sentenza d'appello, pag. 6).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Evidenziava dunque che non vi era stata alcuna modifica delle prestazionioriginariamente pattuite ovvero era mutato unicamente “il numero delle risorsemesse in campo” (cfr. sentenza d'appello, pagg. 6 - 7).Evidenziava di conseguenza che per nulla si giustificava il ricorso allo stru-mento del c.d.

“quinto d'obbligo” di cui all'art. 11 del r.d. n. 2440/1923 – richia-mato dall'art. 10 del contratto ‒ e, ulteriormente, che il primo atto aggiuntivodoveva reputarsi “affetto da nullità essendo stato adottato un modello in con-trasto con la diversa procedura di evidenza pubblica a cui si sarebbe dovuto farricorso” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6 – 7)Evidenziava poi, in ordine al secondo atto aggiuntivo, che, sebbene con ladelibera n. 1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del C.I.P.E. fossero stati riprogrammati gli obiettiviin considerazione dei gravi ritardi con cui le Amministrazioni avevano procedutoalla gestione dei fondi comunitari, tuttavia la medesima delibera non aveva com-portato l'aggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelle originariamente pre-viste con il contratto base ad evidenza pubblica.Evidenziava dunque che, “difettando tale presupposto essenziale”, sarebbestato necessario che si fosse fatto ricorso ad un nuovo bando di gara e non giàallo strumento di cui all'art. 57, 5° co., lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, cosicchéanche il secondo atto aggiuntivo doveva reputarsi affetto da nullità per viola-zione delle norme imperative dettate per le gare ad evidenza pubblica (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 8).Evidenziava infine, in ordine al terzo atto aggiuntivo, che non vi era margineper definire l'attività che ne costituiva oggetto “come complementare rispetto aquella inizialmente assegnata con l'originario bando di gara ed evidenza pubblicaNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026che aveva ad oggetto l'attuazione e la gestione del PON” (così sentenza d'ap-pello, pag. 9).Evidenziava dunque che si trattava di un'attività autonoma, avente un og-getto del tutto diverso da quello originario, “che avrebbe richiesto un nuovobando di gara ad evidenza pubblica”, cosicché pur il terzo atto aggiuntivo dovevareputarsi affetto da nullità siccome assunto in violazione delle norme imperativein materia di appalti ad evidenza pubblica (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).11.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, quale capogruppo-mandataria del R.T.I. costituito con la Consedins.p.a. e con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ne ha chiestosulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Il Ministero dell'Istruzione non ha svolto difese.12.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE13.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, 2° co.,n. 4, cod. proc. civ.Deduce che le statuizioni di nullità degli atti aggiuntivi di cui all'impugnatasentenza sono sorrette da motivazione apparente, da motivazione irriducibil-mente contraddittoria, da motivazione perplessa ed incomprensibile.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce, in relazione al primo atto aggiuntivo, che sono irriducibilmente con-traddittorie le affermazioni della Corte di Roma per cui “l'oggetto del contrattosarebbe rimasto il medesimo ” e quella “per cui sarebbe stato adottato unmodello in contrasto con la diversa procedura di evidenza pubblica a cui si sa-rebbe dovuto far ricorso ” (cfr. ricorso, pagg. 9 - 10).Deduce, del pari in relazione al primo atto aggiuntivo, che l'omessa indica-zione della “diversa procedura ad evidenza pubblica” cui le parti avrebbero do-vuto far ricorso per non incorrere nella sanzione di nullità, rileva sub specie dimotivazione apparente ovvero di motivazione perplessa o incomprensibile (cfr.ricorso, pag. 10).Deduce, in relazione al secondo atto aggiuntivo, che sono irriducibilmentecontraddittorie le affermazioni della Corte di Roma per cui il secondo atto ag-giuntivo non ha comportato l'aggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelleoriginariamente previste con il contratto base e quella per cui sarebbe statonecessario che si procedesse ad un nuovo bando di gara, facendo ricorso ad untale strumento e non a quello di cui al cit. art. 57 (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce, del pari in relazione al secondo atto aggiuntivo, che l'omessa indica-zione della procedura che avrebbe dovuto essere avviata con il “nuovo bando digara”, rileva sub specie di motivazione apparente ovvero di motivazione per-plessa o incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce, in relazione al terzo atto aggiuntivo, che la Corte di Roma ha com-pletamente omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto che l'attivitàoggetto del terzo atto aggiuntivo fosse “del tutto diversa rispetto a quella og-getto del contratto originario” (cfr. ricorso, pag. 15).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce che in tal guisa la Corte d'appello è incorsa nel vizio di motivazioneapparente (cfr. ricorso, pag. 15).14.

Il primo motivo di ricorso è solo in parte fondato e meritevole di accogli-mento, ossia è fondato e meritevole di accoglimento limitatamente al terzo pro-filo di censura.15.

In ordine al primo profilo ed al secondo profilo di censura, afferenti, ri-spettivamente, al primo atto aggiuntivo ed al secondo atto aggiuntivo, si os-serva quanto segue.La motivazione – da valutare evidentemente in sé e per sé (del resto, si rei-tera, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. civ.) – nel complesso vi è, non è in alcun modo irriducibilmente contrad-dittoria ed è comprensibile.

Ben vero, tra le anomalie motivazionali rilevanti allaluce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Cortenon è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.La Corte romana, nel segno dell'operata esegesi del testo contrattuale, ha, inrelazione al primo atto aggiuntivo, disatteso l'assunto dell'appellante, secondocui, “trattandosi di variazioni quantitative rispetto alle originarie prestazioni,correttamente si sarebbe fatto ricorso alla disciplina prevista dall'art. 11 r.d.2440/1923 richiamato espressamente dall'art. 10 del contratto” (così sentenzad'appello, pag. 6).Ovvero ha affermato - la Corte - che non vi era stata alcuna modifica delleprestazioni originariamente pattuite, siccome “non era previsto da alcuna parteil numero delle domande da esaminarsi” (così sentenza d'appello, pag. 6, ove siNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026soggiunge che “era evidentemente onere [dell'appaltatrice] prevedere anchetale rischio di impresa”).Di talché per nulla si giustificava il ricorso allo strumento del c.d.

“quintod'obbligo” di cui all'art. 11 del r.d. n. 2440/1923 [art. 11: “qualora, nel corso diesecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere,lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse con-dizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto.

Al di là di questolimite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.

In questo caso sarà all'appal-tatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a terminidi contratto.

L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata nonrende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato”], “essendo solomutato il numero delle risorse messo in campo” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6– 7).La Corte romana, nel segno parimenti dell'operata esegesi del testo contrat-tuale, ha, in relazione al secondo atto aggiuntivo, analogamente disatteso l'as-sunto dell'appellante.Ovvero ha affermato che la delibera del C.I.P.E. non aveva “comportato laaggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelle originariamente previste con ilcontratto base ad evidenza pubblica” e che “l'unico effetto prodotto dall'attoaggiuntivo è stato quello di comportare un aumento di personale anche in ter-mini di durata di ore lavoro” (così sentenza d'appello, pag. 8).Di talché, “difettando tale presupposto essenziale”, sarebbe stato necessarioprocedere ad un nuovo bando di gara e non già far ricorso allo strumento di cuiall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/202616.

