CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 22101/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11190/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso DECRETO di TRIBUNALE FORLI' n. 4994/2015 depositata i l 21/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:SOCIETA] propose opposizione, ex art 98 l.fall, al provvedimento con il quale il giudice delegato aveva disatteso, in quanto proposta fuori dai termini previsti dalla legge, la domanda di insinuazione tardiva al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] per un credito di € 584.616,68 in forza di pagamenti mediante assegni bancari in favore della società fallita. 2 Il Tribunale di Forlì, con decreto del 21 marzo 2016, rigettò l’opposizione confermando la decisione del giudice delegato, che aveva accertato la ultratardività della domanda di insinuazione al passivo proposta senza il rispetto del termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo previsto dall’art 101 1 comma l. fall. 3 [OSCURATO:SOCIETA] ricorre per Cassazione affidandosi a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo e secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 101 u.c. l.fall. e dell’art 1218 cc in relazione all’art 360 1 comma nr 3 cpc per non avere il Tribunale accolto le circostanze addotte dal ricorrente a giustificazione della non imputabilità del ritardo nella proposizione dell’istanza ultratardiva di insinuazione al passivo e per non avere i giudici di merito rilevato l’assenza di pregiudizio per la curatela correlata al ritardo. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto senza il rispetto del termine per proporre impugnazione in Cassazione. 2.1 L’art 99 ultimo comma della l. fall. stabilisce che il termine per proporre ricorso per Cassazione è di trenta giorni, che decorrono dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto del Tribunale. 2.2 Nel caso di specie, secondo quanto affermato dallo stesso opponente, il decreto del Tribunale di Forlì gli è stato comunicato in data 22 marzo 2016 mentre il ricorso per Cassazione è stato avviato per la notifica in data 9 maggio 2016 e, quindi, oltre il termine dei trenta giorni previsto dal citato art 99 l. fall. 2.3 E’ noto che il legislatore del 2006, perseguendo l’obiettivo di abbreviare i tempi della procedura concorsuale nella fase dell’accertamento del passivo fallimentare, ha disegnato un modello processuale di impugnazione dello stato passivo semplificato prevedendo la forma del rito camerale con eliminazione di un grado di giudizio e lo snellimento dei tempi processuali. 2.4 In tale ottica di compressione dei tempi processuali, tenuto anche conto che le decisioni del giudice delegato e del tribunale nei giudizi di impugnazione hanno mera efficacia endoprocedimentale, va inquadrata la dimidiazione del termine perentorio per proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto con il quale viene decisa l’opposizione allo stato passivo. 2.5 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, nessuna limitazione o compressione del diritto di difesa sancito dalla normativa nazionale (art 24 Cost.) e sovranazionale (artt 47 e 52 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’uomo e art. 6 paragrafo 6 della CEDU) può predicarsi dal dimezzamento del termine per il ricorso per Cassazione previsto per i giudizi di opposizione allo stato passivo, rispetto a quelli ordinari. 2.6 Se, infatti, la riduzione della tempistica per proporre ricorso per Cassazione avverso il decreto del Tribunale con il quale viene decisa l’opposizione al passivo si pone in correlazione con il modello del nuovo procedimento di impugnazione dello stato passivo che presenta caratteri di celerità, speditezza e deformalizzazione, in modo da rendere più rapida la tempistica del menzionato accertamento, il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria costituisce un intervallo temporale congruo e ragionevole per articolare compiutamente un ricorso per cassazione. 3 In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. 4 Con rifermento all’asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost a all’art 6 CEDU della disciplina del pagamento del doppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va rilevata la manifesta infondatezza delle questioni posto che la suindicata norma risponde alla ratio di scoraggiare , con il ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario, le impugnazioni insuscettibili di accoglimento proprio come il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, nella specie dichiarato inammissibile perché proposto senza il rispetto dei termini (Cass.13636 /2015 e 19464/2014 , richiamate dall’ordinanza nr 120/2016 della Corte Costituzionale). 4 Nulla è da statuire sulle spese di giudizio non avendo la curatela articolato difese. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del com