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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31171/2022

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Li t 1 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14488/2019 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] di Silvio & C. s.s.", con sede in Caravaggio (BG), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Caravaggio (BG), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2019 n. 73, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 3 gennaio 2019 n. 44/26/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] di Silvio &C. s. s." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 3 gennaio 2019 n. 44/26/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2009, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione alla proprietà di due fabbricati ubicati nel territorio comunale e censiti in catasto con le categorie A/7 e C/6, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Caravaggio (BG) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo 1'11 maggio 2015 n. 650/08/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul rilievo che la classificazione dei fabbricati nelle categorie A/7 e C/6 precludesse il riconoscimento dell'esenzione per la "ruralità", la quale presupporrebbe la classificazione nelle categorie A/6 e D/10.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Peraltro, oltre a chiedere la riunione per connessione del presente procedimento ad altro pendente tra le medesime parti dinanzi a questa Corte (n. 20212/2017 R.G.) per l'ICI relativa all'anno 2007, la ricorrente ha eccepito la sopravvenuta vincolatività del giudicato formatosi (a seguito dell'ordinanza resa dal giudice di legittimità il 22 agosto 2017 n. 20260) con riguardo al "CI relativa all'anno 2008.

Il Comune di Caravaggio si è costituito con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., eccependo la formazione del giudicato anche con riguardo all'ICI relativa all'anno 2010 ed all'anno 2011, in relazione alle sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 15 maggio 2017 n. 2102/23/2017 ed il 5 novembre 2018 n. 4752/23/2018. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 201.3 n. 124, 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 9, comma 3, del D.L. 30 novembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, 2, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, 1 del D.M. 26 luglio 2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la classificazione nelle categorie A/6 o D/10 fosse assolutamente necessaria per l'esenzione da ICI dei fabbricati rurali.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la "ruralità" dei fabbricati non sussistesse anche in presenza di evidenze documentali. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di riunlone per connessione del presente procedimento ad altro pendente tra le medesime parti dinanzi a questa Corte (n. 20212/2017 R.G.) per l'ICI relativa all'anno 2007, tenendo conto della solo parziale coincidenza delle questioni prospettate con i rispettivi motivi di ricorso per cassazione. 1.1 Ancora, si deve rigettare l'eccezione di sopravvenienza del giudicato formatosi (a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte il 22 agosto 2017 n. 20260, che aveva rigettato il ricorso per cassazione dell'ente impositore, nonché a seguito delle sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 15 maggio 2017 n. 2102/23/2017 ed il 5 novembre 2018 n. 4752/23/2018) in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai medesimi fabbricati ai fini dell'esenzione dall'ICI relativa agli anni 2008, 2010 e 2011. 1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936).

Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407).

Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse.

Ciò in quanto solo l'accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499). 1.3 Nella specie, tuttavia, con riguardo alla pronunzia di legittimità, considerando che il giudicato esterno si è formato proprio con riguardo alla sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati [si legge, infatti, nell'ordinanza richiamata di questa Corte: «Nel caso di specie, risulta che la società agricola contribuente avesse usufruito dell'opportunità di legge, presentando in data 14 ottobre 2011 la relativa domanda (corredata, dalla successiva autocertificazione) - con successivo inserimento agli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità - per il riconoscimento del classamento di ruralità; con conseguente effetto retroattivo anche a valere per l'anno d'imposizione oggetto del presente giudizio»], e quindi sulla classificazione dei medesimi nelle categorie A/6 e D/10, secondo la previsione degli artt. 7, comma 2 -bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e 2, comma 5 -ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, la sentenza impugnata ha diversamente accertato che - nei limiti temporali dell'anno di riferimento (2007) - i fabbricati in questione erano classificati nelle categorie A/7 e C/6.

Per cui, essendo palese la difformità della situazione incisa dalla sentenza impugnata, si deve escludere a monte l'efficacia espansiva del giudicato esterno.

Analoga conclusione deve ribadirsi anche per le pronunzie di merito, al di là della carenza di attestazione dell'irrevocabilità sulle copie prodotte in questa sede, tenendo conto della limitazione temporale dell'accertamento ai rispettivi anni di riferimento (2010 e 2011). 1.4 Per il resto, i motivi - la cui stretta interdipendenza suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.5 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cas., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894). 1.6 L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».

In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione.

Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione.

Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133».

L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894). 1.7 Va, dunque, ribadito che la prova dell'annotazione in catasto della presunta "ruralità"(sulla base delle relative visure catastali) è assolutamente ininfluente ai fini della decisione, non essendo stata adempiuto il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10, che era imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale. 1.8 È evidente, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, valutando che l'annotazione in catasto della domanda di variazione (presentata il 14 ottobre 2011) per la classificazione dei fabbricati, rispettivamente, nelle categorie A/7 e C/6, non consentisse, a prescindere dalla loro destinazione di fatto (che era, comunque, irrilevante), il riconoscimento della ruralità, là dove, ai fini del trattamento esonerativo, rileva solo l'oggettiva classificazione catastale e, quindi, solo l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) non è soggetto ad ICI.2.

Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 510,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Li t 1 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14488/2019 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] di Silvio & C. s.s.", con sede in Caravaggio (BG), in persona del socio amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Caravaggio (BG), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato a resistere nel presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 27 maggio 2019 n. 73, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Bergamo, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 3 gennaio 2019 n. 44/26/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] di Silvio &C. s. s." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano - Sezione Staccata di Brescia il 3 gennaio 2019 n. 44/26/2019, la quale, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'ICI relativa all'anno 2009, oltre ad interessi moratori e sanzioni amministrative, in relazione alla proprietà di due fabbricati ubicati nel territorio comunale e censiti in catasto con le categorie A/7 e C/6, ha accolto l'appello proposto dal Comune di Caravaggio (BG) nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo 1'11 maggio 2015 n. 650/08/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di primo grado sul rilievo che la classificazione dei fabbricati nelle categorie A/7 e C/6 precludesse il riconoscimento dell'esenzione per la "ruralità", la quale presupporrebbe la classificazione nelle categorie A/6 e D/10. Il ricorso è affidato a due motivi. Peraltro, oltre a chiedere la riunione per connessione del presente procedimento ad altro pendente tra le medesime parti dinanzi a questa Corte (n. 20212/2017 R.G.) per l'ICI relativa all'anno 2007, la ricorrente ha eccepito la sopravvenuta vincolatività del giudicato formatosi (a seguito dell'ordinanza resa dal giudice di legittimità il 22 agosto 2017 n. 20260) con riguardo al "CI relativa all'anno 2008. Il Comune di Caravaggio si è costituito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., eccependo la formazione del giudicato anche con riguardo all'ICI relativa all'anno 2010 ed all'anno 2011, in relazione alle sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 15 maggio 2017 n. 2102/23/2017 ed il 5 novembre 2018 n. 4752/23/2018. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 201.3 n. 124, 1, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, 9, comma 3, del D.L. 30 novembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133, 2, comma 1, lett. a, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, 1 del D.M. 26 luglio 2012, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la classificazione nelle categorie A/6 o D/10 fosse assolutamente necessaria per l'esenzione da ICI dei fabbricati rurali. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che la "ruralità" dei fabbricati non sussistesse anche in presenza di evidenze documentali. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente, si deve disattendere l'istanza di riunlone per connessione del presente procedimento ad altro pendente tra le medesime parti dinanzi a questa Corte (n. 20212/2017 R.G.) per l'ICI relativa all'anno 2007, tenendo conto della solo parziale coincidenza delle questioni prospettate con i rispettivi motivi di ricorso per cassazione. 1.1 Ancora, si deve rigettare l'eccezione di sopravvenienza del giudicato formatosi (a seguito dell'ordinanza resa da questa Corte il 22 agosto 2017 n. 20260, che aveva rigettato il ricorso per cassazione dell'ente impositore, nonché a seguito delle sentenze depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 15 maggio 2017 n. 2102/23/2017 ed il 5 novembre 2018 n. 4752/23/2018) in ordine alla sussistenza dei presupposti fattuali per il riconoscimento dei requisiti di ruralità ai medesimi fabbricati ai fini dell'esenzione dall'ICI relativa agli anni 2008, 2010 e 2011. 1.2 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'efficacia espansiva del giudicato esterno, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 settembre 2011, n. 20029; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2014, n. 1837; Cass., Sez. 5^, 4 ottobre 2018, n. 24293; Cass., Sez. 5^, 22 marzo 2019, n. 8138; Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 22 novembre 2021, n. 36021; Cass., Sez. 6^-5, 2 dicembre 2021, n. 37936). Il giudicato in materia tributaria fa stato soltanto in relazione a quei fatti che, per legge, hanno efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata (Cass., Sez. 5^, 13 dicembre 2018, n. 32254; Cass., Sez. 5^, 15 marzo 2019, n. 7417; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29079; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8407). Dunque, il giudicato esterno incentra la sua potenziale capacità espansiva in funzione regolamentare solo su quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva la controversia sotto il profilo formale dell'atto opposto non può precludere l'esame del merito delle controversie che attengono alla medesima questione, riferita ad annualità di imposta diverse. Ciò in quanto solo l'accertamento su questioni di fatto e di diritto definito con sentenza passata in giudicato può precludere il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (da ultime, in materia di ICI: Cass., Sez. 5^, 3 marzo 2021, n. 5766; Cass., Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34499). 1.3 Nella specie, tuttavia, con riguardo alla pronunzia di legittimità, considerando che il giudicato esterno si è formato proprio con riguardo alla sussistenza dei requisiti di ruralità dei fabbricati [si legge, infatti, nell'ordinanza richiamata di questa Corte: «Nel caso di specie, risulta che la società agricola contribuente avesse usufruito dell'opportunità di legge, presentando in data 14 ottobre 2011 la relativa domanda (corredata, dalla successiva autocertificazione) - con successivo inserimento agli atti catastali della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ruralità - per il riconoscimento del classamento di ruralità; con conseguente effetto retroattivo anche a valere per l'anno d'imposizione oggetto del presente giudizio»], e quindi sulla classificazione dei medesimi nelle categorie A/6 e D/10, secondo la previsione degli artt. 7, comma 2 -bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e 2, comma 5 -ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, la sentenza impugnata ha diversamente accertato che - nei limiti temporali dell'anno di riferimento (2007) - i fabbricati in questione erano classificati nelle categorie A/7 e C/6. Per cui, essendo palese la difformità della situazione incisa dalla sentenza impugnata, si deve escludere a monte l'efficacia espansiva del giudicato esterno. Analoga conclusione deve ribadirsi anche per le pronunzie di merito, al di là della carenza di attestazione dell'irrevocabilità sulle copie prodotte in questa sede, tenendo conto della limitazione temporale dell'accertamento ai rispettivi anni di riferimento (2010 e 2011). 1.4 Per il resto, i motivi - la cui stretta interdipendenza suggerisce l'esame congiunto - sono infondati. 1.5 Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale del cespite come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (rispettivamente, A/6 o D/10), con il conseguente onere di impugnazione del diverso classamento da parte di chi richieda il riconoscimento del requisito di ruralità, né può ritenersi sufficiente a determinare la variazione catastale, nei limiti del quinquennio anteriore, la mera autocertificazione secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, e delle norme successive, se il relativo procedimento non si sia concluso con la relativa annotazione in atti, atteso che, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 31 maggio 2018, n. 115), il quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porta ad escludere l'automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 30 giugno 2017, n. 16280; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2017, n. 26617; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2018, n. 5769; Cas., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 33932; Cass., Sez. 6^-5, 13 ottobre 2020, n. 22124; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9971;Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2021, n. 17038; Cass., Sez. 5^, 24 giugno 2021, n. 18266; Cass., Sez. 5^, 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894). 1.6 L'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha previsto che, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, i contribuenti avessero la facoltà (esercitabile entro il termine del 30 settembre 2011, poi prorogato al 30 settembre 2012) di presentare all'allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categoria A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell'immobile, sulla base di un'autocertificazione attestante la presenza nell'immobile dei requisiti di ruralità di cui all'art. 9 del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 novembre 1994 n. 134, e modificato dall'art. 42-bis del D.L. 1 ottobre 2007 n. 159, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007 n. 222, «in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda». In seguito, l'art. 13, comma 14-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha stabilito che le domande di variazione di cui al predetto D.L. 13 maggio 2011 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, producessero «gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo».Ancora, l'art. 1 del D.M. 26 luglio 2012 ha disposto che: «Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai fini dell'iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133». L'art. 2, comma 5-ter, del D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124, ha stabilito che: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 3, comma 14 bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali, producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda».Si tratta, infatti di disposizioni che disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell'esenzione da ICI, sulla base di una procedura ad hoc, che non avrebbe avuto ragion d'essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all'attività agricola, a prescindere dalla loro classificazione catastale conforme (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29864; Cass., Sez. 5^, 21 ottobre 2021, n. 29283; Cass., Sez. 5^, 29 marzo 2022, n. 10002; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10894). 1.7 Va, dunque, ribadito che la prova dell'annotazione in catasto della presunta "ruralità"(sulla base delle relative visure catastali) è assolutamente ininfluente ai fini della decisione, non essendo stata adempiuto il requisito della classificazione nelle categorie A/6 o D/10, che era imprescindibile ai fini del conseguimento del beneficio fiscale. 1.8 È evidente, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati, valutando che l'annotazione in catasto della domanda di variazione (presentata il 14 ottobre 2011) per la classificazione dei fabbricati, rispettivamente, nelle categorie A/7 e C/6, non consentisse, a prescindere dalla loro destinazione di fatto (che era, comunque, irrilevante), il riconoscimento della ruralità, là dove, ai fini del trattamento esonerativo, rileva solo l'oggettiva classificazione catastale e, quindi, solo l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10) non è soggetto ad ICI.2. Valutandosi l'infondatezza dei motivi dedotti, dunque, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto. 3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di C 200,00 per esborsi e di C 510,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori
Decreto Cassazione n. 31171/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris