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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 agosto 2024

Cassazione n. 23320/2024

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * DI** * Consigliere* * Consigliere Ud 31/05/2024 CC* * Consigliere R G N 27046/2022* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso R G N 27046/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Lecco via F lli * 53presso lo studio dell avv * * che la rappresenta e difende in virtùdi procura speciale a margine del ricorso per cassazione ricorrentecontroavv * * nella qualità di curatore speciale di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio elettivamente domiciliatapresso lo studio in Lecco * della * 15 controricorrentenonché controProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d appellodi Milano * * e * * intimatiavverso la sentenza n 28/2022 della Corte d appello di Milanodeliberata in data 19/09/2022 e notificata in data 05/10/2022udita la relazione della causa svolta all udienza in camera di consiglio del31/05/2024 dal Cons * ** disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* * nonna materna del minore * * haproposto appello contro la sentenza del Tribunale per i minorenni diMilano che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore seguitadall appello incidentale della figlia * * Il padre del minore* * e il curatore speciale hanno invece chiesto la confermadella pronuncia di primo grado* CTU al fine di valutare tra l altro le competenze genitorialidella madre e della nonna materna del minore esaminate le risultanzedell istruttoria espletata e delle audizioni effettuate richiamate lerelazioni dei servizi convolti e i relativi aggiornamenti la Corte territorialeha respinto il gravameIn particolare accertata l inadeguatezza dei genitori ad occuparsi delminore dato il perdurante stato di tossicodipendenza di entrambi dalquale non hanno mostrato potersi discostare in una con la sottoposizionenel tempo a misure cautelari personali per reati la Corte ha escluso chela nonna materna potesse svolgere una funzione vicariante ed anche chela scelta di un adozione “mite” potesse tutelare l interesse del minoreLa Corte di merito ha dato rilievo alla relazione dei servizi socialidell 11/11/2021 dalla quale emergeva l esistenza di diverse criticità daparte della * nell assolvere al proprio ruolo genitoriale con le duefiglie * madre di * e * l incapacità della * dicogliere aspetti emotivi ed emancipativi della figlia comportamento cheriproduceva con * l assunzione da parte della * di undimostrazione di toni litigiosi e inopportuni della * durante le visitein spazio neutro con * la generale difficoltà di tutti i parenti nelsintonizzarsi con i bisogni del minore l incertezza dell assetto familiaredella * per tale motivo non rispondente ai bisogni di crescita e disicurezza del minore * relazione dei servizi del 20/04/2021 inoltreemergeva un grave episodio sintomo della condotta minimizzante della* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024nonna materna della condizione psico emotiva del minore la quale avevafatto incontrare il bambino con la madre durante la vigenza del regimedivieto di incontri la nonna riceveva una telefonata e dava preciseindicazioni su dove si trovava e una ragazza con il cappuccio e un cane siavvicinava alla recinzione in relazione al quale la * avevadimostrato di non cogliere la gravità della propria condotta assumendoun atteggiamento aggressivo e difensivo verso gli operatoriInoltre la Corte d appello ha ritenuto decisive le osservazionicontenute nella CTU che aveva evidenziato come quest ultima nonpotesse assumere un ruolo vicariante indipendente dal momento cheera per un verso implicata nel conflitto genitoriale con la figlia *e per altro verso tesa a minimizzare circostanze importanti quali l usodi sostanze stupefacenti da parte della figlia anche durante lagravidanza sorvolando sulle conseguenze di tali comportamenti e suidanni alla salute del minoreLa menzionata Corte ha quindi ritenuto di non poter accogliere larichiesta di affido del minore alla * ritenuta non sorretta daragioni adeguate ma dalla mera volontà di tenere il bambino in famigliaper il legame di sangue richiamando le risultanze peritali dalle quali eraemerso che la donna era molto concentrata su sé stessa e faticava amettersi in relazione con il bambino così escludendo la percorribilità diuna “adozione mite” che avrebbe finito per disorganizzare * e la suanecessità di avere riferimenti stabili e continuativiHa aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalle relazioni deiServizi Sociali e in particolari da quella del 17/07/2020 dalla qualeemergeva la non empatizzazione da parte della nonna materna per ilvissuto del piccolo *Avverso la pronuncia della Corte d appello la nonna materna delminore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo diimpugnazione* il curatore speciale del minore si è difeso con controricorso* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024La ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha richiamato gliargomenti spesi nel ricorso per cassazioneMOTIVI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell art 7 l n184 del 1983 in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di adottabilità del minore *La ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di adottabilitàcostituisce una extrema ratio poiché il diritto del minore a crescereall interno della propria famiglia d origine va sacrificato soltanto inpresenza di una situazione che denota carenze significative e nonsemplicemente un inadeguatezza superabile dei genitori e dei familiariche sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppopsico fisico del minore tenuto conto dei tempi e dei meccanismi evolutividella personalità minorile * altri casi è necessario optare per il ricorsoa forme di sostegno della famiglia e dell affidamento familiare ovveroconsiderare l ipotesi dell adozione mite o comunque il mantenimento dirapporti aperti con i genitori o familiariSecondo la ricorrente nella specie occorreva tenere conto che ilminore non si era mai trovato in una condizione di abbandono né moralené materiale ed era sempre stato circondato dall amore e dall affetto dellafamiglia d origine sin dai primi giorni di vita I nonni sia materni chepaterni a turno si erano recati in visita ogni sera presso il reparto *dell * * di Lecco preoccupati della salute del piccolo evolenterosi di fargli sentire il proprio affetto quantomeno sino almomento in cui non è intervenuto il Tribunale per i minorenni che avevalimitato l accesso dei parenti al nosocomio * la decisione diinterrompere gli incontri del minore con i genitori e i familiari era stataunicamente dettata dall intervento della sentenza di primo gradodichiarativa dell adottabilità A nulla valevano poi le asserzioni sia dellaCorte d appello che della CTU che affermavano l incapacità della nonnamaterna di comprendere il vissuto di * o di avere un rapporto sanocon lo stesso poiché il consulente del giudice non aveva mai avuto alcun* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024incontro con la ricorrente e con * contemporaneamente pertanto lesue valutazioni si fondavano unicamente su quanto già relazionato daiservizi sociali in primo grado e quanto appreso in tre incontri di un oracon la sola * che aveva dimostrato sin da subito la volontà dipartecipare attivamente alla vita del minore giungendo fino a chiedernel affido del bambino La stessa si era resa disponibile a seguire unpercorso psicologico ed a collaborare coi servizi seppur talvolta noncomprendendone appieno le ragioni e anzi percependo di non venirtutelata abbastanzaLa ricorrente ha aggiunto che la metodologia degli incontrisoprattutto quelli iniziali peraltro interrottisi a causa del * quandoil bambino aveva circa 8 mesi in cui erano presenti più familiaricontemporaneamente ha di fatto contrastato più che agevolatol instaurazione di un rapporto affettivo fra * e la propria famiglia manonostante ciò la signora * non si era mai arresa essendodesiderosa di fornire tutto il proprio affetto al nipote e di farlo crescerenell amore della propria famiglia d origine2 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati2 1 * è noto la dichiarazione dello stato di adottabilità di unminore è consentita solo in presenza di fatti gravi indicativi in modocerto dello stato di abbandono morale e materiale che devono esserespecificamente dimostrati in concreto e nell attualità senza possibilità didare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale seppureespressi da esperti della materia non basati su precisi elementi fattualiidonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice dimerito deve dare conto [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 7391 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte infatti ladichiarazione di adottabilità è una misura estrema che si fondasull accertamento dell irreversibile non recuperabilità della capacità diassistenza morale e materiale in presenza di fatti gravi indicativi in* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024modo certo dello stato di abbandono morale e materiale a normadell art 8 l n 183 del 1984 che devono essere dimostrati in concretosenza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisielementi di fatto [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 35110 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]L accertamento va compiuto tenendo conto dei genitori e dei familiarientro il quarto grado che si sono dichiarati disposti ad accudire il minoreL irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve essereinfatti effettuata tenendo conto che il legislatore all art 1 l n 184 del1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleofamiliare anche allargato di origine quale tessuto connettivo della suaidentità La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone unesame approfondito completo e attuale delle condizioni di criticità nonsolo dei genitori ma anche dei familiari entro il quarto grado disponibilia prendersi cura del minore da effettuarsi sempre nell attualità e inconcreto considerando le loro capacità di recupero e cambiamento ovesostenute da interventi di supporto adeguati anche al contestosocioculturale di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 24717 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] cfr [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 3915 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In particolare ove i genitori siano considerati privi della capacitàgenitoriale la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principiosecondo cui l adozione ultrafamiliare costituisce l extrema ratioimpongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti trai quali non possono non essere considerati i nonni se hanno rapportisignificativi con il bambino e si sono resi disponibili alla cura eall educazione del minore [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 4746 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha specificato che l indagine sullacondizione di abbandono morale e materiale del minore sia completa enon trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minoreverificando in particolare se l interesse di quest ultimo a non recidere illegame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto alquadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grado di* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024assisterlo che potrebbe essere integrato almeno in via temporanea daun regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile osostituibile da un adozione “mite” ex art 44 l n 184 del 1983 cfr CassSez 1 Ordinanza n 3643 del 13/02/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n1476 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 20322 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 21024 del 01/07/2022Occorre inoltre considerare che la Corte costituzionale in unarecente sentenza Corte cost Sentenza n 183 del 28/09/2023 hadichiarato infondata la questione di costituzionalità dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 sollevata da questa Corte di legittimità [OSCURATO:PERSONA] Sez1 Ordinanza n 230 del 05/01/2023 proprio con riferimento alla partein cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con lafamiglia di origine operando tuttavia una lettura costituzionalmenteorientata della norma richiamata* aver ricostruito l istituto dell adozione e la sua ratio nel chiarirel infondatezza delle questioni la menzionata Corte ha fornitoun interpretazione adeguatrice dell articolo 27 comma 3 l n 184 del1983 rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse delminore affermando che la perdita dei legami di sangue non implicanecessariamente quella dei legami sociali e di fattoLa Corte costituzionale ha valutato la legittimità costituzionale dellanorma censurata in riferimento agli artt 2 30 e 117 primo commaCost quest ultimo in relazione all art 8 CEDU e agli artt 3 20 comma3 e 21 della * sui diritti del fanciullo informati alla tutela delprioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale* un interpretazione conforme a Costituzione dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 il Giudice delle leggi ha ritenuto che tale normaanche nel caso in cui debba procedersi all adozione piena non esclude lapossibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minorea mantenere talune positive relazioni socio affettive con componenti dellafamiglia di origine* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024Secondo la Corte costituzionale infatti la cessazione dei rapporti conla famiglia biologica prevista dalla norma in esame attiene al solo pianodelle relazioni giuridico formali Quanto invece alla interruzione deirapporti di natura socio affettiva la norma racchiude una presunzionesolo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d origine realizzil interesse del minore * presunzione non esclude che sulla scortadegli indici normativi desumibili dalla stessa legge n 184 del 1983 lettinella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della suaidentità il giudice possa accertare che la prosecuzione di significativepositive e consolidate relazioni socio affettive con alcuni componenti dellafamiglia d origine realizzi il migliore interesse del minore e per conversola loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizioLa combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consentepertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all art 27 comma3 della legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridico parentale siain concreto nell interesse del minore* Corte di legittimità ha già precisato come la statuizione dellaCorte costituzionale che ha certamente valenza rilevante ai finiinterpretativi si riferisca al disposto dell art 27 comma 3 l n 184 del1983 il quale si colloca in una fase successiva alla pronuncia diadottabilità perché attiene alla pronuncia di adozione essendo tuttaviaevidente che laddove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 10278 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In sintesi anche ove il giudice di merito ritenga la sussistenza deipresupposti per una pronuncia di adottabilità l interpretazionecostituzionalmente orientata dell art 27 comma 3 l n 184 del 1983 dicui alla sentenza della Corte costituzionale n 183 del 2023 impone algiudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio affettive con la* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024famiglia biologica in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto conforme all interesse del minore così daultimo [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 11138 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] v anche CassSez 1 Ordinanza n 12223 del 06/05/20242 2 * specie la sentenza impugnata non risulta conforme aiprincipi sopra illustratiLa valutazione d inadeguatezza della funzione vicariante di ** è fondata nella sentenza impugnata su tre relazioni dei servizisociali e sulla relazione del CTULa relazione dei servizi sociali dell 11/11/2021 redatta circa diecimesi prima della sentenza della Corte d appello è richiamata nella partein cui sono espressi giudizi del tutto vaghi sulla ricorrente sul suoambiente familiare e in generale sui familiari del minore nonaccompagnati dall indicazione di fatti e circostanze in grado di giustificaretale valutazione p 14 della sentenza impugnataLa relazione dei servizi sociali del 17/07/2020 redatta quando ilminore aveva poco più di un anno è menzionata dalla Corte di meritonella parte in cui è espressa una ritenuta non empatizzazione della nonnamaterna in relazione al vissuto del piccolo * in riferimento a opinionida quest ultima espresse o ad atteggiamenti genericamente riportatisenza alcuna contestualizzazione degli stessi e senza l indicazione dellasperimentazione di eventuali interventi di sostegno p 16 17 dellasentenza impugnataÈ inoltre dato rilievo a quanto riferito nella relazione dei servizisociali del 20/04/2021 ove è rappresentato che la ricorrente violando leprescrizioni all epoca vigenti ha consentito che la madre del minoreincontrasse il bambino durante una visita da lei effettuata in spazioneutro mostrando poi un atteggiamento oppositivo nei confronti deglioperatori che avevano stigmatizzato tale condotta p 14 15 dellarelazione peritale A tale episodio senza dubbio significativo non èperò seguita l indicazione di successivi analoghi episodi specifici in gradodi supportare nell attualità un giudizio sull idoneità della donna ad* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accudire il minore Né tanto meno è stato evidenziato dalla Corteterritoriale un ipotetico pregiudizio derivato al minore da tale condottaLa CTU disposta avrebbe dovuto poi espletare un attentomonitoraggio della relazione tra nonna e nipote verificando in fatto enell attualità le dinamiche relazionali per contro il consulente d ufficiocome dedotto dalla ricorrente non ha effettuato nessun incontro nonsolo tra la madre ed il minore ma neppure tra la nonna ‒ incontrata trevolte sempre da sola ‒ ed il minore per cui l inidoneità della medesima asvolgere un ruolo vicariante risulta fondata sulle osservazioni dei servizisociali senza essere stata approfondita come dovuto nei termini diconcretezza e attualità sopra menzionatiLa possibilità per nonna materna di svolgere funzioni vicarianti è statadalla Corte d appello esclusa riportando valutazioni del CTU operatesenza un effettivo confronto della donna con il minore e sulla base digiudizi dei servizi sociali fondati su elementi generici e secondari ‒riguardanti soprattutto la nonna come persona o i sui rapporti con le figlie‒ che in difetto di una seria ed attenta osservazione dei rapporti tra lanonna ed il minore finiscono per rivelarsi apodittici e quindi non in gradodi fondare il giudizio di irreversibile inadeguatezzaLa valutazione in ordine all impraticabilità dell adozione “mite” risentedelle stesse menzionate carenze di accertamento e la decisioneimpugnata è comunque mancante ogni considerazione in ordine allapossibilità di mantenere incontri tra la nonna e il minore anche a seguitodella dichiarazione di adottabilità pur richiesti dalla ricorrente p 3 dellasentenza impugnata e p 8 del ricorso per cassazione2 3 Per effettuate un giudizio concreto ed effettivo circa lo stato diabbandono del minore la Corte d appello avrebbe dovuto basarsi su unfigure principali della vicenda la nonna materna la madre ed il minore essendo incontroversa l inidoneità del padre nelle loro dinamicherelazionali anche verificando quanto il rapporto della madre con la nonnamaterna potesse sempre in concreto e nell attualità influire sulle* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024capacità vicarianti di quest ultima al fine di stabilire se il best interest delbambino fosse quello di crescere nella famiglia di origine o altrovevalutando in particolare sempre in concreto e nell attualità le capacitàdella nonna materna disposta ad accudire il minore anche con l ausiliodi interventi di supporto ovvero la possibilità di procedere a un adozionemite e comunque verificando la possibilità di mantenere nell interessedel minore incontri tra il minore e la nonna come richiesto pur a seguitodella dichiarazione di adottabilità3 In conclusione il ricorso va accolto in applicazione del seguenteprincipio“In tema di dichiarazione di adottabilità di minori la dichiarazionedello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento inconcreto e nell attualità dei suoi presupposti all esito di un attentomonitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto gradodisponibili ad accudire il bambino al fine di stabilire se il best interest delminore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove valutandopoi ove i genitori risultino inidonei le capacità vicarianti dei menzionatifamiliari anche con l ausilio di interventi di supporto ovvero la possibilitàdi procedere a un adozione mite eventualità queste ultime in grado diimpedire la dichiarazione di adottabilità e comunque verificando lapresenza delle condizioni per mantenere sempre nell interesse delminore incontri tra il medesimo e detti familiari pur a seguito delladichiarazione di adottabilità ”La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità4 In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art 52 d lgsn 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * DI** * Consigliere* * Consigliere Ud 31/05/2024 CC* * Consigliere R G N 27046/2022* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso R G N 27046/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Lecco via F lli * 53presso lo studio dell avv * * che la rappresenta e difende in virtùdi procura speciale a margine del ricorso per cassazione ricorrentecontroavv * * nella qualità di curatore speciale di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio elettivamente domiciliatapresso lo studio in Lecco * della * 15 controricorrentenonché controProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d appellodi Milano * * e * * intimatiavverso la sentenza n 28/2022 della Corte d appello di Milanodeliberata in data 19/09/2022 e notificata in data 05/10/2022udita la relazione della causa svolta all udienza in camera di consiglio del31/05/2024 dal Cons * ** disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* * nonna materna del minore * * haproposto appello contro la sentenza del Tribunale per i minorenni diMilano che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore seguitadall appello incidentale della figlia * * Il padre del minore* * e il curatore speciale hanno invece chiesto la confermadella pronuncia di primo grado* CTU al fine di valutare tra l altro le competenze genitorialidella madre e della nonna materna del minore esaminate le risultanzedell istruttoria espletata e delle audizioni effettuate richiamate lerelazioni dei servizi convolti e i relativi aggiornamenti la Corte territorialeha respinto il gravameIn particolare accertata l inadeguatezza dei genitori ad occuparsi delminore dato il perdurante stato di tossicodipendenza di entrambi dalquale non hanno mostrato potersi discostare in una con la sottoposizionenel tempo a misure cautelari personali per reati la Corte ha escluso chela nonna materna potesse svolgere una funzione vicariante ed anche chela scelta di un adozione “mite” potesse tutelare l interesse del minoreLa Corte di merito ha dato rilievo alla relazione dei servizi socialidell 11/11/2021 dalla quale emergeva l esistenza di diverse criticità daparte della * nell assolvere al proprio ruolo genitoriale con le duefiglie * madre di * e * l incapacità della * dicogliere aspetti emotivi ed emancipativi della figlia comportamento cheriproduceva con * l assunzione da parte della * di undimostrazione di toni litigiosi e inopportuni della * durante le visitein spazio neutro con * la generale difficoltà di tutti i parenti nelsintonizzarsi con i bisogni del minore l incertezza dell assetto familiaredella * per tale motivo non rispondente ai bisogni di crescita e disicurezza del minore * relazione dei servizi del 20/04/2021 inoltreemergeva un grave episodio sintomo della condotta minimizzante della* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024nonna materna della condizione psico emotiva del minore la quale avevafatto incontrare il bambino con la madre durante la vigenza del regimedivieto di incontri la nonna riceveva una telefonata e dava preciseindicazioni su dove si trovava e una ragazza con il cappuccio e un cane siavvicinava alla recinzione in relazione al quale la * avevadimostrato di non cogliere la gravità della propria condotta assumendoun atteggiamento aggressivo e difensivo verso gli operatoriInoltre la Corte d appello ha ritenuto decisive le osservazionicontenute nella CTU che aveva evidenziato come quest ultima nonpotesse assumere un ruolo vicariante indipendente dal momento cheera per un verso implicata nel conflitto genitoriale con la figlia *e per altro verso tesa a minimizzare circostanze importanti quali l usodi sostanze stupefacenti da parte della figlia anche durante lagravidanza sorvolando sulle conseguenze di tali comportamenti e suidanni alla salute del minoreLa menzionata Corte ha quindi ritenuto di non poter accogliere larichiesta di affido del minore alla * ritenuta non sorretta daragioni adeguate ma dalla mera volontà di tenere il bambino in famigliaper il legame di sangue richiamando le risultanze peritali dalle quali eraemerso che la donna era molto concentrata su sé stessa e faticava amettersi in relazione con il bambino così escludendo la percorribilità diuna “adozione mite” che avrebbe finito per disorganizzare * e la suanecessità di avere riferimenti stabili e continuativiHa aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalle relazioni deiServizi Sociali e in particolari da quella del 17/07/2020 dalla qualeemergeva la non empatizzazione da parte della nonna materna per ilvissuto del piccolo *Avverso la pronuncia della Corte d appello la nonna materna delminore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo diimpugnazione* il curatore speciale del minore si è difeso con controricorso* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024La ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha richiamato gliargomenti spesi nel ricorso per cassazioneMOTIVI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell art 7 l n184 del 1983 in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di adottabilità del minore *La ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di adottabilitàcostituisce una extrema ratio poiché il diritto del minore a crescereall interno della propria famiglia d origine va sacrificato soltanto inpresenza di una situazione che denota carenze significative e nonsemplicemente un inadeguatezza superabile dei genitori e dei familiariche sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppopsico fisico del minore tenuto conto dei tempi e dei meccanismi evolutividella personalità minorile * altri casi è necessario optare per il ricorsoa forme di sostegno della famiglia e dell affidamento familiare ovveroconsiderare l ipotesi dell adozione mite o comunque il mantenimento dirapporti aperti con i genitori o familiariSecondo la ricorrente nella specie occorreva tenere conto che ilminore non si era mai trovato in una condizione di abbandono né moralené materiale ed era sempre stato circondato dall amore e dall affetto dellafamiglia d origine sin dai primi giorni di vita I nonni sia materni chepaterni a turno si erano recati in visita ogni sera presso il reparto *dell * * di Lecco preoccupati della salute del piccolo evolenterosi di fargli sentire il proprio affetto quantomeno sino almomento in cui non è intervenuto il Tribunale per i minorenni che avevalimitato l accesso dei parenti al nosocomio * la decisione diinterrompere gli incontri del minore con i genitori e i familiari era stataunicamente dettata dall intervento della sentenza di primo gradodichiarativa dell adottabilità A nulla valevano poi le asserzioni sia dellaCorte d appello che della CTU che affermavano l incapacità della nonnamaterna di comprendere il vissuto di * o di avere un rapporto sanocon lo stesso poiché il consulente del giudice non aveva mai avuto alcun* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024incontro con la ricorrente e con * contemporaneamente pertanto lesue valutazioni si fondavano unicamente su quanto già relazionato daiservizi sociali in primo grado e quanto appreso in tre incontri di un oracon la sola * che aveva dimostrato sin da subito la volontà dipartecipare attivamente alla vita del minore giungendo fino a chiedernel affido del bambino La stessa si era resa disponibile a seguire unpercorso psicologico ed a collaborare coi servizi seppur talvolta noncomprendendone appieno le ragioni e anzi percependo di non venirtutelata abbastanzaLa ricorrente ha aggiunto che la metodologia degli incontrisoprattutto quelli iniziali peraltro interrottisi a causa del * quandoil bambino aveva circa 8 mesi in cui erano presenti più familiaricontemporaneamente ha di fatto contrastato più che agevolatol instaurazione di un rapporto affettivo fra * e la propria famiglia manonostante ciò la signora * non si era mai arresa essendodesiderosa di fornire tutto il proprio affetto al nipote e di farlo crescerenell amore della propria famiglia d origine2 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati2 1 * è noto la dichiarazione dello stato di adottabilità di unminore è consentita solo in presenza di fatti gravi indicativi in modocerto dello stato di abbandono morale e materiale che devono esserespecificamente dimostrati in concreto e nell attualità senza possibilità didare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale seppureespressi da esperti della materia non basati su precisi elementi fattualiidonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice dimerito deve dare conto [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 7391 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte infatti ladichiarazione di adottabilità è una misura estrema che si fondasull accertamento dell irreversibile non recuperabilità della capacità diassistenza morale e materiale in presenza di fatti gravi indicativi in* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024modo certo dello stato di abbandono morale e materiale a normadell art 8 l n 183 del 1984 che devono essere dimostrati in concretosenza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisielementi di fatto [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 35110 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]L accertamento va compiuto tenendo conto dei genitori e dei familiarientro il quarto grado che si sono dichiarati disposti ad accudire il minoreL irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve essereinfatti effettuata tenendo conto che il legislatore all art 1 l n 184 del1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleofamiliare anche allargato di origine quale tessuto connettivo della suaidentità La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone unesame approfondito completo e attuale delle condizioni di criticità nonsolo dei genitori ma anche dei familiari entro il quarto grado disponibilia prendersi cura del minore da effettuarsi sempre nell attualità e inconcreto considerando le loro capacità di recupero e cambiamento ovesostenute da interventi di supporto adeguati anche al contestosocioculturale di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 24717 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] cfr [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 3915 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In particolare ove i genitori siano considerati privi della capacitàgenitoriale la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principiosecondo cui l adozione ultrafamiliare costituisce l extrema ratioimpongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti trai quali non possono non essere considerati i nonni se hanno rapportisignificativi con il bambino e si sono resi disponibili alla cura eall educazione del minore [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 4746 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha specificato che l indagine sullacondizione di abbandono morale e materiale del minore sia completa enon trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minoreverificando in particolare se l interesse di quest ultimo a non recidere illegame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto alquadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grado di* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024assisterlo che potrebbe essere integrato almeno in via temporanea daun regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile osostituibile da un adozione “mite” ex art 44 l n 184 del 1983 cfr CassSez 1 Ordinanza n 3643 del 13/02/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n1476 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 20322 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 21024 del 01/07/2022Occorre inoltre considerare che la Corte costituzionale in unarecente sentenza Corte cost Sentenza n 183 del 28/09/2023 hadichiarato infondata la questione di costituzionalità dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 sollevata da questa Corte di legittimità [OSCURATO:PERSONA] Sez1 Ordinanza n 230 del 05/01/2023 proprio con riferimento alla partein cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con lafamiglia di origine operando tuttavia una lettura costituzionalmenteorientata della norma richiamata* aver ricostruito l istituto dell adozione e la sua ratio nel chiarirel infondatezza delle questioni la menzionata Corte ha fornitoun interpretazione adeguatrice dell articolo 27 comma 3 l n 184 del1983 rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse delminore affermando che la perdita dei legami di sangue non implicanecessariamente quella dei legami sociali e di fattoLa Corte costituzionale ha valutato la legittimità costituzionale dellanorma censurata in riferimento agli artt 2 30 e 117 primo commaCost quest ultimo in relazione all art 8 CEDU e agli artt 3 20 comma3 e 21 della * sui diritti del fanciullo informati alla tutela delprioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale* un interpretazione conforme a Costituzione dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 il Giudice delle leggi ha ritenuto che tale normaanche nel caso in cui debba procedersi all adozione piena non esclude lapossibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minorea mantenere talune positive relazioni socio affettive con componenti dellafamiglia di origine* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024Secondo la Corte costituzionale infatti la cessazione dei rapporti conla famiglia biologica prevista dalla norma in esame attiene al solo pianodelle relazioni giuridico formali Quanto invece alla interruzione deirapporti di natura socio affettiva la norma racchiude una presunzionesolo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d origine realizzil interesse del minore * presunzione non esclude che sulla scortadegli indici normativi desumibili dalla stessa legge n 184 del 1983 lettinella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della suaidentità il giudice possa accertare che la prosecuzione di significativepositive e consolidate relazioni socio affettive con alcuni componenti dellafamiglia d origine realizzi il migliore interesse del minore e per conversola loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizioLa combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consentepertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all art 27 comma3 della legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridico parentale siain concreto nell interesse del minore* Corte di legittimità ha già precisato come la statuizione dellaCorte costituzionale che ha certamente valenza rilevante ai finiinterpretativi si riferisca al disposto dell art 27 comma 3 l n 184 del1983 il quale si colloca in una fase successiva alla pronuncia diadottabilità perché attiene alla pronuncia di adozione essendo tuttaviaevidente che laddove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 10278 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In sintesi anche ove il giudice di merito ritenga la sussistenza deipresupposti per una pronuncia di adottabilità l interpretazionecostituzionalmente orientata dell art 27 comma 3 l n 184 del 1983 dicui alla sentenza della Corte costituzionale n 183 del 2023 impone algiudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio affettive con la* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024famiglia biologica in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto conforme all interesse del minore così daultimo [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 11138 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] v anche CassSez 1 Ordinanza n 12223 del 06/05/20242 2 * specie la sentenza impugnata non risulta conforme aiprincipi sopra illustratiLa valutazione d inadeguatezza della funzione vicariante di ** è fondata nella sentenza impugnata su tre relazioni dei servizisociali e sulla relazione del CTULa relazione dei servizi sociali dell 11/11/2021 redatta circa diecimesi prima della sentenza della Corte d appello è richiamata nella partein cui sono espressi giudizi del tutto vaghi sulla ricorrente sul suoambiente familiare e in generale sui familiari del minore nonaccompagnati dall indicazione di fatti e circostanze in grado di giustificaretale valutazione p 14 della sentenza impugnataLa relazione dei servizi sociali del 17/07/2020 redatta quando ilminore aveva poco più di un anno è menzionata dalla Corte di meritonella parte in cui è espressa una ritenuta non empatizzazione della nonnamaterna in relazione al vissuto del piccolo * in riferimento a opinionida quest ultima espresse o ad atteggiamenti genericamente riportatisenza alcuna contestualizzazione degli stessi e senza l indicazione dellasperimentazione di eventuali interventi di sostegno p 16 17 dellasentenza impugnataÈ inoltre dato rilievo a quanto riferito nella relazione dei servizisociali del 20/04/2021 ove è rappresentato che la ricorrente violando leprescrizioni all epoca vigenti ha consentito che la madre del minoreincontrasse il bambino durante una visita da lei effettuata in spazioneutro mostrando poi un atteggiamento oppositivo nei confronti deglioperatori che avevano stigmatizzato tale condotta p 14 15 dellarelazione peritale A tale episodio senza dubbio significativo non èperò seguita l indicazione di successivi analoghi episodi specifici in gradodi supportare nell attualità un giudizio sull idoneità della donna ad* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accudire il minore Né tanto meno è stato evidenziato dalla Corteterritoriale un ipotetico pregiudizio derivato al minore da tale condottaLa CTU disposta avrebbe dovuto poi espletare un attentomonitoraggio della relazione tra nonna e nipote verificando in fatto enell attualità le dinamiche relazionali per contro il consulente d ufficiocome dedotto dalla ricorrente non ha effettuato nessun incontro nonsolo tra la madre ed il minore ma neppure tra la nonna ‒ incontrata trevolte sempre da sola ‒ ed il minore per cui l inidoneità della medesima asvolgere un ruolo vicariante risulta fondata sulle osservazioni dei servizisociali senza essere stata approfondita come dovuto nei termini diconcretezza e attualità sopra menzionatiLa possibilità per nonna materna di svolgere funzioni vicarianti è statadalla Corte d appello esclusa riportando valutazioni del CTU operatesenza un effettivo confronto della donna con il minore e sulla base digiudizi dei servizi sociali fondati su elementi generici e secondari ‒riguardanti soprattutto la nonna come persona o i sui rapporti con le figlie‒ che in difetto di una seria ed attenta osservazione dei rapporti tra lanonna ed il minore finiscono per rivelarsi apodittici e quindi non in gradodi fondare il giudizio di irreversibile inadeguatezzaLa valutazione in ordine all impraticabilità dell adozione “mite” risentedelle stesse menzionate carenze di accertamento e la decisioneimpugnata è comunque mancante ogni considerazione in ordine allapossibilità di mantenere incontri tra la nonna e il minore anche a seguitodella dichiarazione di adottabilità pur richiesti dalla ricorrente p 3 dellasentenza impugnata e p 8 del ricorso per cassazione2 3 Per effettuate un giudizio concreto ed effettivo circa lo stato diabbandono del minore la Corte d appello avrebbe dovuto basarsi su unfigure principali della vicenda la nonna materna la madre ed il minore essendo incontroversa l inidoneità del padre nelle loro dinamicherelazionali anche verificando quanto il rapporto della madre con la nonnamaterna potesse sempre in concreto e nell attualità influire sulle* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024capacità vicarianti di quest ultima al fine di stabilire se il best interest delbambino fosse quello di crescere nella famiglia di origine o altrovevalutando in particolare sempre in concreto e nell attualità le capacitàdella nonna materna disposta ad accudire il minore anche con l ausiliodi interventi di supporto ovvero la possibilità di procedere a un adozionemite e comunque verificando la possibilità di mantenere nell interessedel minore incontri tra il minore e la nonna come richiesto pur a seguitodella dichiarazione di adottabilità3 In conclusione il ricorso va accolto in applicazione del seguenteprincipio“In tema di dichiarazione di adottabilità di minori la dichiarazionedello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento inconcreto e nell attualità dei suoi presupposti all esito di un attentomonitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto gradodisponibili ad accudire il bambino al fine di stabilire se il best interest delminore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove valutandopoi ove i genitori risultino inidonei le capacità vicarianti dei menzionatifamiliari anche con l ausilio di interventi di supporto ovvero la possibilitàdi procedere a un adozione mite eventualità queste ultime in grado diimpedire la dichiarazione di adottabilità e comunque verificando lapresenza delle condizioni per mantenere sempre nell interesse delminore incontri tra il medesimo e detti familiari pur a seguito delladichiarazione di adottabilità ”La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità4 In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art 52 d lgsn 196 del 2003 P Q Mla Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omessele generalità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art 52d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2024Il Presidente* *P Q Mla Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omessele generalità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art 52d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2024Il Presidente* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * DI** * Consigliere* * Consigliere Ud 31/05/2024 CC* * Consigliere R G N 27046/2022* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso R G N 27046/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Lecco via F lli * 53presso lo studio dell avv * * che la rappresenta e difende in virtùdi procura speciale a margine del ricorso per cassazione ricorrentecontroavv * * nella qualità di curatore speciale di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio elettivamente domiciliatapresso lo studio in Lecco * della * 15 controricorrentenonché controProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d appellodi Milano * * e * * intimatiavverso la sentenza n 28/2022 della Corte d appello di Milanodeliberata in data 19/09/2022 e notificata in data 05/10/2022udita la relazione della causa svolta all udienza in camera di consiglio del31/05/2024 dal Cons * ** disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* * nonna materna del minore * * haproposto appello contro la sentenza del Tribunale per i minorenni diMilano che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore seguitadall appello incidentale della figlia * * Il padre del minore* * e il curatore speciale hanno invece chiesto la confermadella pronuncia di primo grado* CTU al fine di valutare tra l altro le competenze genitorialidella madre e della nonna materna del minore esaminate le risultanzedell istruttoria espletata e delle audizioni effettuate richiamate lerelazioni dei servizi convolti e i relativi aggiornamenti la Corte territorialeha respinto il gravameIn particolare accertata l inadeguatezza dei genitori ad occuparsi delminore dato il perdurante stato di tossicodipendenza di entrambi dalquale non hanno mostrato potersi discostare in una con la sottoposizionenel tempo a misure cautelari personali per reati la Corte ha escluso chela nonna materna potesse svolgere una funzione vicariante ed anche chela scelta di un adozione “mite” potesse tutelare l interesse del minoreLa Corte di merito ha dato rilievo alla relazione dei servizi socialidell 11/11/2021 dalla quale emergeva l esistenza di diverse criticità daparte della * nell assolvere al proprio ruolo genitoriale con le duefiglie * madre di * e * l incapacità della * dicogliere aspetti emotivi ed emancipativi della figlia comportamento cheriproduceva con * l assunzione da parte della * di undimostrazione di toni litigiosi e inopportuni della * durante le visitein spazio neutro con * la generale difficoltà di tutti i parenti nelsintonizzarsi con i bisogni del minore l incertezza dell assetto familiaredella * per tale motivo non rispondente ai bisogni di crescita e disicurezza del minore * relazione dei servizi del 20/04/2021 inoltreemergeva un grave episodio sintomo della condotta minimizzante della* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024nonna materna della condizione psico emotiva del minore la quale avevafatto incontrare il bambino con la madre durante la vigenza del regimedivieto di incontri la nonna riceveva una telefonata e dava preciseindicazioni su dove si trovava e una ragazza con il cappuccio e un cane siavvicinava alla recinzione in relazione al quale la * avevadimostrato di non cogliere la gravità della propria condotta assumendoun atteggiamento aggressivo e difensivo verso gli operatoriInoltre la Corte d appello ha ritenuto decisive le osservazionicontenute nella CTU che aveva evidenziato come quest ultima nonpotesse assumere un ruolo vicariante indipendente dal momento cheera per un verso implicata nel conflitto genitoriale con la figlia *e per altro verso tesa a minimizzare circostanze importanti quali l usodi sostanze stupefacenti da parte della figlia anche durante lagravidanza sorvolando sulle conseguenze di tali comportamenti e suidanni alla salute del minoreLa menzionata Corte ha quindi ritenuto di non poter accogliere larichiesta di affido del minore alla * ritenuta non sorretta daragioni adeguate ma dalla mera volontà di tenere il bambino in famigliaper il legame di sangue richiamando le risultanze peritali dalle quali eraemerso che la donna era molto concentrata su sé stessa e faticava amettersi in relazione con il bambino così escludendo la percorribilità diuna “adozione mite” che avrebbe finito per disorganizzare * e la suanecessità di avere riferimenti stabili e continuativiHa aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalle relazioni deiServizi Sociali e in particolari da quella del 17/07/2020 dalla qualeemergeva la non empatizzazione da parte della nonna materna per ilvissuto del piccolo *Avverso la pronuncia della Corte d appello la nonna materna delminore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo diimpugnazione* il curatore speciale del minore si è difeso con controricorso* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024La ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha richiamato gliargomenti spesi nel ricorso per cassazioneMOTIVI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell art 7 l n184 del 1983 in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di adottabilità del minore *La ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di adottabilitàcostituisce una extrema ratio poiché il diritto del minore a crescereall interno della propria famiglia d origine va sacrificato soltanto inpresenza di una situazione che denota carenze significative e nonsemplicemente un inadeguatezza superabile dei genitori e dei familiariche sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppopsico fisico del minore tenuto conto dei tempi e dei meccanismi evolutividella personalità minorile * altri casi è necessario optare per il ricorsoa forme di sostegno della famiglia e dell affidamento familiare ovveroconsiderare l ipotesi dell adozione mite o comunque il mantenimento dirapporti aperti con i genitori o familiariSecondo la ricorrente nella specie occorreva tenere conto che ilminore non si era mai trovato in una condizione di abbandono né moralené materiale ed era sempre stato circondato dall amore e dall affetto dellafamiglia d origine sin dai primi giorni di vita I nonni sia materni chepaterni a turno si erano recati in visita ogni sera presso il reparto *dell * * di Lecco preoccupati della salute del piccolo evolenterosi di fargli sentire il proprio affetto quantomeno sino almomento in cui non è intervenuto il Tribunale per i minorenni che avevalimitato l accesso dei parenti al nosocomio * la decisione diinterrompere gli incontri del minore con i genitori e i familiari era stataunicamente dettata dall intervento della sentenza di primo gradodichiarativa dell adottabilità A nulla valevano poi le asserzioni sia dellaCorte d appello che della CTU che affermavano l incapacità della nonnamaterna di comprendere il vissuto di * o di avere un rapporto sanocon lo stesso poiché il consulente del giudice non aveva mai avuto alcun* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024incontro con la ricorrente e con * contemporaneamente pertanto lesue valutazioni si fondavano unicamente su quanto già relazionato daiservizi sociali in primo grado e quanto appreso in tre incontri di un oracon la sola * che aveva dimostrato sin da subito la volontà dipartecipare attivamente alla vita del minore giungendo fino a chiedernel affido del bambino La stessa si era resa disponibile a seguire unpercorso psicologico ed a collaborare coi servizi seppur talvolta noncomprendendone appieno le ragioni e anzi percependo di non venirtutelata abbastanzaLa ricorrente ha aggiunto che la metodologia degli incontrisoprattutto quelli iniziali peraltro interrottisi a causa del * quandoil bambino aveva circa 8 mesi in cui erano presenti più familiaricontemporaneamente ha di fatto contrastato più che agevolatol instaurazione di un rapporto affettivo fra * e la propria famiglia manonostante ciò la signora * non si era mai arresa essendodesiderosa di fornire tutto il proprio affetto al nipote e di farlo crescerenell amore della propria famiglia d origine2 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati2 1 * è noto la dichiarazione dello stato di adottabilità di unminore è consentita solo in presenza di fatti gravi indicativi in modocerto dello stato di abbandono morale e materiale che devono esserespecificamente dimostrati in concreto e nell attualità senza possibilità didare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale seppureespressi da esperti della materia non basati su precisi elementi fattualiidonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice dimerito deve dare conto [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 7391 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte infatti ladichiarazione di adottabilità è una misura estrema che si fondasull accertamento dell irreversibile non recuperabilità della capacità diassistenza morale e materiale in presenza di fatti gravi indicativi in* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024modo certo dello stato di abbandono morale e materiale a normadell art 8 l n 183 del 1984 che devono essere dimostrati in concretosenza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisielementi di fatto [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 35110 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]L accertamento va compiuto tenendo conto dei genitori e dei familiarientro il quarto grado che si sono dichiarati disposti ad accudire il minoreL irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve essereinfatti effettuata tenendo conto che il legislatore all art 1 l n 184 del1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleofamiliare anche allargato di origine quale tessuto connettivo della suaidentità La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone unesame approfondito completo e attuale delle condizioni di criticità nonsolo dei genitori ma anche dei familiari entro il quarto grado disponibilia prendersi cura del minore da effettuarsi sempre nell attualità e inconcreto considerando le loro capacità di recupero e cambiamento ovesostenute da interventi di supporto adeguati anche al contestosocioculturale di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 24717 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] cfr [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 3915 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In particolare ove i genitori siano considerati privi della capacitàgenitoriale la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principiosecondo cui l adozione ultrafamiliare costituisce l extrema ratioimpongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti trai quali non possono non essere considerati i nonni se hanno rapportisignificativi con il bambino e si sono resi disponibili alla cura eall educazione del minore [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 4746 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha specificato che l indagine sullacondizione di abbandono morale e materiale del minore sia completa enon trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minoreverificando in particolare se l interesse di quest ultimo a non recidere illegame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto alquadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grado di* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024assisterlo che potrebbe essere integrato almeno in via temporanea daun regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile osostituibile da un adozione “mite” ex art 44 l n 184 del 1983 cfr CassSez 1 Ordinanza n 3643 del 13/02/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n1476 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 20322 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 21024 del 01/07/2022Occorre inoltre considerare che la Corte costituzionale in unarecente sentenza Corte cost Sentenza n 183 del 28/09/2023 hadichiarato infondata la questione di costituzionalità dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 sollevata da questa Corte di legittimità [OSCURATO:PERSONA] Sez1 Ordinanza n 230 del 05/01/2023 proprio con riferimento alla partein cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con lafamiglia di origine operando tuttavia una lettura costituzionalmenteorientata della norma richiamata* aver ricostruito l istituto dell adozione e la sua ratio nel chiarirel infondatezza delle questioni la menzionata Corte ha fornitoun interpretazione adeguatrice dell articolo 27 comma 3 l n 184 del1983 rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse delminore affermando che la perdita dei legami di sangue non implicanecessariamente quella dei legami sociali e di fattoLa Corte costituzionale ha valutato la legittimità costituzionale dellanorma censurata in riferimento agli artt 2 30 e 117 primo commaCost quest ultimo in relazione all art 8 CEDU e agli artt 3 20 comma3 e 21 della * sui diritti del fanciullo informati alla tutela delprioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale* un interpretazione conforme a Costituzione dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 il Giudice delle leggi ha ritenuto che tale normaanche nel caso in cui debba procedersi all adozione piena non esclude lapossibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minorea mantenere talune positive relazioni socio affettive con componenti dellafamiglia di origine* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024Secondo la Corte costituzionale infatti la cessazione dei rapporti conla famiglia biologica prevista dalla norma in esame attiene al solo pianodelle relazioni giuridico formali Quanto invece alla interruzione deirapporti di natura socio affettiva la norma racchiude una presunzionesolo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d origine realizzil interesse del minore * presunzione non esclude che sulla scortadegli indici normativi desumibili dalla stessa legge n 184 del 1983 lettinella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della suaidentità il giudice possa accertare che la prosecuzione di significativepositive e consolidate relazioni socio affettive con alcuni componenti dellafamiglia d origine realizzi il migliore interesse del minore e per conversola loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizioLa combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consentepertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all art 27 comma3 della legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridico parentale siain concreto nell interesse del minore* Corte di legittimità ha già precisato come la statuizione dellaCorte costituzionale che ha certamente valenza rilevante ai finiinterpretativi si riferisca al disposto dell art 27 comma 3 l n 184 del1983 il quale si colloca in una fase successiva alla pronuncia diadottabilità perché attiene alla pronuncia di adozione essendo tuttaviaevidente che laddove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 10278 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In sintesi anche ove il giudice di merito ritenga la sussistenza deipresupposti per una pronuncia di adottabilità l interpretazionecostituzionalmente orientata dell art 27 comma 3 l n 184 del 1983 dicui alla sentenza della Corte costituzionale n 183 del 2023 impone algiudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio affettive con la* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024famiglia biologica in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto conforme all interesse del minore così daultimo [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 11138 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] v anche CassSez 1 Ordinanza n 12223 del 06/05/20242 2 * specie la sentenza impugnata non risulta conforme aiprincipi sopra illustratiLa valutazione d inadeguatezza della funzione vicariante di ** è fondata nella sentenza impugnata su tre relazioni dei servizisociali e sulla relazione del CTULa relazione dei servizi sociali dell 11/11/2021 redatta circa diecimesi prima della sentenza della Corte d appello è richiamata nella partein cui sono espressi giudizi del tutto vaghi sulla ricorrente sul suoambiente familiare e in generale sui familiari del minore nonaccompagnati dall indicazione di fatti e circostanze in grado di giustificaretale valutazione p 14 della sentenza impugnataLa relazione dei servizi sociali del 17/07/2020 redatta quando ilminore aveva poco più di un anno è menzionata dalla Corte di meritonella parte in cui è espressa una ritenuta non empatizzazione della nonnamaterna in relazione al vissuto del piccolo * in riferimento a opinionida quest ultima espresse o ad atteggiamenti genericamente riportatisenza alcuna contestualizzazione degli stessi e senza l indicazione dellasperimentazione di eventuali interventi di sostegno p 16 17 dellasentenza impugnataÈ inoltre dato rilievo a quanto riferito nella relazione dei servizisociali del 20/04/2021 ove è rappresentato che la ricorrente violando leprescrizioni all epoca vigenti ha consentito che la madre del minoreincontrasse il bambino durante una visita da lei effettuata in spazioneutro mostrando poi un atteggiamento oppositivo nei confronti deglioperatori che avevano stigmatizzato tale condotta p 14 15 dellarelazione peritale A tale episodio senza dubbio significativo non èperò seguita l indicazione di successivi analoghi episodi specifici in gradodi supportare nell attualità un giudizio sull idoneità della donna ad* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accudire il minore Né tanto meno è stato evidenziato dalla Corteterritoriale un ipotetico pregiudizio derivato al minore da tale condottaLa CTU disposta avrebbe dovuto poi espletare un attentomonitoraggio della relazione tra nonna e nipote verificando in fatto enell attualità le dinamiche relazionali per contro il consulente d ufficiocome dedotto dalla ricorrente non ha effettuato nessun incontro nonsolo tra la madre ed il minore ma neppure tra la nonna ‒ incontrata trevolte sempre da sola ‒ ed il minore per cui l inidoneità della medesima asvolgere un ruolo vicariante risulta fondata sulle osservazioni dei servizisociali senza essere stata approfondita come dovuto nei termini diconcretezza e attualità sopra menzionatiLa possibilità per nonna materna di svolgere funzioni vicarianti è statadalla Corte d appello esclusa riportando valutazioni del CTU operatesenza un effettivo confronto della donna con il minore e sulla base digiudizi dei servizi sociali fondati su elementi generici e secondari ‒riguardanti soprattutto la nonna come persona o i sui rapporti con le figlie‒ che in difetto di una seria ed attenta osservazione dei rapporti tra lanonna ed il minore finiscono per rivelarsi apodittici e quindi non in gradodi fondare il giudizio di irreversibile inadeguatezzaLa valutazione in ordine all impraticabilità dell adozione “mite” risentedelle stesse menzionate carenze di accertamento e la decisioneimpugnata è comunque mancante ogni considerazione in ordine allapossibilità di mantenere incontri tra la nonna e il minore anche a seguitodella dichiarazione di adottabilità pur richiesti dalla ricorrente p 3 dellasentenza impugnata e p 8 del ricorso per cassazione2 3 Per effettuate un giudizio concreto ed effettivo circa lo stato diabbandono del minore la Corte d appello avrebbe dovuto basarsi su unfigure principali della vicenda la nonna materna la madre ed il minore essendo incontroversa l inidoneità del padre nelle loro dinamicherelazionali anche verificando quanto il rapporto della madre con la nonnamaterna potesse sempre in concreto e nell attualità influire sulle* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024capacità vicarianti di quest ultima al fine di stabilire se il best interest delbambino fosse quello di crescere nella famiglia di origine o altrovevalutando in particolare sempre in concreto e nell attualità le capacitàdella nonna materna disposta ad accudire il minore anche con l ausiliodi interventi di supporto ovvero la possibilità di procedere a un adozionemite e comunque verificando la possibilità di mantenere nell interessedel minore incontri tra il minore e la nonna come richiesto pur a seguitodella dichiarazione di adottabilità3 In conclusione il ricorso va accolto in applicazione del seguenteprincipio“In tema di dichiarazione di adottabilità di minori la dichiarazionedello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento inconcreto e nell attualità dei suoi presupposti all esito di un attentomonitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto gradodisponibili ad accudire il bambino al fine di stabilire se il best interest delminore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove valutandopoi ove i genitori risultino inidonei le capacità vicarianti dei menzionatifamiliari anche con l ausilio di interventi di supporto ovvero la possibilitàdi procedere a un adozione mite eventualità queste ultime in grado diimpedire la dichiarazione di adottabilità e comunque verificando lapresenza delle condizioni per mantenere sempre nell interesse delminore incontri tra il medesimo e detti familiari pur a seguito delladichiarazione di adottabilità ”La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità4 In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art 52 d lgsn 196 del 2003CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill mi * ri [OSCURATO:PERSONA]* * Presidente * DI** * Consigliere* * Consigliere Ud 31/05/2024 CC* * Consigliere R G N 27046/2022* * Consigliere rel Repha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso R G N 27046/2022promosso da* * elettivamente domiciliata in Lecco via F lli * 53presso lo studio dell avv * * che la rappresenta e difende in virtùdi procura speciale a margine del ricorso per cassazione ricorrentecontroavv * * nella qualità di curatore speciale di ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] in proprio elettivamente domiciliatapresso lo studio in Lecco * della * 15 controricorrentenonché controProcuratore Generale della Repubblica presso la Corte d appellodi Milano * * e * * intimatiavverso la sentenza n 28/2022 della Corte d appello di Milanodeliberata in data 19/09/2022 e notificata in data 05/10/2022udita la relazione della causa svolta all udienza in camera di consiglio del31/05/2024 dal Cons * ** disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024letti gli atti del procedimento in epigrafeSVOLGIMENTO [OSCURATO:PERSONA]* * nonna materna del minore * * haproposto appello contro la sentenza del Tribunale per i minorenni diMilano che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore seguitadall appello incidentale della figlia * * Il padre del minore* * e il curatore speciale hanno invece chiesto la confermadella pronuncia di primo grado* CTU al fine di valutare tra l altro le competenze genitorialidella madre e della nonna materna del minore esaminate le risultanzedell istruttoria espletata e delle audizioni effettuate richiamate lerelazioni dei servizi convolti e i relativi aggiornamenti la Corte territorialeha respinto il gravameIn particolare accertata l inadeguatezza dei genitori ad occuparsi delminore dato il perdurante stato di tossicodipendenza di entrambi dalquale non hanno mostrato potersi discostare in una con la sottoposizionenel tempo a misure cautelari personali per reati la Corte ha escluso chela nonna materna potesse svolgere una funzione vicariante ed anche chela scelta di un adozione “mite” potesse tutelare l interesse del minoreLa Corte di merito ha dato rilievo alla relazione dei servizi socialidell 11/11/2021 dalla quale emergeva l esistenza di diverse criticità daparte della * nell assolvere al proprio ruolo genitoriale con le duefiglie * madre di * e * l incapacità della * dicogliere aspetti emotivi ed emancipativi della figlia comportamento cheriproduceva con * l assunzione da parte della * di undimostrazione di toni litigiosi e inopportuni della * durante le visitein spazio neutro con * la generale difficoltà di tutti i parenti nelsintonizzarsi con i bisogni del minore l incertezza dell assetto familiaredella * per tale motivo non rispondente ai bisogni di crescita e disicurezza del minore * relazione dei servizi del 20/04/2021 inoltreemergeva un grave episodio sintomo della condotta minimizzante della* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024nonna materna della condizione psico emotiva del minore la quale avevafatto incontrare il bambino con la madre durante la vigenza del regimedivieto di incontri la nonna riceveva una telefonata e dava preciseindicazioni su dove si trovava e una ragazza con il cappuccio e un cane siavvicinava alla recinzione in relazione al quale la * avevadimostrato di non cogliere la gravità della propria condotta assumendoun atteggiamento aggressivo e difensivo verso gli operatoriInoltre la Corte d appello ha ritenuto decisive le osservazionicontenute nella CTU che aveva evidenziato come quest ultima nonpotesse assumere un ruolo vicariante indipendente dal momento cheera per un verso implicata nel conflitto genitoriale con la figlia *e per altro verso tesa a minimizzare circostanze importanti quali l usodi sostanze stupefacenti da parte della figlia anche durante lagravidanza sorvolando sulle conseguenze di tali comportamenti e suidanni alla salute del minoreLa menzionata Corte ha quindi ritenuto di non poter accogliere larichiesta di affido del minore alla * ritenuta non sorretta daragioni adeguate ma dalla mera volontà di tenere il bambino in famigliaper il legame di sangue richiamando le risultanze peritali dalle quali eraemerso che la donna era molto concentrata su sé stessa e faticava amettersi in relazione con il bambino così escludendo la percorribilità diuna “adozione mite” che avrebbe finito per disorganizzare * e la suanecessità di avere riferimenti stabili e continuativiHa aggiunto che tali conclusioni erano supportate dalle relazioni deiServizi Sociali e in particolari da quella del 17/07/2020 dalla qualeemergeva la non empatizzazione da parte della nonna materna per ilvissuto del piccolo *Avverso la pronuncia della Corte d appello la nonna materna delminore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo diimpugnazione* il curatore speciale del minore si è difeso con controricorso* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024La ricorrente ha depositato memoria difensiva in cui ha richiamato gliargomenti spesi nel ricorso per cassazioneMOTIVI DELLA DECISIONE1 Con l unico motivo di ricorso è dedotta la violazione dell art 7 l n184 del 1983 in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti per ladichiarazione di adottabilità del minore *La ricorrente ha evidenziato che la dichiarazione di adottabilitàcostituisce una extrema ratio poiché il diritto del minore a crescereall interno della propria famiglia d origine va sacrificato soltanto inpresenza di una situazione che denota carenze significative e nonsemplicemente un inadeguatezza superabile dei genitori e dei familiariche sia tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppopsico fisico del minore tenuto conto dei tempi e dei meccanismi evolutividella personalità minorile * altri casi è necessario optare per il ricorsoa forme di sostegno della famiglia e dell affidamento familiare ovveroconsiderare l ipotesi dell adozione mite o comunque il mantenimento dirapporti aperti con i genitori o familiariSecondo la ricorrente nella specie occorreva tenere conto che ilminore non si era mai trovato in una condizione di abbandono né moralené materiale ed era sempre stato circondato dall amore e dall affetto dellafamiglia d origine sin dai primi giorni di vita I nonni sia materni chepaterni a turno si erano recati in visita ogni sera presso il reparto *dell * * di Lecco preoccupati della salute del piccolo evolenterosi di fargli sentire il proprio affetto quantomeno sino almomento in cui non è intervenuto il Tribunale per i minorenni che avevalimitato l accesso dei parenti al nosocomio * la decisione diinterrompere gli incontri del minore con i genitori e i familiari era stataunicamente dettata dall intervento della sentenza di primo gradodichiarativa dell adottabilità A nulla valevano poi le asserzioni sia dellaCorte d appello che della CTU che affermavano l incapacità della nonnamaterna di comprendere il vissuto di * o di avere un rapporto sanocon lo stesso poiché il consulente del giudice non aveva mai avuto alcun* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024incontro con la ricorrente e con * contemporaneamente pertanto lesue valutazioni si fondavano unicamente su quanto già relazionato daiservizi sociali in primo grado e quanto appreso in tre incontri di un oracon la sola * che aveva dimostrato sin da subito la volontà dipartecipare attivamente alla vita del minore giungendo fino a chiedernel affido del bambino La stessa si era resa disponibile a seguire unpercorso psicologico ed a collaborare coi servizi seppur talvolta noncomprendendone appieno le ragioni e anzi percependo di non venirtutelata abbastanzaLa ricorrente ha aggiunto che la metodologia degli incontrisoprattutto quelli iniziali peraltro interrottisi a causa del * quandoil bambino aveva circa 8 mesi in cui erano presenti più familiaricontemporaneamente ha di fatto contrastato più che agevolatol instaurazione di un rapporto affettivo fra * e la propria famiglia manonostante ciò la signora * non si era mai arresa essendodesiderosa di fornire tutto il proprio affetto al nipote e di farlo crescerenell amore della propria famiglia d origine2 Il motivo di ricorso è fondato sia pure nei termini di seguitoevidenziati2 1 * è noto la dichiarazione dello stato di adottabilità di unminore è consentita solo in presenza di fatti gravi indicativi in modocerto dello stato di abbandono morale e materiale che devono esserespecificamente dimostrati in concreto e nell attualità senza possibilità didare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale seppureespressi da esperti della materia non basati su precisi elementi fattualiidonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice dimerito deve dare conto [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 7391 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte infatti ladichiarazione di adottabilità è una misura estrema che si fondasull accertamento dell irreversibile non recuperabilità della capacità diassistenza morale e materiale in presenza di fatti gravi indicativi in* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024modo certo dello stato di abbandono morale e materiale a normadell art 8 l n 183 del 1984 che devono essere dimostrati in concretosenza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità non basati su precisielementi di fatto [OSCURATO:PERSONA] U Sentenza n 35110 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]L accertamento va compiuto tenendo conto dei genitori e dei familiarientro il quarto grado che si sono dichiarati disposti ad accudire il minoreL irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale deve essereinfatti effettuata tenendo conto che il legislatore all art 1 l n 184 del1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleofamiliare anche allargato di origine quale tessuto connettivo della suaidentità La natura non assoluta ma bilanciabile di tale diritto impone unesame approfondito completo e attuale delle condizioni di criticità nonsolo dei genitori ma anche dei familiari entro il quarto grado disponibilia prendersi cura del minore da effettuarsi sempre nell attualità e inconcreto considerando le loro capacità di recupero e cambiamento ovesostenute da interventi di supporto adeguati anche al contestosocioculturale di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 24717 del[OSCURATO:DATA_NASCITA] cfr [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 3915 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]In particolare ove i genitori siano considerati privi della capacitàgenitoriale la natura personalissima dei diritti coinvolti e il principiosecondo cui l adozione ultrafamiliare costituisce l extrema ratioimpongono di valutare anche le figure vicariali dei parenti più stretti trai quali non possono non essere considerati i nonni se hanno rapportisignificativi con il bambino e si sono resi disponibili alla cura eall educazione del minore [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 4746 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In tale ottica questa Corte ha specificato che l indagine sullacondizione di abbandono morale e materiale del minore sia completa enon trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minoreverificando in particolare se l interesse di quest ultimo a non recidere illegame con la famiglia di origine debba prevalere o recedere rispetto alquadro deficitario delle capacità dei genitori o dei parenti in grado di* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024assisterlo che potrebbe essere integrato almeno in via temporanea daun regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile osostituibile da un adozione “mite” ex art 44 l n 184 del 1983 cfr CassSez 1 Ordinanza n 3643 del 13/02/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n1476 