CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 1945
Cassazione n. 12239/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna per il reato di cui agli 216, 219, comma 1, e 223 r.d. 267/1942. Con il primo motivo ricorso l'imputato deduce l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello; con il secondo motivo, si duole dell'omessa motivazione sulla richiesta, formulata in sede di conclusioni in appello (vedi allegato n.3 al ricorso), di pronunciare sentenza di non luogo a procedere ex art. 129 cod. proc. pen. in virtù dell'avvenuta decorrenza del termine prescrizionale. Il ricorso è fondato. Il dies a quo del termine di prescrizione, per il reato di bancarotta fraudolenta, coincide con la data di consumazione ovvero la data della sentenza dichiarativa di fallimento: nel caso di specie, il provvedimento che concerne la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. risale al 07/12/2004. Ne deriva che si pone il problema di confrontare la disciplina della prescrizione prima e dopo l'entrata in vigore della I. 251/2005, allo scopo di individuare il regime più favorevole all'imputato ai sensi dell'art. 2 cod. pen. Per la bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 I. fall., aggravata ex art. 219, comma 1, I. fall., il termine prorogato di prescrizione prima della riforma del 2005 era quello di ventidue anni e sei mesi nel vigore del previgente art. 157 cod. pen.; mentre, alla luce della disciplina attualmente vigente, il termine massimo prorogato è quello di diciotto anni e nove mesi. In concreto, tuttavia, per l'odierno ricorrente risulta più favorevole la disciplina antecedente alla approvazione della legge 251/2005: se è vero che il sistema delle cc.dd. "classi di reato" penalizzava il reo rispetto all'attuale criterio del massimo edittale, è altrettanto vero che prima del 2005 il riconoscimento di circostanze attenuanti poteva incidere sul tempo necessario a prescrivere il reato, essendo il computo della decorrenza della prescrizione dipendente dall'esito del giudizio di bilanciamento tra le opposte circostanze (ai sensi dell'art. 157, comma 3, cod. pen.). Nella vigenza della nuova disciplina, invece, tanto le attenuanti quanto il giudizio di comparazione delle stesse con le aggravanti risultano del tutto irrilevanti ai fini del computo del termine prescrizionale. [OSCURATO:PERSONA] sono state concesse le attenuanti generiche e queste sono state ritenute prevalenti nel giudizio di comparazione con l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, I. fall. Pertanto, il termine prescrizionale va individuato in anni dieci, alla luce del disposto dell'art. 157 n. 3 cod. pen., aumentato della metà per effetto dell'art. 160 comma 2 cod. pen, nella sua versione vigente prima del 2005, e quindi il termine prorogato è quello di anni quindici. Pure considerati i novanta giorni di sospensione ex art. 159 cod. pen. rilevati, il termine prescrizionale appare in ogni caso ampiamente decorso prima della sentenza di appello: il reato si è infatti estinto in data 7/03/2020, mentre la sentenza della Corte di appello di Roma è stata pronunciata in data 21/06/2021. Va allora ribadito che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819). Difettano, invece, i presupposti per una pronuncia integralmente liberatoria ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., mentre la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi in tal senso. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 237ndvembre 2022 Il cons