CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 09257/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 31776/2022 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, di conferma della sentenza del Tribunale di Vercelli che li ha condannati a sei mesi di reclusione ed € 200 di multa per il reato di furto Considerato che il motivo di ricorso proposto, il quale denuncia la violazione dell'art.129 c.p.p., è del tutto privo di specificità, limitandosi a lamentare - a fronte di doppia conforme di condanna - che allo stato degli atti non risultino elementi idonei a sostenere una affermazione di responsabilità. In tal modo il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato indeterminate — atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d'appello impugnati — e aspecifiche, in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata Rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 gennaio 2023 Il consigliere estensore Il Presidente