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 20322 del [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] 1 Ordinanza n 21024 del 01/07/2022Occorre inoltre considerare che la Corte costituzionale in unarecente sentenza Corte cost Sentenza n 183 del 28/09/2023 hadichiarato infondata la questione di costituzionalità dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 sollevata da questa Corte di legittimità [OSCURATO:PERSONA] Sez1 Ordinanza n 230 del 05/01/2023 proprio con riferimento alla partein cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con lafamiglia di origine operando tuttavia una lettura costituzionalmenteorientata della norma richiamata* aver ricostruito l istituto dell adozione e la sua ratio nel chiarirel infondatezza delle questioni la menzionata Corte ha fornitoun interpretazione adeguatrice dell articolo 27 comma 3 l n 184 del1983 rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse delminore affermando che la perdita dei legami di sangue non implicanecessariamente quella dei legami sociali e di fattoLa Corte costituzionale ha valutato la legittimità costituzionale dellanorma censurata in riferimento agli artt 2 30 e 117 primo commaCost quest ultimo in relazione all art 8 CEDU e agli artt 3 20 comma3 e 21 della * sui diritti del fanciullo informati alla tutela delprioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale* un interpretazione conforme a Costituzione dell art 27 comma3 l n 184 del 1983 il Giudice delle leggi ha ritenuto che tale normaanche nel caso in cui debba procedersi all adozione piena non esclude lapossibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minorea mantenere talune positive relazioni socio affettive con componenti dellafamiglia di origine* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024Secondo la Corte costituzionale infatti la cessazione dei rapporti conla famiglia biologica prevista dalla norma in esame attiene al solo pianodelle relazioni giuridico formali Quanto invece alla interruzione deirapporti di natura socio affettiva la norma racchiude una presunzionesolo iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d origine realizzil interesse del minore * presunzione non esclude che sulla scortadegli indici normativi desumibili dalla stessa legge n 184 del 1983 lettinella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della suaidentità il giudice possa accertare che la prosecuzione di significativepositive e consolidate relazioni socio affettive con alcuni componenti dellafamiglia d origine realizzi il migliore interesse del minore e per conversola loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizioLa combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consentepertanto al giudice di vincere la presunzione sottesa all art 27 comma3 della legge n 184 del 1983 che la cessazione delle relazioni socioaffettive in conseguenza della rottura del legame giuridico parentale siain concreto nell interesse del minore* Corte di legittimità ha già precisato come la statuizione dellaCorte costituzionale che ha certamente valenza rilevante ai finiinterpretativi si riferisca al disposto dell art 27 comma 3 l n 184 del1983 il quale si colloca in una fase successiva alla pronuncia diadottabilità perché attiene alla pronuncia di adozione essendo tuttaviaevidente che laddove risulti conforme all interesse del minore mantenererapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine taleesigenza non può non essere assecondata già al momento delladichiarazione di adottabilità [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 10278 del[OSCURATO:DATA_NASCITA]In sintesi anche ove il giudice di merito ritenga la sussistenza deipresupposti per una pronuncia di adottabilità l interpretazionecostituzionalmente orientata dell art 27 comma 3 l n 184 del 1983 dicui alla sentenza della Corte costituzionale n 183 del 2023 impone algiudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio affettive con la* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024famiglia biologica in conseguenza della rottura del legame giuridicoparentale sia in concreto conforme all interesse del minore così daultimo [OSCURATO:PERSONA] 1 Sentenza n 11138 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] v anche CassSez 1 Ordinanza n 12223 del 06/05/20242 2 * specie la sentenza impugnata non risulta conforme aiprincipi sopra illustratiLa valutazione d inadeguatezza della funzione vicariante di ** è fondata nella sentenza impugnata su tre relazioni dei servizisociali e sulla relazione del CTULa relazione dei servizi sociali dell 11/11/2021 redatta circa diecimesi prima della sentenza della Corte d appello è richiamata nella partein cui sono espressi giudizi del tutto vaghi sulla ricorrente sul suoambiente familiare e in generale sui familiari del minore nonaccompagnati dall indicazione di fatti e circostanze in grado di giustificaretale valutazione p 14 della sentenza impugnataLa relazione dei servizi sociali del 17/07/2020 redatta quando ilminore aveva poco più di un anno è menzionata dalla Corte di meritonella parte in cui è espressa una ritenuta non empatizzazione della nonnamaterna in relazione al vissuto del piccolo * in riferimento a opinionida quest ultima espresse o ad atteggiamenti genericamente riportatisenza alcuna contestualizzazione degli stessi e senza l indicazione dellasperimentazione di eventuali interventi di sostegno p 16 17 dellasentenza impugnataÈ inoltre dato rilievo a quanto riferito nella relazione dei servizisociali del 20/04/2021 ove è rappresentato che la ricorrente violando leprescrizioni all epoca vigenti ha consentito che la madre del minoreincontrasse il bambino durante una visita da lei effettuata in spazioneutro mostrando poi un atteggiamento oppositivo nei confronti deglioperatori che avevano stigmatizzato tale condotta p 14 15 dellarelazione peritale A tale episodio senza dubbio significativo non èperò seguita l indicazione di successivi analoghi episodi specifici in gradodi supportare nell attualità un giudizio sull idoneità della donna ad* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accudire il minore Né tanto meno è stato evidenziato dalla Corteterritoriale un ipotetico pregiudizio derivato al minore da tale condottaLa CTU disposta avrebbe dovuto poi espletare un attentomonitoraggio della relazione tra nonna e nipote verificando in fatto enell attualità le dinamiche relazionali per contro il consulente d ufficiocome dedotto dalla ricorrente non ha effettuato nessun incontro nonsolo tra la madre ed il minore ma neppure tra la nonna ‒ incontrata trevolte sempre da sola ‒ ed il minore per cui l inidoneità della medesima asvolgere un ruolo vicariante risulta fondata sulle osservazioni dei servizisociali senza essere stata approfondita come dovuto nei termini diconcretezza e attualità sopra menzionatiLa possibilità per nonna materna di svolgere funzioni vicarianti è statadalla Corte d appello esclusa riportando valutazioni del CTU operatesenza un effettivo confronto della donna con il minore e sulla base digiudizi dei servizi sociali fondati su elementi generici e secondari ‒riguardanti soprattutto la nonna come persona o i sui rapporti con le figlie‒ che in difetto di una seria ed attenta osservazione dei rapporti tra lanonna ed il minore finiscono per rivelarsi apodittici e quindi non in gradodi fondare il giudizio di irreversibile inadeguatezzaLa valutazione in ordine all impraticabilità dell adozione “mite” risentedelle stesse menzionate carenze di accertamento e la decisioneimpugnata è comunque mancante ogni considerazione in ordine allapossibilità di mantenere incontri tra la nonna e il minore anche a seguitodella dichiarazione di adottabilità pur richiesti dalla ricorrente p 3 dellasentenza impugnata e p 8 del ricorso per cassazione2 3 Per effettuate un giudizio concreto ed effettivo circa lo stato diabbandono del minore la Corte d appello avrebbe dovuto basarsi su unfigure principali della vicenda la nonna materna la madre ed il minore essendo incontroversa l inidoneità del padre nelle loro dinamicherelazionali anche verificando quanto il rapporto della madre con la nonnamaterna potesse sempre in concreto e nell attualità influire sulle* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024capacità vicarianti di quest ultima al fine di stabilire se il best interest delbambino fosse quello di crescere nella famiglia di origine o altrovevalutando in particolare sempre in concreto e nell attualità le capacitàdella nonna materna disposta ad accudire il minore anche con l ausiliodi interventi di supporto ovvero la possibilità di procedere a un adozionemite e comunque verificando la possibilità di mantenere nell interessedel minore incontri tra il minore e la nonna come richiesto pur a seguitodella dichiarazione di adottabilità3 In conclusione il ricorso va accolto in applicazione del seguenteprincipio“In tema di dichiarazione di adottabilità di minori la dichiarazionedello stato di abbandono morale e materiale richiede un accertamento inconcreto e nell attualità dei suoi presupposti all esito di un attentomonitoraggio delle figure genitoriali e dei parenti entro il quarto gradodisponibili ad accudire il bambino al fine di stabilire se il best interest delminore sia quello di crescere nella famiglia di origine o altrove valutandopoi ove i genitori risultino inidonei le capacità vicarianti dei menzionatifamiliari anche con l ausilio di interventi di supporto ovvero la possibilitàdi procedere a un adozione mite eventualità queste ultime in grado diimpedire la dichiarazione di adottabilità e comunque verificando lapresenza delle condizioni per mantenere sempre nell interesse delminore incontri tra il medesimo e detti familiari pur a seguito delladichiarazione di adottabilità ”La sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimità4 In caso di diffusione devono essere omesse le generalità delleparti e dei soggetti menzionati nella decisione a norma dell art 52 d lgsn 196 del 2003 P Q Mla Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omessele generalità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art 52d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2024Il Presidente* *P Q Mla Corte* disposto d ufficio Numero registro generale 27046/2022Numero sezionale 2503/2024Numero di raccolta generale 23320/2024Data pubblicazione 29/08/2024accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corted appello di Milano in diversa composizione la quale è chiamata astatuire anche sulle spese del presente giudizio di legittimitàdispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omessele generalità delle parti e dei soggetti menzionati a norma dell art 52d lgs n 196 del 2003Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione il 31 maggio 2024Il Presidente* *
Sentenza Cassazione n. 23320/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris