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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 09856/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 45 novembre 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per non essersi presentato alla Questura di [OSCURATO:PERSONA] nelle date indicate nell'imputazione, sebbene impostogli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s..

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 e di assenza di motivazione per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado senza verificare se le violazioni fossero state realizzate con le finalità per le quali le prescrizioni inosservate sono state imposte.

La condotta del ricorrente non era realmente offensiva del bene e non era preordinata alla violazione della misura di prevenzione con la conseguente carenza dell'elemento soggettivo del dolo per avere egli violato solo uno degli obblighi impostigli e non i restanti ed in seguito ai presenti fatti egli è stato sottoposto ad un nuovo giudizio di pericolosità che si è risolto con esito negativo.

In ogni caso era configurabile la sola contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen..

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello col quale si era dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo osservato che l'imputato non si era presentato alla Questura di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le cinquantasei date contestategli nell'arco di cinque mesi, indicate specificamente nell'imputazione, il che offre dimostrazione della pervicace volontà di non osservare la prescrizione che gli imponeva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e della vanificazione, tramite la sua condotta, della finalità perseguita mediante l'imposizione dell'obbligo, ossia della verifica della sua presenza in un dato momento presso gli uffici di polizia onde evitare la reiterazione di altri reati.

Ha dunque concluso che non si era trattato di comportamenti irregolari insignificanti, ma volontari e realmente contrastanti con gli scopi di prevenzione perseguiti, riscontrandone la concreta offensività del bene giuridico protetto.

Sotto altro profilo ha escluso che potesse assumere rilievo l'intervenuta revoca della misura di prevenzione, poiché disposta per eventi sopravvenuti alla sua /1/1) imposizione e legati ad un più favorevole giudizio sulla pericolosità sociale, ragione per la quale la misura non era venuta meno con effetto retroattivo e non perdevano nemmeno rilevanza penale le violazioni delle relative prescrizioni, commesse in epoca precedente alla revoca.

2. La Corte di appello ha offerto congrua e logica replica alle obiezioni difensive, riproposte pedissequamente con il ricorso in esame, che le prospetta anche in termini generici, sostenendo una carenza di elemento soggettivo che non è illustrata nei presupposti giustificativi e non tiene conto della singolare reiterazione delle violazioni in un arco temporale ristretto, profilo apprezzato in modo coerente e non contraddittorio dai giudici di merito come univocamente indicativo della volontà di sottrarsi al rispetto dell'obbligo di presentazione.

Per contrastare tali rilievi la difesa non deduce nessuna specifica circostanza, indicativa dell'assenza del dolo o comunque del compimento delle condotte per effetto di cause impeditive, il che rende del tutto aspecifiche le contestazioni mosse. 2.1 Non è pertinente il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 40076 del 2017, Paternò, che ha riconosciuto la inoffensività della trasgressione della sola prescrizione generica di vivere onestamente e di rispettare la legge, senza estendere analogo giudizio a quelle specifiche, che, come nel caso in esame, impongono un preciso e conoscibile comportamento al sottoposto 2.2 E' corretto ed immune da censure anche il giudizio di irrilevanza dell'intervenuta revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta cessazione della pericolosità del proposto, che non ha privato il decreto impositivo della sua efficacia originaria e della rilevanza penale le condotte di inosservanza degli obblighi tenute dal proposto anteriormente alla revoca (Sez. 5 ,n. 17352 del 20/01/2020, Maiello, Rv. 279172; Sez. 5, n. 3057 del 5/10/1993, Oliveri, Rv. 196289).

Tale considerazione rende del tutto inconducente l'affermazione contenuta in ricorso che ricorda l'esito favorevole della rinnovata verifica della pericolosità del ricorrente, compiuta in periodo imprecisato, ma successivo ai fatti contestati nel presente processo. 2.3 Infine, non vi sono i presupposti per riqualificare in termini più favorevoli i fatti ai sensi dell'art. 650 cod. pen., possibilità che è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 32923 del 29/05/2014, Pg in proc.

Sinigaglia, Rv. 260019, soltanto in riferimento alla violazione dell'obbligo di portare ed esibire la carta di permanenza di cui all'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, non per l'omessa presentazione agli uffici di polizia.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 25 febbraio 2021 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 45 novembre 2018, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, del D. Lgs. nr. 159 del 2011, contestatogli per non essersi presentato alla Questura di [OSCURATO:PERSONA] nelle date indicate nell'imputazione, sebbene impostogli col decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di erronea applicazione dell'art. 75, comma 2, D.Lgs. n. 159 del 2011 e di assenza di motivazione per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado senza verificare se le violazioni fossero state realizzate con le finalità per le quali le prescrizioni inosservate sono state imposte. La condotta del ricorrente non era realmente offensiva del bene e non era preordinata alla violazione della misura di prevenzione con la conseguente carenza dell'elemento soggettivo del dolo per avere egli violato solo uno degli obblighi impostigli e non i restanti ed in seguito ai presenti fatti egli è stato sottoposto ad un nuovo giudizio di pericolosità che si è risolto con esito negativo. In ogni caso era configurabile la sola contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen.. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha respinto il motivo di appello col quale si era dedotta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, avendo osservato che l'imputato non si era presentato alla Questura di [OSCURATO:PERSONA] in tutte le cinquantasei date contestategli nell'arco di cinque mesi, indicate specificamente nell'imputazione, il che offre dimostrazione della pervicace volontà di non osservare la prescrizione che gli imponeva l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e della vanificazione, tramite la sua condotta, della finalità perseguita mediante l'imposizione dell'obbligo, ossia della verifica della sua presenza in un dato momento presso gli uffici di polizia onde evitare la reiterazione di altri reati. Ha dunque concluso che non si era trattato di comportamenti irregolari insignificanti, ma volontari e realmente contrastanti con gli scopi di prevenzione perseguiti, riscontrandone la concreta offensività del bene giuridico protetto. Sotto altro profilo ha escluso che potesse assumere rilievo l'intervenuta revoca della misura di prevenzione, poiché disposta per eventi sopravvenuti alla sua /1/1) imposizione e legati ad un più favorevole giudizio sulla pericolosità sociale, ragione per la quale la misura non era venuta meno con effetto retroattivo e non perdevano nemmeno rilevanza penale le violazioni delle relative prescrizioni, commesse in epoca precedente alla revoca. 2. La Corte di appello ha offerto congrua e logica replica alle obiezioni difensive, riproposte pedissequamente con il ricorso in esame, che le prospetta anche in termini generici, sostenendo una carenza di elemento soggettivo che non è illustrata nei presupposti giustificativi e non tiene conto della singolare reiterazione delle violazioni in un arco temporale ristretto, profilo apprezzato in modo coerente e non contraddittorio dai giudici di merito come univocamente indicativo della volontà di sottrarsi al rispetto dell'obbligo di presentazione. Per contrastare tali rilievi la difesa non deduce nessuna specifica circostanza, indicativa dell'assenza del dolo o comunque del compimento delle condotte per effetto di cause impeditive, il che rende del tutto aspecifiche le contestazioni mosse. 2.1 Non è pertinente il richiamo al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 40076 del 2017, Paternò, che ha riconosciuto la inoffensività della trasgressione della sola prescrizione generica di vivere onestamente e di rispettare la legge, senza estendere analogo giudizio a quelle specifiche, che, come nel caso in esame, impongono un preciso e conoscibile comportamento al sottoposto 2.2 E' corretto ed immune da censure anche il giudizio di irrilevanza dell'intervenuta revoca della misura di prevenzione per sopravvenuta cessazione della pericolosità del proposto, che non ha privato il decreto impositivo della sua efficacia originaria e della rilevanza penale le condotte di inosservanza degli obblighi tenute dal proposto anteriormente alla revoca (Sez. 5 ,n. 17352 del 20/01/2020, Maiello, Rv. 279172; Sez. 5, n. 3057 del 5/10/1993, Oliveri, Rv. 196289). Tale considerazione rende del tutto inconducente l'affermazione contenuta in ricorso che ricorda l'esito favorevole della rinnovata verifica della pericolosità del ricorrente, compiuta in periodo imprecisato, ma successivo ai fatti contestati nel presente processo. 2.3 Infine, non vi sono i presupposti per riqualificare in termini più favorevoli i fatti ai sensi dell'art. 650 cod. pen., possibilità che è stata riconosciuta dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 32923 del 29/05/2014, Pg in proc. Sinigaglia, Rv. 260019, soltanto in riferimento alla violazione dell'obbligo di portare ed esibire la carta di permanenza di cui all'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, non per l'omessa presentazione agli uffici di polizia. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022 Il
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