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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2022

Cassazione n. 22543/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Seconda Quinta, in data 28 ottobre 2021, depositata il 17 gennaio 2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dello stesso Turiano avverso la sentenza in data 16 gennaio 2019 della Corte di appello di Messina, di conferma della condanna del predetto per i delitti di danneggiamento seguito da incendio e di violazione di domicilio aggravata.

2. Segnala che il tema dedotto con il quarto motivo di ricorso per cassazione, inerente il mancato riconoscimento della riduzione della pena per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'ascolto del teste [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto infondato sulla mera scorta di un errore percettivo, ossia sostenendosi che la difesa non avesse assolto all'onore di allegazione concernente l'oggetto dell'integrazione probatoria richiesta, non avendo indicato i "diversi elementi" che con essa avrebbe inteso acquisire.

Giusta la tesi difensiva, mentre il Tribunale aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato muovendo dall'irrilevanza del contributo dichiarativo del teste ex art. 197-bis cod. proc. pen., la Corte di appello l'ha ritenuta un elemento fondamentale nel complessivo quadro probatorio, tanto da fondare su di essa la responsabilità del Turiano in qualità di mandante.

Sicché illogica si appalesa l'affermazione del mancato adempimento dell'onere di specificazione dei temi sui quali Panarello avrebbe dovuto essere ascoltato, anche alla luce di quanto specificato nei motivi nuovi.

Si tratta di circostanze emergenti oggettivamente, il cui mancato rilievo era frutto di errore percettivo della Corte di cassazione, emendabile con lo strumento del ricorso straordinario.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 20 gennaio 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, in quando proposto al di fuori dei casi consentiti.2.

Va al riguardo osservato che la sentenza della Quinta Sezione Penale, pronunciata in data 28 ottobre 2021 e depositata il 17 gennaio 2022, ha puntualmente riportato il quarto motivo di ricorso e lo ha valutato, dichiarandolo infondato.

Segnatamente, la difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento della riduzione di pena per l'ingiustificato rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, così come formulata all'udienza preliminare, insistendo nella decisività delle dichiarazioni del teste Panarello, cui era stata condizionata la richiesta del rito premiale, sulle quali il giudice di appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità.

A fronte di tanto, la Sezione Quinta ha chiarito come - contrariamente alla tesi del ricorrente - la decisione della Corte territoriale si fosse mossa nell'alveo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo a applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4 n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801)» e che l'imputato aveva omesso di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi, rispetto a quelli presenti in atti, dai quali poter inferire elementi ulteriori.

Si assume da parte della difesa che nel rilievo, da parte della Sezione Quinta, del mancato adempimento dell'onere d'allegazione per il riascolto del teste Panarello sia ravvisabile un errore percettivo rilevante.

La tesi non può essere condivisa, trattandosi non di errore percettivo, bensì di valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quel motivo di ricorso che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez.

U., n. 18651 del 26/03/2015, Marini, Rv. 263686; Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008, dep. 2009, Caso, Rv. 242689).

Nella motivazione della sentenza impugnata, all'esito della valutazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento dell'ascolto del teste, si è legittimamente negata, ancorché l'ascolto del teste sia stata poi effettuata nel corso del dibattimento, l'idoneità della prova integrativa proposta a fornire un supporto logico-valutativo decisivo per la definizione del processo a carico del Turiano, nei cui confronti le fonti di prova erano plurime e convergenti.La circostanza che all'escussione del teste si sia comunque proceduto non dimostra, del resto, l'ammissibilità originaria della richiesta.

3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui espresse il ricorso va rigettato.

Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 7 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha proposto ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen., per denunciare l'errore di fatto ravvisato nella sentenza della Corte di cassazione, Seconda Quinta, in data 28 ottobre 2021, depositata il 17 gennaio 2022, con cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato nell'interesse dello stesso Turiano avverso la sentenza in data 16 gennaio 2019 della Corte di appello di Messina, di conferma della condanna del predetto per i delitti di danneggiamento seguito da incendio e di violazione di domicilio aggravata. 2. Segnala che il tema dedotto con il quarto motivo di ricorso per cassazione, inerente il mancato riconoscimento della riduzione della pena per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'ascolto del teste [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto infondato sulla mera scorta di un errore percettivo, ossia sostenendosi che la difesa non avesse assolto all'onore di allegazione concernente l'oggetto dell'integrazione probatoria richiesta, non avendo indicato i "diversi elementi" che con essa avrebbe inteso acquisire. Giusta la tesi difensiva, mentre il Tribunale aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato muovendo dall'irrilevanza del contributo dichiarativo del teste ex art. 197-bis cod. proc. pen., la Corte di appello l'ha ritenuta un elemento fondamentale nel complessivo quadro probatorio, tanto da fondare su di essa la responsabilità del Turiano in qualità di mandante. Sicché illogica si appalesa l'affermazione del mancato adempimento dell'onere di specificazione dei temi sui quali Panarello avrebbe dovuto essere ascoltato, anche alla luce di quanto specificato nei motivi nuovi. Si tratta di circostanze emergenti oggettivamente, il cui mancato rilievo era frutto di errore percettivo della Corte di cassazione, emendabile con lo strumento del ricorso straordinario. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate in data 20 gennaio 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, in quando proposto al di fuori dei casi consentiti.2. Va al riguardo osservato che la sentenza della Quinta Sezione Penale, pronunciata in data 28 ottobre 2021 e depositata il 17 gennaio 2022, ha puntualmente riportato il quarto motivo di ricorso e lo ha valutato, dichiarandolo infondato. Segnatamente, la difesa aveva lamentato la violazione dell'art. 442 cod. proc. pen., in relazione all'omesso riconoscimento della riduzione di pena per l'ingiustificato rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, così come formulata all'udienza preliminare, insistendo nella decisività delle dichiarazioni del teste Panarello, cui era stata condizionata la richiesta del rito premiale, sulle quali il giudice di appello aveva fondato l'affermazione di responsabilità. A fronte di tanto, la Sezione Quinta ha chiarito come - contrariamente alla tesi del ricorrente - la decisione della Corte territoriale si fosse mossa nell'alveo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve valutare la legittimità del rigetto della richiesta presentata in primo grado dall'imputato, verificando, alla luce della prospettazione operata dal richiedente, la ricorrenza dei requisiti di novità e decisività della prova richiesta, secondo una valutazione ex ante, in considerazione della situazione esistente al momento della valutazione negativa, provvedendo a applicare la diminuente prevista per il rito solo se tale rigetto non risulti fondato (Sez. 4 n. 3624 del 14/01/2016, Aoid, Rv. 265801)» e che l'imputato aveva omesso di indicare che la richiesta era diretta ad acquisire ulteriori elementi, rispetto a quelli presenti in atti, dai quali poter inferire elementi ulteriori. Si assume da parte della difesa che nel rilievo, da parte della Sezione Quinta, del mancato adempimento dell'onere d'allegazione per il riascolto del teste Panarello sia ravvisabile un errore percettivo rilevante. La tesi non può essere condivisa, trattandosi non di errore percettivo, bensì di valutazione di natura giuridica sulla concreta ammissibilità di quel motivo di ricorso che, seppur non condivisa dal ricorrente, non può farsi rientrare in alcun modo nella sfera di ammissibilità del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015, Marini, Rv. 263686; Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008, dep. 2009, Caso, Rv. 242689). Nella motivazione della sentenza impugnata, all'esito della valutazione dell'ordinanza di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'espletamento dell'ascolto del teste, si è legittimamente negata, ancorché l'ascolto del teste sia stata poi effettuata nel corso del dibattimento, l'idoneità della prova integrativa proposta a fornire un supporto logico-valutativo decisivo per la definizione del processo a carico del Turiano, nei cui confronti le fonti di prova erano plurime e convergenti.La circostanza che all'escussione del teste si sia comunque proceduto non dimostra, del resto, l'ammissibilità originaria della richiesta. 3. Sulla scorta delle considerazioni sin qui espresse il ricorso va rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 f
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