CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 16930/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Napolidato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale è stato dedotto il vizio dellamotivazione in ogni sua forma, in punto di accertamento della responsabilità, risultano deltutto generico e privo di concreta specificità, oltre che meramente reiterativi in assenza diconfronto con le logiche e non censurabili argomentazioni della Corte di appello, e tendecosì a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione deifatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee alsindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivitravisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 5, n. 51604 del19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01;Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01; Sez. 2, n. 20806 del05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01);che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la suagenericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra lacomplessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02;Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv.259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01);che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto i fatti, per comericostruiti, nella fattispecie oggetto di contestazione e condanna ampiamente esplicitando leragioni del loro convincimento, specificamente analizzando la portata delle testimonianze edella documentazione acquisita la presenza di espliciti riscontri al narrato (pag. 3 con analisispecifica delle deduzioni difensive quanto alla portata della testimonianza di MastrogiovanniMarco e le allegazioni della difesa quanto alla asserita presenza di una valida versionealternativa);considerato conseguentementeche tale doglianza inerente alla prova della penaleresponsabilità delle condotte imputate è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, apena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzionigeneriche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e deicorrelati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato;che è del tutto generico il ricorso in ordine all’asserito decorso del termine di prescrizione;che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude di prendere in considerazione unasoltanto evocata prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla sentenza diappello;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]