CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04098/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648, comma quarto, cod. pen. e al mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto dell'impugnata sentenza e quello oggetto della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 18 novembre 2021, risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, con una congrua motivazione (si vedano in particolare le pagg. 5 e 6 della impugnata sentenza), i giudici di merito hanno adeguatamente esplicitato le ragioni di fatto e di diritto poste alla base del loro convincimento circa l'insussistenza dei presupposti, da un lato, per applicare la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, e, dall'altro lato, per ritenere integrato il vincolo della continuazione con precedente reato giudicato in altra sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,