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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13981/2025

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O Sul ricorso n. 30001/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], A.M.B.

S.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 3758/10/2017 depositata 25 settembre 2017 e notificata il 16 ottobre 2017.

Visto l’atto depositato il 22 settembre 2023 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ex art. 1, c. 213 ss., L. 197/22; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O Sul ricorso n. 30001/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], A.M.B. S.S., in persona del legale rappresentate pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n. 3758/10/2017 depositata 25 settembre 2017 e notificata il 16 ottobre 2017. Visto l’atto depositato il 22 settembre 2023 con il quale i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso dichiarando intervenuta tra le parti la definizione transattiva ex art. 1, c. 213 ss., L. 197/22; considerato che, pertanto, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti che le hanno anticipate. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La Presidente titolare ANGELINA-[OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : A N G E L I N A M A R I A P E R R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 b c 4 c 2
Decreto Cassazione n. 13981/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris