CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letto il ricorso; rilevato che: la sentenza oggetto di impugnazione ha dato atto della rinuncia del ricorrente ai motivi proposti in punto di responsabilità originariamente proposti con il primo motivo; conseguentemente, in termini ineccepibili, la Corte di appello ha preso in considerazione esclusivamente le censure aventi ad oggetto il trattamento sanzionatorio; ritenuto che: con l'unico motivo di ricorso, viene proposta censura per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al profilo della penale responsabilità dell'imputato, ossia proprio quello avente ad oggetto il motivo di appello rinunciato secondo la, incontestata, ricostruzione dello svolgimento del processo compiuta dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la rinuncia del motivo concernente l'affermazione di responsabilità preclude il riesame di tale parte dell'impugnata decisione, dovendo il motivo rinunciato considerarsi come mai avanzato; considerato che deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d