In ordine al terzo profilo di censura, afferente al terzo atto aggiuntivo, siosserva quanto segue.Il vizio di motivazione apparente sussiste allorché il giudice del merito omettedi indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il pro-prio convincimento ovvero, pur individuando tali elementi, non procede ad unaloro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n.2114; Cass. Sez.

Un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01) secondo cui la mo-tivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error inprocedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, per-cepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbietti-vamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture).Su tale scorta l'anomalia motivazionale denunciata è senz'altro riflessa dalleperentorie affermazioni per cui “non si può definire tale attività come comple-mentare rispetto a quella inizialmente assegnata con l'originario bando di gara”e per cui “si tratta di una attività autonoma che aveva un oggetto del tuttodiverso rispetto a quello originario” (così sentenza d'appello, pag. 9).Più esattamente, la Corte di merito non ha in alcun modo esplicitato le ragionidella denegata complementarità e dell'affermata diversità.Né, ben vero, può assumersi che l'anomalia motivazionale sia neutralizzatadal mero inciso “in realtà, come peraltro rilevato dal Giudice penale”.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/202617.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ.Deduce, con riferimento alle statuizioni di nullità del primo e del secondo attoaggiuntivo, che la Corte di Roma ha valorizzato la sentenza penale del [OSCURATO:PERSONA] e le argomentazioni quivi riportate e quindi ha posto a fondamentodella decisione circostanze mai dedotte in giudizio dal convenuto (cfr. ricorso,pag. 17).Deduce ossia che il M.I.U.R. non ha mai contestato all'appaltatrice che“avesse errato nella formulazione dell'offerta di gara ovvero che fosse in ritardood inadempiente nella fornitura di prestazioni di sua competenza” (così ricorso,pag. 16).Deduce che trattasi di circostanze di cui è riscontro unicamente nella sentenzapenale, sentenza sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello e depositata po-chi giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. ricorso, pag.16).Deduce dunque che l'omessa segnalazione alle parti di una questione solle-vata d'ufficio dal giudice determina la nullità della sentenza per violazione deldiritto di difesa (cfr. ricorso, pag. 17).18.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.19.

Invero, il secondo mezzo si correla a rilievi che non concorrono, e conriferimento al primo atto aggiuntivo e con riferimento al secondo atto aggiun-tivo, ad integrare la “ratio decidendi”.D'altronde, la Corte d'appello ha espressamente premesso di “prescinderedalle conclusioni a cui le due diverse A.G. sono pervenute, anche in considera-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026zione della circostanza che interessato alle relative pronunce era un soggettodiverso rispetto l'odierna appellante” (così sentenza d'appello, pag. 4).

Ed hapremesso altresì che – nel presente contesto litigioso – la condotta del dirigentedel M.I.U.R. sarebbe stata da valutare in maniera del tutto autonoma rispettoalle valutazioni cui avevano atteso il Tribunale penale e la Sezione giurisdizionaledel Lazio della Corte dei conti.In ogni caso, la sentenza penale è stata dalla Corte distrettuale richiamatarigorosamente ad abundantiam e in sede di disamina del primo atto aggiuntivo(“per quanto possa essere ritenuto utile ai fini della migliore comprensione dellapresente statuizione, sia il Giudice penale che quello contabile sono pervenutialla medesima conclusione”: così sentenza d'appello, pag. 7) e in sede di disa-mina del secondo atto aggiuntivo (“in tal senso, la Corte ritiene di doversi di-staccare dalla decisione della Corte dei Conti, ritenendo piuttosto condivisibilequanto affermato dal Giudice penale”: così sentenza d'appello, pag. 9) e, pergiunta, in sede di disamina del terzo atto aggiuntivo (“come peraltro rilevato dalGiudice penale”: così sentenza d'appello, pag. 9).Ovviamente è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima;invero, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che nonabbia spiegato alcuna influenza [è il caso de quo] sul dispositivo della stessa,essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso percassazione, per difetto di interesse (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/202620.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. nonché dell'art. 11 r.d. n. 2440/1923.Deduce che in relazione al primo atto aggiuntivo la Corte di Roma ha opinatoper la riconducibilità al corrispettivo contrattuale di “ogni attività e fornitura chesi rendesse necessario” “senza tuttavia procedere all'esame del contratto e dellesue clausole” (così ricorso, pag. 18).Deduce che la Corte distrettuale non ha considerato l'assetto pattizio ovveroche le clausole di cui agli artt. 3 e 5 non vengono in rilievo, siccome si riferisconoad elementi di carattere qualitativo, sicché “la richiesta di un maggior numerodi giornate e di risorse, che al contrario focalizzano una variazione di caratterequantitativo della prestazione da erogare, non risulta nemmeno in contrasto congli artt. 3 e 5 del contratto” (così ricorso, pag. 21).Deduce che nella specie è pacifico che la prestazione si è concretata “nell'in-cremento delle giornate/uomo rispetto a quelle presentate in gara e che taleincremento preveda l'aumento del corrispettivo ai sensi della disciplina contrat-tuale (…), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello” (così ricorso,pag. 21).Deduce dunque che la Corte territoriale non ha considerato che la prestazionecontrattuale era “strutturata nella fornitura di un determinato quantitativo diassistenza e supporto tecnico, espresso in numero di risorse e di giornate/uomo[30 risorse nell'arco di 5.700 giornate/uomo annue]”, sicché il relativo incre-mento “costituisce a tutti gli effetti variazione dell'offerta in termini quantitativi,Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026rientrando così a tutti gli effetti nella fattispecie di cui all'art. 11 R.D. 2440/1923”(così ricorso, pag. 22).21.

Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.22.

Sussiste la denunciata violazione degli indicati parametri ermeneutici.Propriamente la Corte di Roma ha tenuto conto unicamente degli artt. 3 e 5del testo contrattuale (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 e 6: “è proprio alla stre-gua di tali norme contrattuali e di quant'altro richiamato dalla difesa appellante,che occorre riesaminare i tre patti aggiuntivi”).Ovvero non ha compiutamente fatto riferimento alle ulteriori clausole con-trattuali (in particolare, all'art. 10 del contratto, ove era richiamato l'art. 11 delr.d. n. 2440/1923: al riguardo cfr. ricorso, pag. 21, e sentenza d'appello, pag.Segnatamente la Corte capitolina, in sede di disamina del primo atto aggiun-tivo, si è limitata ad affermare sic et simpliciter che “dalla lettura coordinata deivari articoli contenuti nel testo contrattuale” risultava evidente che “nel corri-spettivo del contratto doveva ricomprendersi ogni attività e fornitura che sirendesse necessario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualipreviste” (così sentenza d'appello, pag. 6).Ben vero, nulla di specifico e puntuale ha a tal proposito replicato il Ministerocontroricorrente (cfr. controricorso, pagg. 3 – 4).Soccorre perciò l'elaborazione di questa Corte secondo cui, alla luce del prin-cipio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione deicontratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole,neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incer-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026tezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va ne-cessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varieespressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armo-nica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267; Cass. 14.11.2002, n. 16022; Cass. 11.6.1999, n. 5747).Va debitamente soggiunto che la valutazione in ordine all'art. 11 del r.d. cit.sarà da operare in sede di rinvio all'esito della compiuta esegesi del contratto.23.

