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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30676/2022

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la seguente • SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/06/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato (escludendo l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, concedendo la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Udine, in data 19/06/2019, con la quale METUSHI Ermiklajdi era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di illecita detenzione e cessione a CHICCO Paolo di marijuana, a lui ascritto in concorso.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo:

2.1. Violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione del principio dell'onere della prova.

Si censura la sentenza per aver confermato la condanna del ricorrente anche per essersi quest'ultimo avvalso della facoltà di non rispondere.

2.2. Vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità.

Si censura la sentenza per aver ritenuto astratte e prive di consistenza le ipotesi che la difesa aveva formulato circa possibili spiegazioni alternative delle impronte del METUSHI sugli involucri.

Si lamenta inoltre l'illogicità della sentenza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di stretti rapporti tra il ricorrente e il CHICCO sulla sola scorta di una telefonata risalente a sette mesi prima dei fatti.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di penale responsabilità del METUSHI per il concorso nella detenzione e cessione a CHICCO Paolo di due quantitativi di marijuana, abbia fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d.

"vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01).

Si vedrà anzi, nel paragrafo seguente, che i giudici di merito, dopo aver individuato gli elementi a carico valorizzando il contesto in cui le risultanze dattiloscopiche dovevano essere apprezzate, non si sono limitati a prendere atto dell'assoluta quanto legittima mancanza di allegazioni da parte del METUSHI, avendo preso autonomamente in considerazione una serie di ipotesi alternative a quella accusatoria: ipotesi motivatamente disattese perché inidonee a fornire una attendibile spiegazione delle impronte lasciate dal ricorrente sui pacchi contenenti la droga rinvenuta nell'abitazione del CHICCO.2

2. Quanto poi alle residue censure, deve qui anzitutto richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 -

01. In senso conforme, cfr. ad es.

Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

Applicando tali condivisibili coordinate interpretative alla fattispecie in esame, il percorso motivazionale concordemente tracciato dai giudici di merito risulta immune da censure deducibili in questa sede.

2.1. L'affermazione di penale responsabilità riposa, anzitutto, sul rilevantissimo elemento costituito dal contatto avuto dal METUSHI con i pacchi contenenti la sostanza stupefacente (dato da considerare pacifico, non essendo stati formulati rilievi di sorta sull'indagine dattiloscopica).

La casualità di tale contatto è stata poi tutt'altro che illogicamente esclusa sulla scorta di plurimi convergenti elementi: la presenza delle impronte su entrambi i pacchi, nonostante fossero diversamente custoditi (uno all'interno di una busta per la spesa, l'altro all'interno di un trolley); il carattere non comune delle buste utilizzate per il confezionamento (non si trattava di comuni buste per la spesa naturalmente destinate a ripetuti usi promiscui, ma di grandi sacchi trasparenti, muniti di chiusura a pressione e valvola per il sottovuoti); la diversità di principio attivo contenuta all'interno delle due confezioni (segno inequivocabile dell'appartenenza del contenuto delle buste a due diverse partite di droga: cfr. su questi aspetti pag. 5 della sentenza impugnata).

Infine, partendo da un dato certo ricavato dalle risultanze captative, costituito da una pluralità di conversazioni intercettate il giorno precedente e finalizzate alla imminente cessione tra OSMANI Egzon (soggetto separatamente giudicato, le cui impronte sono state anch'esse rilevate sui pacchi) e CHICCO Paolo (il quale tra l'altro aveva riferito a terzi di acquistare a 2000 Euro per rivendere a 2.500: cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno valorizzato, per un verso, il contatto telefonico registrato alcuni mesi prima tra l'utenza in uso al 3 METUSHI e quella intestata al padre di OSMANI Ezgon e in uso a quest'ultimo.

Per altro verso, si è fatto riferimento ai controlli del ricorrente insieme ad altri connazionali, uno dei quali era stato in una occasione trovato sull'auto della cognata di OSMANI, proprietaria dell'appartamento in cui quest'ultimo e il CHICCO si erano incontrati il giorno precedente al sequestro (cfr. pag. 3).

2.2. Come già accennato, i giudici di merito non si sono limitati a prendere atto della totale assenza di allegazioni, da parte del METUSHI, volte a contrastare le convergenti risultanze fin qui sintetizzate, ma hanno preso in considerazione, una serie di ipotesi alternative: il contatto iod causa (intrinsecamente inverosimile); il contatto volto a saggiare la consistenza dei pacchi (ipotesi confutata non essendosi in presenza di quantitativi modesti, con ogni conseguenza in ordine alle normali cautele adottata anche da chi cede la sostanza); la rinuncia all'acquisto dopo aver toccato la busta (ipotesi anch'essa ritenuta inverosimile sia perché il contatto esterno nulla avrebbe potuto dire in ordine al contenuto e al peso degli involucri, sia per i rischi insisti nel lasciare senza necessità le proprie impronte su reperti altamente compromettenti (cfr. pag. 6).

2.3. In buona sostanza, i giudici di merito non si sono "ac:contentati" del dato riveniente dall'indagine dattiloscopica, ma hanno analizzato le specifiche circostanze del fatto ritenendole incompatibili con spiegazioni diverse da quella accusatoria, per poi valorizzare un contatto non recente, ma ugualmente significativo, tra il ricorrente e l'OSMANI: ovvero con il soggetto con cui il CHICCO aveva contrattato l'acquisto della droga poche ore prima del sequestro.

È stata infine motivatamente esclusa, nonostante la mancanza di allegazioni da parte del METUSHI, la plausibilità di ipotesi alternative a quella accusatoria.

Si è dunque dinanzi ad un percorso che ha esaustivamente motivato la decisione di conferma della condanna, in termini del tutto privi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede:

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente • SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 07/06/2021 dalla Corte d'Appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Trieste ha parzialmente riformato (escludendo l'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti, rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio, concedendo la sospensione condizionale della pena e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Udine, in data 19/06/2019, con la quale METUSHI Ermiklajdi era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato continuato di illecita detenzione e cessione a CHICCO Paolo di marijuana, a lui ascritto in concorso. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento all'erronea applicazione del principio dell'onere della prova. Si censura la sentenza per aver confermato la condanna del ricorrente anche per essersi quest'ultimo avvalso della facoltà di non rispondere. 2.2. Vizio di motivazione quanto all'affermazione di penale responsabilità. Si censura la sentenza per aver ritenuto astratte e prive di consistenza le ipotesi che la difesa aveva formulato circa possibili spiegazioni alternative delle impronte del METUSHI sugli involucri. Si lamenta inoltre l'illogicità della sentenza nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di stretti rapporti tra il ricorrente e il CHICCO sulla sola scorta di una telefonata risalente a sette mesi prima dei fatti. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando la manifesta infondatezza delle censure prospettate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel confermare l'affermazione di penale responsabilità del METUSHI per il concorso nella detenzione e cessione a CHICCO Paolo di due quantitativi di marijuana, abbia fatto buon governo del consolidato principio secondo cui «nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onere probatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni o massime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto meno fornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373 - 01). Si vedrà anzi, nel paragrafo seguente, che i giudici di merito, dopo aver individuato gli elementi a carico valorizzando il contesto in cui le risultanze dattiloscopiche dovevano essere apprezzate, non si sono limitati a prendere atto dell'assoluta quanto legittima mancanza di allegazioni da parte del METUSHI, avendo preso autonomamente in considerazione una serie di ipotesi alternative a quella accusatoria: ipotesi motivatamente disattese perché inidonee a fornire una attendibile spiegazione delle impronte lasciate dal ricorrente sui pacchi contenenti la droga rinvenuta nell'abitazione del CHICCO.2 2. Quanto poi alle residue censure, deve qui anzitutto richiamarsi il principio, costantemente affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (in tal senso, da ultimo, cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01. In senso conforme, cfr. ad es. Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Applicando tali condivisibili coordinate interpretative alla fattispecie in esame, il percorso motivazionale concordemente tracciato dai giudici di merito risulta immune da censure deducibili in questa sede. 2.1. L'affermazione di penale responsabilità riposa, anzitutto, sul rilevantissimo elemento costituito dal contatto avuto dal METUSHI con i pacchi contenenti la sostanza stupefacente (dato da considerare pacifico, non essendo stati formulati rilievi di sorta sull'indagine dattiloscopica). La casualità di tale contatto è stata poi tutt'altro che illogicamente esclusa sulla scorta di plurimi convergenti elementi: la presenza delle impronte su entrambi i pacchi, nonostante fossero diversamente custoditi (uno all'interno di una busta per la spesa, l'altro all'interno di un trolley); il carattere non comune delle buste utilizzate per il confezionamento (non si trattava di comuni buste per la spesa naturalmente destinate a ripetuti usi promiscui, ma di grandi sacchi trasparenti, muniti di chiusura a pressione e valvola per il sottovuoti); la diversità di principio attivo contenuta all'interno delle due confezioni (segno inequivocabile dell'appartenenza del contenuto delle buste a due diverse partite di droga: cfr. su questi aspetti pag. 5 della sentenza impugnata). Infine, partendo da un dato certo ricavato dalle risultanze captative, costituito da una pluralità di conversazioni intercettate il giorno precedente e finalizzate alla imminente cessione tra OSMANI Egzon (soggetto separatamente giudicato, le cui impronte sono state anch'esse rilevate sui pacchi) e CHICCO Paolo (il quale tra l'altro aveva riferito a terzi di acquistare a 2000 Euro per rivendere a 2.500: cfr. pagg. 2-3 della sentenza impugnata), i giudici di merito hanno valorizzato, per un verso, il contatto telefonico registrato alcuni mesi prima tra l'utenza in uso al 3 METUSHI e quella intestata al padre di OSMANI Ezgon e in uso a quest'ultimo. Per altro verso, si è fatto riferimento ai controlli del ricorrente insieme ad altri connazionali, uno dei quali era stato in una occasione trovato sull'auto della cognata di OSMANI, proprietaria dell'appartamento in cui quest'ultimo e il CHICCO si erano incontrati il giorno precedente al sequestro (cfr. pag. 3). 2.2. Come già accennato, i giudici di merito non si sono limitati a prendere atto della totale assenza di allegazioni, da parte del METUSHI, volte a contrastare le convergenti risultanze fin qui sintetizzate, ma hanno preso in considerazione, una serie di ipotesi alternative: il contatto iod causa (intrinsecamente inverosimile); il contatto volto a saggiare la consistenza dei pacchi (ipotesi confutata non essendosi in presenza di quantitativi modesti, con ogni conseguenza in ordine alle normali cautele adottata anche da chi cede la sostanza); la rinuncia all'acquisto dopo aver toccato la busta (ipotesi anch'essa ritenuta inverosimile sia perché il contatto esterno nulla avrebbe potuto dire in ordine al contenuto e al peso degli involucri, sia per i rischi insisti nel lasciare senza necessità le proprie impronte su reperti altamente compromettenti (cfr. pag. 6). 2.3. In buona sostanza, i giudici di merito non si sono "ac:contentati" del dato riveniente dall'indagine dattiloscopica, ma hanno analizzato le specifiche circostanze del fatto ritenendole incompatibili con spiegazioni diverse da quella accusatoria, per poi valorizzare un contatto non recente, ma ugualmente significativo, tra il ricorrente e l'OSMANI: ovvero con il soggetto con cui il CHICCO aveva contrattato l'acquisto della droga poche ore prima del sequestro. È stata infine motivatamente esclusa, nonostante la mancanza di allegazioni da parte del METUSHI, la plausibilità di ipotesi alternative a quella accusatoria. Si è dunque dinanzi ad un percorso che ha esaustivamente motivato la decisione di conferma della condanna, in termini del tutto privi di contraddittorietà o illogicità manifesta deducibili in questa sede: 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e
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