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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18753/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43045_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup. ed il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica quanto all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità (in particolare, censurando l'affermazione del giudice circa il ruolo non marginale rivestito dall'imputato nell'ambito del mercato degli stupefacenti, atteso che il luogo ove il reato era stato accertato fosse una piazza di spaccio sulla base della mera notorietà del luogo e non da elementi concreti, senza peraltro valutare le concrete capacità di azione del Piccione in relazione al mercato degli stupefacenti, non potendosi del resto considerare come sintomatico dell'ampiezza dell'attività illecita il fatto che la sostanza sequestrata fosse suddivisa in dosi singole); Ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile non solo in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ma anche perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quanto argomentato alle pagg. 2/3 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, tenuto conto della circostanza di essere stato colto in una piazza di spaccio nella disponibilità di dosi singole già suddivise di cocaina in consistente quantitativo, pari a 101 involucri, evidentemente destinati al commercio al dettaglio, giungendo pertanto ad affermare che la presenza in una zona nota come piazza di spaccio, tanto che pochi mesi prima sempre l'imputato veniva colto nello stesso luogo e deferito in stato di libertà per il medesimo reato, unitamente alla qualità e quantità della sostanza contenente un elevato principio attivo, non consentissero di qualificare il fatto come di lieve entità); Ritenuto, pertanto, che tali elementi siano di per sé idonei ad escludere la fondatezza della tesi difensiva per come correttamente argomentato da parte dei giudici territoriali, non essendo sindacabile del resto la qualificazione del luogo in cui il fatto era avvenuto come piazza di spaccio operata dai giudici di merito, fondata su elementi oggettivi dati dalla circostanza che il servizio fosse stato finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti proprio in quella via pubblica dove, del resto, lo stesso imputato pochi mesi prima era stato controllato e denunciato sempre per lo stesso reato, a comprova che si trattasse di un luogo conosciuto per la compravendita di stupefacenti; l'affermazione è peraltro corretta anche in diritto, laddove si consideri che la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01), lieve entità, come detto, esclusa con motivazione immune dai vizi denunciati; Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1° marzo 2024 Il con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43045_23 Rilevato che, con un unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto il vizio di violazione di legge in relazione all'art. 73, comma 5, TU Stup. ed il correlato vizio di motivazione, manifestamente illogica quanto all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità (in particolare, censurando l'affermazione del giudice circa il ruolo non marginale rivestito dall'imputato nell'ambito del mercato degli stupefacenti, atteso che il luogo ove il reato era stato accertato fosse una piazza di spaccio sulla base della mera notorietà del luogo e non da elementi concreti, senza peraltro valutare le concrete capacità di azione del Piccione in relazione al mercato degli stupefacenti, non potendosi del resto considerare come sintomatico dell'ampiezza dell'attività illecita il fatto che la sostanza sequestrata fosse suddivisa in dosi singole); Ritenuto che tale unico motivo deve essere dichiarato inammissibile non solo in quanto proposto per motivi non consentiti dalla legge perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, ma anche perché manifestamente infondato, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (si v., in particolare, quanto argomentato alle pagg. 2/3 dell'impugnata sentenza, in cui la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del fatto, tenuto conto della circostanza di essere stato colto in una piazza di spaccio nella disponibilità di dosi singole già suddivise di cocaina in consistente quantitativo, pari a 101 involucri, evidentemente destinati al commercio al dettaglio, giungendo pertanto ad affermare che la presenza in una zona nota come piazza di spaccio, tanto che pochi mesi prima sempre l'imputato veniva colto nello stesso luogo e deferito in stato di libertà per il medesimo reato, unitamente alla qualità e quantità della sostanza contenente un elevato principio attivo, non consentissero di qualificare il fatto come di lieve entità); Ritenuto, pertanto, che tali elementi siano di per sé idonei ad escludere la fondatezza della tesi difensiva per come correttamente argomentato da parte dei giudici territoriali, non essendo sindacabile del resto la qualificazione del luogo in cui il fatto era avvenuto come piazza di spaccio operata dai giudici di merito, fondata su elementi oggettivi dati dalla circostanza che il servizio fosse stato finalizzato alla repressione dello spaccio di stupefacenti proprio in quella via pubblica dove, del resto, lo stesso imputato pochi mesi prima era stato controllato e denunciato sempre per lo stesso reato, a comprova che si trattasse di un luogo conosciuto per la compravendita di stupefacenti; l'affermazione è peraltro corretta anche in diritto, laddove si consideri che la configurabilità del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, postula un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, ed a quantità e qualità delle sostanze, con riferimento al grado di purezza, sì da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e di proporzionalità della pena (Sez. 4, n. 50257 del 05/10/2023, Rv. 285706 - 01), lieve entità, come detto, esclusa con motivazione immune dai vizi denunciati; Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2024 Il con
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