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc. civ.Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del secondo atto aggiuntivo,ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al quarto motivo d'appello, con cuia censura del primo dictum aveva addotto che il Tribunale “non aveva tenutoconto delle circostanze intervenute in corso di esecuzione dell'appalto e che giu-stificavano la ripetizione di servizi analoghi in relazione a nuovi specifici inter-venti introdotti nel PON” (così ricorso, pag. 24).Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del secondo atto aggiuntivoha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al quinto motivo d'appello, con cuia censura del primo dictum si era addotta la sussistenza dei presupposti richiestidall'art. 57, lett. b), del d. lgs. n. 163/2006 (cfr. ricorso, pagg. 29 - 30).Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del terzo atto aggiuntivo,ha omesso qualsivoglia esame in ordine al motivo d'appello con cui a censuradel primo dictum aveva addotto che “il nuovo Piano di Azione e Coesione (PAC)si compone da un lato di interventi già previsti nel PON e già in corso di esecu-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026zione nel servizio di assistenza prestato dal RTI Nova, dall'altro di quattro nuoviinterventi (…)” (così ricorso, pag. 30).Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del terzo atto aggiuntivo,ha omesso qualsivoglia esame in ordine al sesto motivo d'appello (cfr. ricorso,pag. 32).24.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.25.

Invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordinead un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottata comporti neces-sariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussistasolo nel caso [il che non è nella specie] in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255; Cass. 29.1.2021, n. 2151,secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione).Del resto, si è dato conto in precedenza, analiticamente, delle ragioni alla cuistregua la Corte di Roma ha respinto il gravame e con riferimento al secondo26.

Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatti decisivi.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce – qualora si reputi insussistente il vizio di omessa pronuncia denun-ciato con il quarto mezzo – che la Corte di Roma ha omesso l'esame di fattidecisivi e dibattuti tra le parti, “inerenti i presupposti per l'affidamento del se-condo e terzo atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 163/2006” (così ri-corso, pag. 35).Deduce segnatamente che tali fatti decisivi riguardano, con riferimento al se-condo atto aggiuntivo, “l'introduzione di due nuovi interventi, non previsti nelPON originario, in ordine ai quali l'appaltatore era chiamato ad espletare le pre-stazioni già oggetto del contratto” (così ricorso, pag. 35).Deduce che tale circostanza è stata addotta alle pagine 33 e 34 dell'atto diappello.Deduce segnatamente che tali fatti decisivi riguardano, con riferimento alterzo atto aggiuntivo, “la circostanza che parte degli interventi del Piano diAzione e Coesione (PAC) erano già previsti dal PON ed in relazione ai quali l'ap-paltatore stava già erogando i servizi di assistenza e supporto come da contrattooriginario e per tale ragione il MIUR ha ritenuto sussistente la correlazione conl'assistenza da prestare sui nuovi interventi previsti dal PAC e la complementa-rità degli stessi” (così ricorso, pagg. 35 – 36).Deduce che tale circostanza è stata del pari addotta alle pagine 31 - 42dell'atto di appello.27.

Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.28.

L'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012,prevede l'“omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” os-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026sia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-natu-ralistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che,pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure ir-ritualmente formulate (cfr. Cass. (ord.) 26.1.2022, n. 2268).Su tale scorta si reputa che le circostanze del cui omesso esame ci si duole,hanno propriamente carattere di argomentazioni difensive, aventi rilevanza inchiave interpretativa (il giudice d'appello “non avrebbe potuto affermare che ladelibera del CIPE non ha comportato la aggiunta di nuove prestazioni analoghea quelle originariamente previste con il contratto base ad evidenza pubblica ”:così ricorso, pag.

35. [OSCURATO:PERSONA] d'appello “non avrebbe potuto affermare che non si può definire tale attività come complementare (…) ”: così ricorso, pag.36.

Cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795, secondo cui l'omesso esame della questionerelativa all'interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all'art.360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l'interpretazione di una clausola negozialenon costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rien-trano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi; Cass. (ord.)13.8.2018, n. 20718).29.

In pari tempo non può non darsi atto che la ricorrente non ha allegato intermini specifici ed autosufficienti di aver addotto le circostanze in ordine allequali ha lamentato l'omesso esame di già in primo grado.Né siffatto onere di allegazione può, a rigore, reputarsi vanificato dal riscontrodi nullità della sentenza di primo grado operato dalla Corte romana.30.

Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429,Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/20261343 e 1344 cod. civ., dell'art. 11 r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 57, lett. a) e b)d.lgs. n. 163/2006.Deduce in relazione al primo atto aggiuntivo che la Corte di Roma è incorsanella violazione dell'art. 11 cit.Deduce al contempo che non si riscontrano profili che “possono radicare lasussistenza di una delle cause di nullità previste dall'art. 1418 cod. civ.” (cosìricorso, pag. 37).Deduce in relazione al secondo atto aggiuntivo che la Corte di Roma è incorsanella violazione dell'art. 57, 5° co., lett. b), cit. [“Nei contratti pubblici relativi alavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articoloè, inoltre, consentita: (…); b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripeti-zione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudica-tario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione chetali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto siastato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura apertao ristretta; (…).”.

L'art. 57, 1° co., d.lgs. n. 163/2006 così recita: “le stazioniappaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziatasenza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandoneconto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre”].Deduce invero che “l'aumento del personale e delle ore di lavoro (…) configural' aggiunta di nuove prestazioni analoghe ”, considerato che oggetto del con-tratto base è proprio la fornitura del servizio di assistenza e supporto secondoun predeterminato numero di risorse e giornate” (così ricorso, pag. 38).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce, in relazione al terzo atto aggiuntivo, che la Corte di Roma è incorsanella violazione dell'art. 57, 5° co., lett. a), cit. [“Nei contratti pubblici relativi alavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articoloè, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nelprogetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza im-prevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggettodel progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economicoche presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condi-zioni: (…)”].Deduce che “la predicata autonomia dell'attività non costituisce un elementoche rende inapplicabile l'art. 57, co. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006” (così ricorso,pag. 38).Deduce che la Corte di Roma, per affermare l'estraneità del terzo atto ag-giuntivo alle condizioni previste dall'art. 57, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006,“ha valorizzato un elemento del tutto neutro, di per sé compatibile con le con-dizioni previste dall'istituto” (così ricorso, pag. 39).31.

Il sesto motivo di ricorso postula i rilievi che seguono.32.

L'“error in iudicando” prospettato con il primo profilo di doglianza, cheafferisce al primo atto aggiuntivo, resta assorbito nell'accoglimento del terzomotivo di ricorso, accoglimento ancorato al riscontro della violazione segnata-mente dell'art. 1363 cod. civ.33.

L'“error in iudicando” prospettato con il secondo profilo di doglianza, af-ferente al secondo atto aggiuntivo, non si confronta con la “ratio decidendi”.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026La Corte di Roma invero ha ritenuto – con valutazione propriamente “in fatto”,come tale non scrutinabile tout court in questa sede (cfr. Cass. Sez.

Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03)) ‒ che la delibera del C.I.P.E.

“non ha com-portato la aggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelle originariamente pre-viste con il contratto base ad evidenza pubblica per cui, difettando tale presup-posto essenziale, sarebbe stato necessario” (così sentenza d'appello, pag. 8) farricorso ad un nuovo bando e non già allo strumento di cui all'art. 57, 5° co.,lett. b), del d.lgs. n. 163/2006.Ben vero, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.denunciate con il terzo motivo di ricorso (id est, la questione interpretativa vei-colata da tale mezzo) concernono in via esclusiva il primo atto aggiuntivo (“inrelazione al primo atto aggiuntivo”: così ricorso, pag. 18; “del resto il primo attoaggiuntivo (…)”: così ricorso, pag. 21; “nella specie, tale valutazione è stataespressa dal MIUR, come risultante dalle premesse del primo atto aggiuntivo(…),”: così ricorso, pag. 22; “nel contempo va precisato (…) che la censura ri-guarda solo il primo atto aggiuntivo”: così memoria della ricorrente, pag. 10).34.

L'“error in iudicando” prospettato con il terzo profilo di censura, afferenteal terzo atto aggiuntivo, resta assorbito nell'accoglimento del terzo profilo dicensura veicolato dal primo motivo di ricorso.35.

In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del terzo profilo di censuradel primo motivo di ricorso e del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 6155/2020 della Corte d'appello di Roma va quindi cassata con rinvio alla stessa Corted'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio ‒può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massimedesunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate in sede diaccoglimento del terzo mezzo.36.

In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre-supposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ri-corrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art.13 d.P.R. cit.

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibili il primo profilo di censura ed il secondo profilo di cen-sura del primo motivo di ricorso, il secondo motivo di ricorso, il quarto motivodi ricorso, il quinto motivo di ricorso ed il secondo profilo di censura del sestomotivo di ricorso;accoglie il terzo profilo di censura del primo motivo di ricorso ed il terzo mo-tivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'operato accoglimento, la sen-tenza n. 6155/2020 della Corte d'appello di Roma e rinvia alla stessa Corted'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;dichiara assorbito nell'accoglimento del terzo profilo di censura del primo mo-tivo di ricorso il terzo profilo di censura del sesto motivo di ricorso;Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026dichiara assorbito nell'accoglimento del terzo motivo di ricorso il primo profilodi censura del sesto motivo di ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n qualità di capogruppo mandataria delR.T.I. costituito con la [OSCURATO:SOCIETA]. e con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA],n. 2, presso lo studio dell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale in calce al ricorso.RICORRENTEcontroNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026MINISTERO dell'UNIVERSITA' e della RICERCA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in personadel Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale delloStato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia ex lege.CONTRORICORRENTEMINISTERO dell'ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro tempore.INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 6155/2020 della Corte d'appello di Roma.Udita la relazione nella camera di consiglio del 7 luglio 2026 del consigliereLuigi Abete.RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] di Imprese, costituito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., inqualità di capogruppo-mandataria, dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA]Istruzione, della Università e della Ricerca (M.I.U.R.) per l'affidamento delservizio di “assistenza tecnica al M.I.U.R. – [OSCURATO:PERSONA] eRicerca nell'attuazione e gestione del PON [[OSCURATO:PERSONA]]Ricerca e Competitività 2007 - 2013”.2. In data 4.5.2009 veniva stipulato il contratto per un corrispettivo di euro3.385.000,00, oltre i.v.a., con durata sino al 31.12.2016.3. Il M.I.U.R. manifestava l'esigenza di “incrementare le attività consulenzialie di assistenza tecnica” (cfr. ricorso, pagg. 3 – 5).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Il R.T.I. assicurava la sua disponibilità.In data 26.5.2010 veniva stipulato un primo atto aggiuntivo ai sensi dell'art.10 del contratto, con il quale veniva determinato l'importo da corrispondere alR.T.I. per tutta la durata del servizio, dall'avvio alla conclusione, fissata per il31.12.2016.In data 6.7.2011 – a seguito di delibera del C.I.P.E. n. 1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] -veniva stipulato un secondo atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 57, 5° co., lett. b),del d.lgs. n. 163/2006 per un importo complessivo pari ad euro 11.797.500,00.In data 21.5.2013 veniva stipulato un terzo atto aggiuntivo ai sensi dell'art.57, 5° co., lett. a), del d.lgs. n. 163/2006 per un importo complessivo pari adeuro 4.338.750,00.4. In relazione ai tre atti aggiuntivi la Nova emetteva fatture relative all'anno2014, che nondimeno rimanevano insolute.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Roma la Nova, qualemandataria-capogruppo del R.T.I., chiedeva ingiungersi al M.I.U.R. il paga-mento della somma di euro 3.512.257,20, oltre interessi e spese.Con decreto n. 11782/2015 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.5. In relazione ai tre atti aggiuntivi la Nova emetteva fatture relative all'anno2015, che parimenti rimanevano insolute.Con ricorso ex art. 633 cod. proc. civ. al Tribunale di Roma la Nova, qualemandataria-capogruppo del R.T.I., chiedeva ingiungersi al M.I.U.R. il paga-mento della somma di euro 1.735.708,50, oltre interessi e spese.Con decreto n. 24040/2015 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/20266. Con separati atti di citazione, notificati in data 9.6.2015 ed in data 13.11.2015, il M.I.U.R. proponeva opposizione, rispettivamente, avverso l'uno e l'altrodecreto ingiuntivo (cfr. ricorso, pag. 6).Eccepiva la nullità degli atti aggiuntivi.Instava per la revoca delle ingiunzioni.7. Resisteva la Nova nella qualità nell'uno e nell'altro giudizio di opposizione.8. Riuniti i giudizi, il Tribunale in composizione collegiale, benché la causafosse stata trattata dal giudice monocratico, con sentenza n. 5031/2018 acco-glieva le opposizioni, revocava le ingiunzioni e condannava la Nova, nella qua-lità, alle spese del grado.9. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella qualità, proponeva appello.Resisteva il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.10. Con sentenza n. 6155/2020 la Corte d'appello di Roma in parziale acco-glimento del gravame dichiarava la nullità dell'appellata sentenza, accoglieva leopposizioni esperite in prime cure, revocava il decreto ingiuntivo n. 11782/2015ed il decreto ingiuntivo n. 24040/2015, compensava le spese di primo grado econdannava l'appellante alle spese del grado d'appello.10.1. Premetteva la Corte di Roma che nelle more del giudizio d'appello eranostate pronunciate nei confronti del dirigente del M.I.U.R. che aveva provvedutoalla stipula dei tre atti aggiuntivi, sentenza della Corte dei conti, Sezione giuri-sdizionale del Lazio, e sentenza penale del Tribunale di Roma (cfr. sentenzad'appello, pag. 4).Evidenziava tuttavia che la vicenda era da valutare in maniera del tutto au-tonoma, ancorché sulla scorta della medesima documentazione acquisita agliNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026sentenza d'appello, pagg. 4 - 5).Premetteva altresì che alla stregua delle previsioni dell'art. 3 (“il RTI, per-tanto, svolgerà assistenza tecnica con riferimento a tutte le attività da espletarenella gestione ed attuazione del PON da parte del MIUR (…). L'espletamentodelle attività suddette comprende anche i servizi e le attività non espressamentemenzionati nel capitolato, nell'offerta tecnica o nel presente atto ma necessarialla produzione dei servizi o al conseguimento degli obiettivi e dei risultati delPON (…)”) e dell'art. 5 (“sono a carico del RTI, intendendosi ricompresi nel cor-rispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi e/o connessialle attività ed agli impedimenti necessari per l'esecuzione delle prestazioni og-getto del contratto, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessariaper l'espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e com-pleto adempimento delle obbligazioni previste”) del contratto base occorrevaesaminare i tre patti aggiuntivi (cfr. sentenza d'appello, pag. 6).Evidenziava quindi, in ordine al primo atto aggiuntivo, che “l'incremento ri-chiamato dalla appellante in termini di giornate/uomo e di risorse, si [era] resonecessario in conseguenza della necessità di procedere all'esame di un maggiornumero di pratiche” e nondimeno la lettura coordinata degli articoli del contrattorendeva palese che “nel corrispettivo del contratto doveva ricomprendersi ognidelle obbligazioni contrattuali previste” (così sentenza d'appello, pag. 6).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Evidenziava dunque che non vi era stata alcuna modifica delle prestazionioriginariamente pattuite ovvero era mutato unicamente “il numero delle risorsemesse in campo” (cfr. sentenza d'appello, pagg. 6 - 7).Evidenziava di conseguenza che per nulla si giustificava il ricorso allo stru-mento del c.d. “quinto d'obbligo” di cui all'art. 11 del r.d. n. 2440/1923 – richia-mato dall'art. 10 del contratto ‒ e, ulteriormente, che il primo atto aggiuntivodoveva reputarsi “affetto da nullità essendo stato adottato un modello in con-trasto con la diversa procedura di evidenza pubblica a cui si sarebbe dovuto farricorso” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6 – 7)Evidenziava poi, in ordine al secondo atto aggiuntivo, che, sebbene con ladelibera n. 1 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del C.I.P.E. fossero stati riprogrammati gli obiettiviin considerazione dei gravi ritardi con cui le Amministrazioni avevano procedutoalla gestione dei fondi comunitari, tuttavia la medesima delibera non aveva com-portato l'aggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelle originariamente pre-viste con il contratto base ad evidenza pubblica.Evidenziava dunque che, “difettando tale presupposto essenziale”, sarebbestato necessario che si fosse fatto ricorso ad un nuovo bando di gara e non giàallo strumento di cui all'art. 57, 5° co., lett. b), del d.lgs. n. 163/2006, cosicchéanche il secondo atto aggiuntivo doveva reputarsi affetto da nullità per viola-zione delle norme imperative dettate per le gare ad evidenza pubblica (cfr. sen-tenza d'appello, pag. 8).Evidenziava infine, in ordine al terzo atto aggiuntivo, che non vi era margineper definire l'attività che ne costituiva oggetto “come complementare rispetto aquella inizialmente assegnata con l'originario bando di gara ed evidenza pubblicaNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026che aveva ad oggetto l'attuazione e la gestione del PON” (così sentenza d'ap-pello, pag. 9).Evidenziava dunque che si trattava di un'attività autonoma, avente un og-getto del tutto diverso da quello originario, “che avrebbe richiesto un nuovobando di gara ad evidenza pubblica”, cosicché pur il terzo atto aggiuntivo dovevareputarsi affetto da nullità siccome assunto in violazione delle norme imperativein materia di appalti ad evidenza pubblica (cfr. sentenza d'appello, pag. 9).11. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. inliquidazione, quale capogruppo-mandataria del R.T.I. costituito con la Consedins.p.a. e con la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; ne ha chiestosulla scorta di sei motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha depositato controricorso; hachiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.Il Ministero dell'Istruzione non ha svolto difese.12. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE13. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, 2° co.,n. 4, cod. proc. civ.Deduce che le statuizioni di nullità degli atti aggiuntivi di cui all'impugnatasentenza sono sorrette da motivazione apparente, da motivazione irriducibil-mente contraddittoria, da motivazione perplessa ed incomprensibile.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce, in relazione al primo atto aggiuntivo, che sono irriducibilmente con-traddittorie le affermazioni della Corte di Roma per cui “l'oggetto del contrattosarebbe rimasto il medesimo ” e quella “per cui sarebbe stato adottato unmodello in contrasto con la diversa procedura di evidenza pubblica a cui si sa-rebbe dovuto far ricorso ” (cfr. ricorso, pagg. 9 - 10).Deduce, del pari in relazione al primo atto aggiuntivo, che l'omessa indica-zione della “diversa procedura ad evidenza pubblica” cui le parti avrebbero do-vuto far ricorso per non incorrere nella sanzione di nullità, rileva sub specie dimotivazione apparente ovvero di motivazione perplessa o incomprensibile (cfr.ricorso, pag. 10).Deduce, in relazione al secondo atto aggiuntivo, che sono irriducibilmentecontraddittorie le affermazioni della Corte di Roma per cui il secondo atto ag-giuntivo non ha comportato l'aggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelleoriginariamente previste con il contratto base e quella per cui sarebbe statonecessario che si procedesse ad un nuovo bando di gara, facendo ricorso ad untale strumento e non a quello di cui al cit. art. 57 (cfr. ricorso, pag. 13).Deduce, del pari in relazione al secondo atto aggiuntivo, che l'omessa indica-zione della procedura che avrebbe dovuto essere avviata con il “nuovo bando digara”, rileva sub specie di motivazione apparente ovvero di motivazione per-plessa o incomprensibile (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce, in relazione al terzo atto aggiuntivo, che la Corte di Roma ha com-pletamente omesso di esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto che l'attivitàoggetto del terzo atto aggiuntivo fosse “del tutto diversa rispetto a quella og-getto del contratto originario” (cfr. ricorso, pag. 15).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce che in tal guisa la Corte d'appello è incorsa nel vizio di motivazioneapparente (cfr. ricorso, pag. 15).14. Il primo motivo di ricorso è solo in parte fondato e meritevole di accogli-mento, ossia è fondato e meritevole di accoglimento limitatamente al terzo pro-filo di censura.15. In ordine al primo profilo ed al secondo profilo di censura, afferenti, ri-spettivamente, al primo atto aggiuntivo ed al secondo atto aggiuntivo, si os-serva quanto segue.La motivazione – da valutare evidentemente in sé e per sé (del resto, si rei-tera, la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4, cod.proc. civ.) – nel complesso vi è, non è in alcun modo irriducibilmente contrad-dittoria ed è comprensibile. Ben vero, tra le anomalie motivazionali rilevanti allaluce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Cortenon è annoverabile il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.La Corte romana, nel segno dell'operata esegesi del testo contrattuale, ha, inrelazione al primo atto aggiuntivo, disatteso l'assunto dell'appellante, secondocui, “trattandosi di variazioni quantitative rispetto alle originarie prestazioni,correttamente si sarebbe fatto ricorso alla disciplina prevista dall'art. 11 r.d.2440/1923 richiamato espressamente dall'art. 10 del contratto” (così sentenzad'appello, pag. 6).Ovvero ha affermato - la Corte - che non vi era stata alcuna modifica delleprestazioni originariamente pattuite, siccome “non era previsto da alcuna parteil numero delle domande da esaminarsi” (così sentenza d'appello, pag. 6, ove siNumero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026soggiunge che “era evidentemente onere [dell'appaltatrice] prevedere anchetale rischio di impresa”).Di talché per nulla si giustificava il ricorso allo strumento del c.d. “quintod'obbligo” di cui all'art. 11 del r.d. n. 2440/1923 [art. 11: “qualora, nel corso diesecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere,lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse con-dizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questolimite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appal-tatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a terminidi contratto. L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata nonrende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato”], “essendo solomutato il numero delle risorse messo in campo” (cfr. sentenza d'appello, pag. 6– 7).La Corte romana, nel segno parimenti dell'operata esegesi del testo contrat-tuale, ha, in relazione al secondo atto aggiuntivo, analogamente disatteso l'as-sunto dell'appellante.Ovvero ha affermato che la delibera del C.I.P.E. non aveva “comportato laaggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelle originariamente previste con ilcontratto base ad evidenza pubblica” e che “l'unico effetto prodotto dall'attoaggiuntivo è stato quello di comportare un aumento di personale anche in ter-mini di durata di ore lavoro” (così sentenza d'appello, pag. 8).Di talché, “difettando tale presupposto essenziale”, sarebbe stato necessarioprocedere ad un nuovo bando di gara e non già far ricorso allo strumento di cuiall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/202616. In ordine al terzo profilo di censura, afferente al terzo atto aggiuntivo, siosserva quanto segue.Il vizio di motivazione apparente sussiste allorché il giudice del merito omettedi indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il pro-prio convincimento ovvero, pur individuando tali elementi, non procede ad unaloro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorsoargomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n.2114; Cass. Sez. Un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01) secondo cui la mo-tivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error inprocedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, per-cepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbietti-vamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture).Su tale scorta l'anomalia motivazionale denunciata è senz'altro riflessa dalleperentorie affermazioni per cui “non si può definire tale attività come comple-mentare rispetto a quella inizialmente assegnata con l'originario bando di gara”e per cui “si tratta di una attività autonoma che aveva un oggetto del tuttodiverso rispetto a quello originario” (così sentenza d'appello, pag. 9).Più esattamente, la Corte di merito non ha in alcun modo esplicitato le ragionidella denegata complementarità e dell'affermata diversità.Né, ben vero, può assumersi che l'anomalia motivazionale sia neutralizzatadal mero inciso “in realtà, come peraltro rilevato dal Giudice penale”.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/202617. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ.Deduce, con riferimento alle statuizioni di nullità del primo e del secondo attoaggiuntivo, che la Corte di Roma ha valorizzato la sentenza penale del [OSCURATO:PERSONA] e le argomentazioni quivi riportate e quindi ha posto a fondamentodella decisione circostanze mai dedotte in giudizio dal convenuto (cfr. ricorso,pag. 17).Deduce ossia che il M.I.U.R. non ha mai contestato all'appaltatrice che“avesse errato nella formulazione dell'offerta di gara ovvero che fosse in ritardood inadempiente nella fornitura di prestazioni di sua competenza” (così ricorso,pag. 16).Deduce che trattasi di circostanze di cui è riscontro unicamente nella sentenzapenale, sentenza sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello e depositata po-chi giorni prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr. ricorso, pag.16).Deduce dunque che l'omessa segnalazione alle parti di una questione solle-vata d'ufficio dal giudice determina la nullità della sentenza per violazione deldiritto di difesa (cfr. ricorso, pag. 17).18. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.19. Invero, il secondo mezzo si correla a rilievi che non concorrono, e conriferimento al primo atto aggiuntivo e con riferimento al secondo atto aggiun-tivo, ad integrare la “ratio decidendi”.D'altronde, la Corte d'appello ha espressamente premesso di “prescinderedalle conclusioni a cui le due diverse A.G. sono pervenute, anche in considera-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026zione della circostanza che interessato alle relative pronunce era un soggettodiverso rispetto l'odierna appellante” (così sentenza d'appello, pag. 4). Ed hapremesso altresì che – nel presente contesto litigioso – la condotta del dirigentedel M.I.U.R. sarebbe stata da valutare in maniera del tutto autonoma rispettoalle valutazioni cui avevano atteso il Tribunale penale e la Sezione giurisdizionaledel Lazio della Corte dei conti.In ogni caso, la sentenza penale è stata dalla Corte distrettuale richiamatarigorosamente ad abundantiam e in sede di disamina del primo atto aggiuntivo(“per quanto possa essere ritenuto utile ai fini della migliore comprensione dellapresente statuizione, sia il Giudice penale che quello contabile sono pervenutialla medesima conclusione”: così sentenza d'appello, pag. 7) e in sede di disa-mina del secondo atto aggiuntivo (“in tal senso, la Corte ritiene di doversi di-staccare dalla decisione della Corte dei Conti, ritenendo piuttosto condivisibilequanto affermato dal Giudice penale”: così sentenza d'appello, pag. 9) e, pergiunta, in sede di disamina del terzo atto aggiuntivo (“come peraltro rilevato dalGiudice penale”: così sentenza d'appello, pag. 9).Ovviamente è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo diricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta “adabundantiam”, e pertanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima;invero, un'affermazione siffatta, contenuta nella sentenza di appello, che nonabbia spiegato alcuna influenza [è il caso de quo] sul dispositivo della stessa,essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso percassazione, per difetto di interesse (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/202620. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. nonché dell'art. 11 r.d. n. 2440/1923.Deduce che in relazione al primo atto aggiuntivo la Corte di Roma ha opinatoper la riconducibilità al corrispettivo contrattuale di “ogni attività e fornitura chesi rendesse necessario” “senza tuttavia procedere all'esame del contratto e dellesue clausole” (così ricorso, pag. 18).Deduce che la Corte distrettuale non ha considerato l'assetto pattizio ovveroche le clausole di cui agli artt. 3 e 5 non vengono in rilievo, siccome si riferisconoad elementi di carattere qualitativo, sicché “la richiesta di un maggior numerodi giornate e di risorse, che al contrario focalizzano una variazione di caratterequantitativo della prestazione da erogare, non risulta nemmeno in contrasto congli artt. 3 e 5 del contratto” (così ricorso, pag. 21).Deduce che nella specie è pacifico che la prestazione si è concretata “nell'in-cremento delle giornate/uomo rispetto a quelle presentate in gara e che taleincremento preveda l'aumento del corrispettivo ai sensi della disciplina contrat-tuale (…), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello” (così ricorso,pag. 21).Deduce dunque che la Corte territoriale non ha considerato che la prestazionecontrattuale era “strutturata nella fornitura di un determinato quantitativo diassistenza e supporto tecnico, espresso in numero di risorse e di giornate/uomo[30 risorse nell'arco di 5.700 giornate/uomo annue]”, sicché il relativo incre-mento “costituisce a tutti gli effetti variazione dell'offerta in termini quantitativi,Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026rientrando così a tutti gli effetti nella fattispecie di cui all'art. 11 R.D. 2440/1923”(così ricorso, pag. 22).21. Il terzo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.22. Sussiste la denunciata violazione degli indicati parametri ermeneutici.Propriamente la Corte di Roma ha tenuto conto unicamente degli artt. 3 e 5del testo contrattuale (cfr. sentenza d'appello, pagg. 5 e 6: “è proprio alla stre-gua di tali norme contrattuali e di quant'altro richiamato dalla difesa appellante,che occorre riesaminare i tre patti aggiuntivi”).Ovvero non ha compiutamente fatto riferimento alle ulteriori clausole con-trattuali (in particolare, all'art. 10 del contratto, ove era richiamato l'art. 11 delr.d. n. 2440/1923: al riguardo cfr. ricorso, pag. 21, e sentenza d'appello, pag.Segnatamente la Corte capitolina, in sede di disamina del primo atto aggiun-tivo, si è limitata ad affermare sic et simpliciter che “dalla lettura coordinata deivari articoli contenuti nel testo contrattuale” risultava evidente che “nel corri-spettivo del contratto doveva ricomprendersi ogni attività e fornitura che sirendesse necessario per il corretto adempimento delle obbligazioni contrattualipreviste” (così sentenza d'appello, pag. 6).Ben vero, nulla di specifico e puntuale ha a tal proposito replicato il Ministerocontroricorrente (cfr. controricorso, pagg. 3 – 4).Soccorre perciò l'elaborazione di questa Corte secondo cui, alla luce del prin-cipio enunciato dall'art. 1363 c.c., il giudice non può, nella interpretazione deicontratti arrestarsi ad una considerazione “atomistica” delle singole clausole,neppure quando la loro interpretazione possa essere compiuta, senza incer-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026tezze, sulla base del “senso letterale delle parole”, poiché anche questo va ne-cessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione negoziale, onde le varieespressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro e ricondotte ad armo-nica unità e concordanza (cfr. Cass. (ord.) 30.1.2018, n. 2267; Cass. 14.11.2002, n. 16022; Cass. 11.6.1999, n. 5747).Va debitamente soggiunto che la valutazione in ordine all'art. 11 del r.d. cit.sarà da operare in sede di rinvio all'esito della compiuta esegesi del contratto.23. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc. civ.Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del secondo atto aggiuntivo,ha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al quarto motivo d'appello, con cuia censura del primo dictum aveva addotto che il Tribunale “non aveva tenutoconto delle circostanze intervenute in corso di esecuzione dell'appalto e che giu-stificavano la ripetizione di servizi analoghi in relazione a nuovi specifici inter-venti introdotti nel PON” (così ricorso, pag. 24).Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del secondo atto aggiuntivoha omesso qualsivoglia pronuncia in ordine al quinto motivo d'appello, con cuia censura del primo dictum si era addotta la sussistenza dei presupposti richiestidall'art. 57, lett. b), del d. lgs. n. 163/2006 (cfr. ricorso, pagg. 29 - 30).Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del terzo atto aggiuntivo,ha omesso qualsivoglia esame in ordine al motivo d'appello con cui a censuradel primo dictum aveva addotto che “il nuovo Piano di Azione e Coesione (PAC)si compone da un lato di interventi già previsti nel PON e già in corso di esecu-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026zione nel servizio di assistenza prestato dal RTI Nova, dall'altro di quattro nuoviinterventi (…)” (così ricorso, pag. 30).Deduce che la Corte di Roma, in sede di disamina del terzo atto aggiuntivo,ha omesso qualsivoglia esame in ordine al sesto motivo d'appello (cfr. ricorso,pag. 32).24. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.25. Invero, non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appelloquando, pur non essendovi un'espressa statuizione da parte del giudice in ordinead un motivo di impugnazione, tuttavia, la decisione adottata comporti neces-sariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussistasolo nel caso [il che non è nella specie] in cui sia stata completamente omessauna decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione delcaso concreto (cfr. Cass. (ord.) 4.6.2019, n. 15255; Cass. 29.1.2021, n. 2151,secondo cui ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta lamancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totalepretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata incontrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la nonesaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione).Del resto, si è dato conto in precedenza, analiticamente, delle ragioni alla cuistregua la Corte di Roma ha respinto il gravame e con riferimento al secondo26. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co.,n. 5, cod. proc. civ. l'omesso esame di fatti decisivi.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce – qualora si reputi insussistente il vizio di omessa pronuncia denun-ciato con il quarto mezzo – che la Corte di Roma ha omesso l'esame di fattidecisivi e dibattuti tra le parti, “inerenti i presupposti per l'affidamento del se-condo e terzo atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 57 d.lgs. n. 163/2006” (così ri-corso, pag. 35).Deduce segnatamente che tali fatti decisivi riguardano, con riferimento al se-condo atto aggiuntivo, “l'introduzione di due nuovi interventi, non previsti nelPON originario, in ordine ai quali l'appaltatore era chiamato ad espletare le pre-stazioni già oggetto del contratto” (così ricorso, pag. 35).Deduce che tale circostanza è stata addotta alle pagine 33 e 34 dell'atto diappello.Deduce segnatamente che tali fatti decisivi riguardano, con riferimento alterzo atto aggiuntivo, “la circostanza che parte degli interventi del Piano diAzione e Coesione (PAC) erano già previsti dal PON ed in relazione ai quali l'ap-paltatore stava già erogando i servizi di assistenza e supporto come da contrattooriginario e per tale ragione il MIUR ha ritenuto sussistente la correlazione conl'assistenza da prestare sui nuovi interventi previsti dal PAC e la complementa-rità degli stessi” (così ricorso, pagg. 35 – 36).Deduce che tale circostanza è stata del pari addotta alle pagine 31 - 42dell'atto di appello.27. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.28. L'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dallemodifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 143 del 2012,prevede l'“omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” os-Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026sia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-natu-ralistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che,pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure ir-ritualmente formulate (cfr. Cass. (ord.) 26.1.2022, n. 2268).Su tale scorta si reputa che le circostanze del cui omesso esame ci si duole,hanno propriamente carattere di argomentazioni difensive, aventi rilevanza inchiave interpretativa (il giudice d'appello “non avrebbe potuto affermare che ladelibera del CIPE non ha comportato la aggiunta di nuove prestazioni analoghea quelle originariamente previste con il contratto base ad evidenza pubblica ”:così ricorso, pag. 35. [OSCURATO:PERSONA] d'appello “non avrebbe potuto affermare che non si può definire tale attività come complementare (…) ”: così ricorso, pag.36. Cfr. Cass. 8.3.2017, n. 5795, secondo cui l'omesso esame della questionerelativa all'interpretazione del contratto non è riconducibile al vizio di cui all'art.360, n. 5, cod. proc. civ., in quanto l'interpretazione di una clausola negozialenon costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rien-trano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi; Cass. (ord.)13.8.2018, n. 20718).29. In pari tempo non può non darsi atto che la ricorrente non ha allegato intermini specifici ed autosufficienti di aver addotto le circostanze in ordine allequali ha lamentato l'omesso esame di già in primo grado.Né siffatto onere di allegazione può, a rigore, reputarsi vanificato dal riscontrodi nullità della sentenza di primo grado operato dalla Corte romana.30. Con il sesto motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 1418, 1427, 1428, 1429,Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/20261343 e 1344 cod. civ., dell'art. 11 r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 57, lett. a) e b)d.lgs. n. 163/2006.Deduce in relazione al primo atto aggiuntivo che la Corte di Roma è incorsanella violazione dell'art. 11 cit.Deduce al contempo che non si riscontrano profili che “possono radicare lasussistenza di una delle cause di nullità previste dall'art. 1418 cod. civ.” (cosìricorso, pag. 37).Deduce in relazione al secondo atto aggiuntivo che la Corte di Roma è incorsanella violazione dell'art. 57, 5° co., lett. b), cit. [“Nei contratti pubblici relativi alavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articoloè, inoltre, consentita: (…); b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripeti-zione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudica-tario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione chetali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto siastato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura apertao ristretta; (…).”. L'art. 57, 1° co., d.lgs. n. 163/2006 così recita: “le stazioniappaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziatasenza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandoneconto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre”].Deduce invero che “l'aumento del personale e delle ore di lavoro (…) configural' aggiunta di nuove prestazioni analoghe ”, considerato che oggetto del con-tratto base è proprio la fornitura del servizio di assistenza e supporto secondoun predeterminato numero di risorse e giornate” (così ricorso, pag. 38).Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026Deduce, in relazione al terzo atto aggiuntivo, che la Corte di Roma è incorsanella violazione dell'art. 57, 5° co., lett. a), cit. [“Nei contratti pubblici relativi alavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articoloè, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nelprogetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza im-prevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggettodel progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economicoche presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condi-zioni: (…)”].Deduce che “la predicata autonomia dell'attività non costituisce un elementoche rende inapplicabile l'art. 57, co. 5, lett. a), D.Lgs. 163/2006” (così ricorso,pag. 38).Deduce che la Corte di Roma, per affermare l'estraneità del terzo atto ag-giuntivo alle condizioni previste dall'art. 57, co. 5, lett. a), d.lgs. n. 163/2006,“ha valorizzato un elemento del tutto neutro, di per sé compatibile con le con-dizioni previste dall'istituto” (così ricorso, pag. 39).31. Il sesto motivo di ricorso postula i rilievi che seguono.32. L'“error in iudicando” prospettato con il primo profilo di doglianza, cheafferisce al primo atto aggiuntivo, resta assorbito nell'accoglimento del terzomotivo di ricorso, accoglimento ancorato al riscontro della violazione segnata-mente dell'art. 1363 cod. civ.33. L'“error in iudicando” prospettato con il secondo profilo di doglianza, af-ferente al secondo atto aggiuntivo, non si confronta con la “ratio decidendi”.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026La Corte di Roma invero ha ritenuto – con valutazione propriamente “in fatto”,come tale non scrutinabile tout court in questa sede (cfr. Cass. Sez. Un. 27.12.2019, n. 34476 (Rv. 656492 - 03)) ‒ che la delibera del C.I.P.E. “non ha com-portato la aggiunta di nuove prestazioni analoghe a quelle originariamente pre-viste con il contratto base ad evidenza pubblica per cui, difettando tale presup-posto essenziale, sarebbe stato necessario” (così sentenza d'appello, pag. 8) farricorso ad un nuovo bando e non già allo strumento di cui all'art. 57, 5° co.,lett. b), del d.lgs. n. 163/2006.Ben vero, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ.denunciate con il terzo motivo di ricorso (id est, la questione interpretativa vei-colata da tale mezzo) concernono in via esclusiva il primo atto aggiuntivo (“inrelazione al primo atto aggiuntivo”: così ricorso, pag. 18; “del resto il primo attoaggiuntivo (…)”: così ricorso, pag. 21; “nella specie, tale valutazione è stataespressa dal MIUR, come risultante dalle premesse del primo atto aggiuntivo(…),”: così ricorso, pag. 22; “nel contempo va precisato (…) che la censura ri-guarda solo il primo atto aggiuntivo”: così memoria della ricorrente, pag. 10).34. L'“error in iudicando” prospettato con il terzo profilo di censura, afferenteal terzo atto aggiuntivo, resta assorbito nell'accoglimento del terzo profilo dicensura veicolato dal primo motivo di ricorso.35. In accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del terzo profilo di censuradel primo motivo di ricorso e del terzo motivo di ricorso la sentenza n. 6155/2020 della Corte d'appello di Roma va quindi cassata con rinvio alla stessa Corted'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026All'enunciazione, in ossequio alla previsione dell'art. 384, 1° co., cod. proc.civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio ‒può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massimedesunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate in sede diaccoglimento del terzo mezzo.36. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre-supposti perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ri-corrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art.13 d.P.R. cit. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibili il primo profilo di censura ed il secondo profilo di cen-sura del primo motivo di ricorso, il secondo motivo di ricorso, il quarto motivodi ricorso, il quinto motivo di ricorso ed il secondo profilo di censura del sestomotivo di ricorso;accoglie il terzo profilo di censura del primo motivo di ricorso ed il terzo mo-tivo di ricorso, cassa, in relazione e nei limiti dell'operato accoglimento, la sen-tenza n. 6155/2020 della Corte d'appello di Roma e rinvia alla stessa Corted'appello, in diversa composizione, anche ai fini della regolamentazione dellespese del presente giudizio di legittimità;dichiara assorbito nell'accoglimento del terzo profilo di censura del primo mo-tivo di ricorso il terzo profilo di censura del sesto motivo di ricorso;Numero registro generale 5807/2021Numero sezionale 3034/2026Numero di raccolta generale 24850/2026Data pubblicazione 30/08/2026dichiara assorbito nell'accoglimento del terzo motivo di ricorso il primo profilodi censura del sesto motivo di ricorso.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 7 luglio 2026.Il presidenteGuido Mercolino
Sentenza Cassazione n. 24850/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris