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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 17470/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà o della detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 385, comma 2, e 337 cod. pen. commessi a Cisterna in data 8 febbraio 2022 e di cui all'ordine di esecuzione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina (SIPE 2025/12); Letta la memoria difensiva depositata in data 24 marzo 2026; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in quanto, in seguito alla commissione dei reati di cui la pena è in esecuzione, il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso altri reati, quali quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nel 2023, nel 2025 è stato destinatario di DASPO, così dimostrando avversione nei confronti delle Forze dell'Ordine; inoltre, scrive il Tribunale, "non ha fornito elementi dai quali emergano le sue intenzioni di svolgere attività lavorativa e continua ad accompagnarsi con persone pregiudicate.

Nei confronti dello stesso, tra l'altro, era stata già concessa in data 2.12.2020 la misura alternativa della detenzione domiciliare e il [OSCURATO:PERSONA] ha continuato successivamente a commettere reati, così dimostrando di non essere stato in grado di svolgere un percorso di risocializzazione"; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova e in subordine di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M:,. a De SanD) 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza di concessione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale o della semilibertà o della detenzione domiciliare, quale misura alternativa alla pena di mesi dieci di reclusione per i reati di cui agli artt. 385, comma 2, e 337 cod. pen. commessi a Cisterna in data 8 febbraio 2022 e di cui all'ordine di esecuzione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina (SIPE 2025/12); Letta la memoria difensiva depositata in data 24 marzo 2026; rilevato che il ricorso dell'interessato sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato; considerato, infatti, che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di detenzione domiciliare ritenendo di non potere formulare, allo stato, una prognosi di non recidivanza nei confronti del condannato in quanto, in seguito alla commissione dei reati di cui la pena è in esecuzione, il [OSCURATO:PERSONA] ha commesso altri reati, quali quelli di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni nel 2023, nel 2025 è stato destinatario di DASPO, così dimostrando avversione nei confronti delle Forze dell'Ordine; inoltre, scrive il Tribunale, "non ha fornito elementi dai quali emergano le sue intenzioni di svolgere attività lavorativa e continua ad accompagnarsi con persone pregiudicate. Nei confronti dello stesso, tra l'altro, era stata già concessa in data 2.12.2020 la misura alternativa della detenzione domiciliare e il [OSCURATO:PERSONA] ha continuato successivamente a commettere reati, così dimostrando di non essere stato in grado di svolgere un percorso di risocializzazione"; rilevato che il condannato, rispetto a tale compiuto e coerente ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, sollecita in realtà una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, rispetto a quella razionalmente svolta dal giudice a quo per respingere la sua richiesta di affidamento in prova e in subordine di detenzione domiciliare; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M:,. a De SanD) 3