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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40928/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. riportandosi alla requisitoria depositata conclude per l'inammissibilità per tutti i ricorrenti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio.Motivi della decisione Con sentenza in data 04/11/2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato che, all'esito del giudizio abbreviato, il 5 Febbraio 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina aggravata e detenzione di strumenti atti ad offendere e [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione del provento della rapina.

Gli imputati hanno presentato distinti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] deduce, premesso che, come indicato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pienamente attendibile nel suo narrato contra alios, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di palo restando all'esterno dell'abitazione per avvertire i complici, suonando il clacson dell'auto in caso di necessità e di interventi delle forze dell'ordine e di essersi fatto coinvolgere in quello che secondo lui avrebbe dovuto essere solo un furto, violazione di legge con riguardo all'omessa valutazione dell'esimente della desistenza volontaria e all'errata qualificazione giuridica del fatto come rapina consumata anziché tentata. [OSCURATO:PERSONA] deduce:

1. Illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto concorso ex articolo 110 codice penale anziché 116 codice penale.

Evidenzia che il ricorrente nell'ammettere le proprie responsabilità aveva precisato di non essere stato consapevole che si sarebbe perpetrata una rapina e anzi di essere stato rassicurato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva coinvolto nell'impresa criminosa, che nessuno sarebbe stato presente all'interno dell'abitazione;

2. omessa motivazione con riguardo alle censure espresse in ordine all'estensione al ricorrente delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 n. 5 e 628 comma 3 n. 2 codice penale.

Sostiene che per l'estensione di dette circostanze è richiesto un grado di consapevolezza e di conoscenza delle modalità esecutive dei dettagli della condotta posti in essere dai concorrenti entrati materialmente in contatto con le persone offese, ben maggiore di quello necessario per radicare il concorso ex articolo 110 codice penale;

3. violazione dell'articolo 62 n. 6 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno.

È pacifico che l'imputato ha indirizzato alle parti offese una missiva con la quale ha manifestato oltre al suo personale pentimento anche la disponibilità a corrispondere un congruo risarcimento.

Missiva di cui le parti offese hanno dato atto nel corso del dibattimento nel momento in cui hanno affermato di avere il rifiutato detto risarcimento;

4. violazione di legge con riguardo la determinazione della pena e la comparazione delle circostanze. [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione.

Contesta la valutazione delle prove sostenendo che la conversazione intercettata posta a fondamento della responsabilità non è intervenuta il giorno della rapina, nè immediatamente dopo, ma dopo più di due mesi e non risulta neppure intercorsa fra gli autori materiali della rapina; Sostiene inoltre che avendo la Corte di merito fatto riferimento all'esistenza di un preventivo accordo fra il ricorrente e gli autori della rapina tale fatto avrebbe dovuto escludere la correttezza della contestazione della ricettazione I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono palesemente inammissibili, in quanto i ricorrenti si sono limitati a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche.

I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale.

Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argonnentativo, proprio sui punti - concorso ex art. 110 cod. pen. di entrambi sul presupposto che la rapina era stata preparata anche con precedenti sopralluoghi ai quali aveva partecipato l'Alushaj e che i due, che avevano svolto funzioni di palo, ben sapevano che nell'appartamento erano presenti persone che necessariamente dovevano essere neutralizzate per portare a compimento l'azione predatoria; in particolare il Ballhysa aveva avuto il compito proprio di portare sul luogo del fatto i due autori materiali che erano scesi dal veicolo travisati, posizionando il mezzo proprio di fronte al civico dove si trovava l'appartamento delle persone offese e rimanendo a bordo del veicolo anche quando, a rapina in corso, gli esecutori materiali erano usciti dall'appartamento, per prelevare dall'auto gli strumenti da scasso per smurare la cassaforte; rapina che era stata sicuramente consumata, considerato che è stata sottratta la cassaforte contenente Euro 75.770 in denaro e altri oggetti preziosi per un aumentare complessivo stimato di Euro 150.000, rinvenuta nell'abitazione Qazimillari dove era stata trasportata dal Ballhysa; esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno sul presupposto che la mera í/ offerta di disponibilità di accordare un risarcimento non integra le condizioni necessarie per la sussistenza della diminuente invocata; prevedibilità delle aggravanti di carattere oggettivo e corretto bilanciamento delle stesse con le concesse attenuanti generiche alla luce anche del principio espresso dalle sezioni unite Cena del 29/04/2021 - in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte.

D'altra parte, entrambi i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità.

Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici.

Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] doglianze sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocu/i della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Alla luce delle considerazioni espresse i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere estensore Il presidente '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. riportandosi alla requisitoria depositata conclude per l'inammissibilità per tutti i ricorrenti. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso per l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dopo dibattimento si riporta ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento con rinvio.Motivi della decisione Con sentenza in data 04/11/2021 la Corte d'appello di Firenze ha confermata la sentenza del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Prato che, all'esito del giudizio abbreviato, il 5 Febbraio 2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per concorso in rapina aggravata e detenzione di strumenti atti ad offendere e [OSCURATO:PERSONA] per ricettazione del provento della rapina. Gli imputati hanno presentato distinti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] deduce, premesso che, come indicato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], ritenuto pienamente attendibile nel suo narrato contra alios, avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di palo restando all'esterno dell'abitazione per avvertire i complici, suonando il clacson dell'auto in caso di necessità e di interventi delle forze dell'ordine e di essersi fatto coinvolgere in quello che secondo lui avrebbe dovuto essere solo un furto, violazione di legge con riguardo all'omessa valutazione dell'esimente della desistenza volontaria e all'errata qualificazione giuridica del fatto come rapina consumata anziché tentata. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1. Illogicità della motivazione con riguardo al ritenuto concorso ex articolo 110 codice penale anziché 116 codice penale. Evidenzia che il ricorrente nell'ammettere le proprie responsabilità aveva precisato di non essere stato consapevole che si sarebbe perpetrata una rapina e anzi di essere stato rassicurato dal coimputato [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva coinvolto nell'impresa criminosa, che nessuno sarebbe stato presente all'interno dell'abitazione; 2. omessa motivazione con riguardo alle censure espresse in ordine all'estensione al ricorrente delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61 n. 5 e 628 comma 3 n. 2 codice penale. Sostiene che per l'estensione di dette circostanze è richiesto un grado di consapevolezza e di conoscenza delle modalità esecutive dei dettagli della condotta posti in essere dai concorrenti entrati materialmente in contatto con le persone offese, ben maggiore di quello necessario per radicare il concorso ex articolo 110 codice penale; 3. violazione dell'articolo 62 n. 6 cod. pen. e vizio della motivazione con riguardo al diniego della circostanza attenuante del risarcimento del danno. È pacifico che l'imputato ha indirizzato alle parti offese una missiva con la quale ha manifestato oltre al suo personale pentimento anche la disponibilità a corrispondere un congruo risarcimento. Missiva di cui le parti offese hanno dato atto nel corso del dibattimento nel momento in cui hanno affermato di avere il rifiutato detto risarcimento; 4. violazione di legge con riguardo la determinazione della pena e la comparazione delle circostanze. [OSCURATO:PERSONA] deduce manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'affermazione di responsabilità per il delitto di ricettazione. Contesta la valutazione delle prove sostenendo che la conversazione intercettata posta a fondamento della responsabilità non è intervenuta il giorno della rapina, nè immediatamente dopo, ma dopo più di due mesi e non risulta neppure intercorsa fra gli autori materiali della rapina; Sostiene inoltre che avendo la Corte di merito fatto riferimento all'esistenza di un preventivo accordo fra il ricorrente e gli autori della rapina tale fatto avrebbe dovuto escludere la correttezza della contestazione della ricettazione I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono palesemente inammissibili, in quanto i ricorrenti si sono limitati a prospettare una alternativa ricostruzione dei fatti e delle responsabilità sulla base esclusivamente di deduzioni in punto di fatto, per di più articolate in forza di argomentazioni nella sostanza aspecifiche. I motivi proposti risultano, pertanto, solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto l'enunciato impugnatorio appare essere genericamente sviluppato sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rilettura del compendio probatorio e ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dalla Corte territoriale. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argonnentativo, proprio sui punti - concorso ex art. 110 cod. pen. di entrambi sul presupposto che la rapina era stata preparata anche con precedenti sopralluoghi ai quali aveva partecipato l'Alushaj e che i due, che avevano svolto funzioni di palo, ben sapevano che nell'appartamento erano presenti persone che necessariamente dovevano essere neutralizzate per portare a compimento l'azione predatoria; in particolare il Ballhysa aveva avuto il compito proprio di portare sul luogo del fatto i due autori materiali che erano scesi dal veicolo travisati, posizionando il mezzo proprio di fronte al civico dove si trovava l'appartamento delle persone offese e rimanendo a bordo del veicolo anche quando, a rapina in corso, gli esecutori materiali erano usciti dall'appartamento, per prelevare dall'auto gli strumenti da scasso per smurare la cassaforte; rapina che era stata sicuramente consumata, considerato che è stata sottratta la cassaforte contenente Euro 75.770 in denaro e altri oggetti preziosi per un aumentare complessivo stimato di Euro 150.000, rinvenuta nell'abitazione Qazimillari dove era stata trasportata dal Ballhysa; esclusione dell'attenuante del risarcimento del danno sul presupposto che la mera í/ offerta di disponibilità di accordare un risarcimento non integra le condizioni necessarie per la sussistenza della diminuente invocata; prevedibilità delle aggravanti di carattere oggettivo e corretto bilanciamento delle stesse con le concesse attenuanti generiche alla luce anche del principio espresso dalle sezioni unite Cena del 29/04/2021 - in relazione ai quali i ricorrenti hanno svolto le rispettive censure, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. D'altra parte, entrambi i ricorrenti hanno finito per reiterare le stesse questioni di fatto già agitate in sede di appello e motivatamente disattese dai giudici di quel grado, senza che il relativo apporto motivazionale abbia poi formato oggetto di una autonoma ed argomentata critica impugnatoria concentrata su vizi di legittimità. Il che rende i motivi inammissibili perché nella sostanza generici. Inammissibile è anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] doglianze sono diverse da quelle consentite perché non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu ocu/i della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello e reiterano in gran parte le censure già sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. Alla luce delle considerazioni espresse i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il consigliere estensore Il presidente '
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