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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 23128/2023

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O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2110/2016proposto da: N’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , elett ivamente domiciliati presso gli avv.ti Claudio de F ilippi e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sonorappresentati e dif esi, per pro c ure speciali in atti ; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- avverso il decretodel Tribunale di Parma , pubblicato il 30.11.2015 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Parma,con decreto del 30.11.15, ha rigettato i reclami riuniti proposti,ex art. 10, c.6, l. n.3/12, da [OSCURATO:PERSONA] e N’[OSCURATO:PERSONA] avverso i decret i con i quali i g iudic i monocratici avevano dichiarato inammissibili l e loro domand e di ammissione alla procedura di sovraindebitamento del consumatore,presentate per far fronte ai debiti maturati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale avevano contratto un mutuo,.

Il tribunale ha conferma to l a declaratoria di inammissibilità delle domande, richiamando le motivazioni dei provvedimenti impugnat i e evidenziando altresì: che la situazione debitoria dei reclamanti era tale da rendere, allo stato, non percorribile la via conciliativa proposta; che non sussistevano elementi che dimostrassero la disponibilità e la capacità reddituale e patrimoniale di terze persone a conferire, anche in garanzia, beni e redditi in misura sufficiente per assicurare l’attuabilità del piano nei termini di cui all’art. 8, c.2, l. n. 3/12.

I due reclamanti ricorrono per la cassazione del decreto con quattro motivi.

Non si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto di rigetto dei reclami, per non aver il Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e la ratio seguita.

Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 6, par. 1 CEDU e della raccomandazione della Commissione europea del 12.3.14, nonché violazione dei principi ispiratori della l. n. 3/012, per aver il provvedimento impugnato negato ai ricorrenti la possibilità di avere un aiuto volto ad evitare che gli stessi possano diventare vittime di estorsione al fine di far fronte ai propri debiti.

Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, c.2, 9, c.3, l. n. 3/12 per non aver il Tribunale considerato i redditi dei ricorrenti e non aver specificato quali fossero i documenti che non erano stati forniti per la ricostruzione della situazione ec onomica e patrimoniale di N’[OSCURATO:PERSONA], senza consentire il deposito di una proposta di piano di rientro, e rite nendo in anticipo che la situazione debitoria prospettata non fosse idonea a rendere percorribile la via conciliativa proposta.

Il quarto motivo denunzia violazione delle norme sulla competenza a trattare il reclamo, attribuito alla sezione fallimentare del Tribunale d i Parma anziché a quella preposta all’esame dei procedimenti di volontaria giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato non rientra fra quelli contro i quali può proporsi ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost..

Invero, come già ripetutamente affermato da questa Corte,in tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di accesso al piano del consumatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato, sia pure rebus sic stantibus: non è infatti preclusa al debitore la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) l. n. 3/2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura(Cass. nn. 27301/022, 30534/018, 4500/018).

Nulla per le spese, per la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso,.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1bis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 2110/2016proposto da: N’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] , elett ivamente domiciliati presso gli avv.ti Claudio de F ilippi e [OSCURATO:PERSONA] dai quali sonorappresentati e dif esi, per pro c ure speciali in atti ; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:SOCIETA]., -intimata- avverso il decretodel Tribunale di Parma , pubblicato il 30.11.2015 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Parma,con decreto del 30.11.15, ha rigettato i reclami riuniti proposti,ex art. 10, c.6, l. n.3/12, da [OSCURATO:PERSONA] e N’[OSCURATO:PERSONA] avverso i decret i con i quali i g iudic i monocratici avevano dichiarato inammissibili l e loro domand e di ammissione alla procedura di sovraindebitamento del consumatore,presentate per far fronte ai debiti maturati nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale avevano contratto un mutuo,. Il tribunale ha conferma to l a declaratoria di inammissibilità delle domande, richiamando le motivazioni dei provvedimenti impugnat i e evidenziando altresì: che la situazione debitoria dei reclamanti era tale da rendere, allo stato, non percorribile la via conciliativa proposta; che non sussistevano elementi che dimostrassero la disponibilità e la capacità reddituale e patrimoniale di terze persone a conferire, anche in garanzia, beni e redditi in misura sufficiente per assicurare l’attuabilità del piano nei termini di cui all’art. 8, c.2, l. n. 3/12. I due reclamanti ricorrono per la cassazione del decreto con quattro motivi. Non si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione del decreto di rigetto dei reclami, per non aver il Tribunale indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento e la ratio seguita. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 24 Cost., 6, par. 1 CEDU e della raccomandazione della Commissione europea del 12.3.14, nonché violazione dei principi ispiratori della l. n. 3/012, per aver il provvedimento impugnato negato ai ricorrenti la possibilità di avere un aiuto volto ad evitare che gli stessi possano diventare vittime di estorsione al fine di far fronte ai propri debiti. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 8, c.2, 9, c.3, l. n. 3/12 per non aver il Tribunale considerato i redditi dei ricorrenti e non aver specificato quali fossero i documenti che non erano stati forniti per la ricostruzione della situazione ec onomica e patrimoniale di N’[OSCURATO:PERSONA], senza consentire il deposito di una proposta di piano di rientro, e rite nendo in anticipo che la situazione debitoria prospettata non fosse idonea a rendere percorribile la via conciliativa proposta. Il quarto motivo denunzia violazione delle norme sulla competenza a trattare il reclamo, attribuito alla sezione fallimentare del Tribunale d i Parma anziché a quella preposta all’esame dei procedimenti di volontaria giurisdizione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché il provvedimento impugnato non rientra fra quelli contro i quali può proporsi ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 comma 7 Cost.. Invero, come già ripetutamente affermato da questa Corte,in tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della domanda di accesso al piano del consumatore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato, sia pure rebus sic stantibus: non è infatti preclusa al debitore la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) l. n. 3/2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura(Cass. nn. 27301/022, 30534/018, 4500/018). Nulla per le spese, per la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso,.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, anorma del comma 1bis
Decreto Cassazione n. 23128/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris