CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva e manifestamente infondato e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto, le plurime condanne per reati della stessa indole, in tal modo rilevando come la condotta del ricorrente, per come delineata (art. 336 e 341-bis cod. pen. ai danni del personale appartenente alla polizia penitenziaria), fosse espressione di una accresciuta pericolosità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/04