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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 10095/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26771-2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -2- avverso la sentenza n. 1371/2018 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.D'[OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 18 ottobre 1999 conveniva in giudizio Luciano, Annarita e Paola d'Ottavio, al fine di procedere alla divisione dell'asse ereditario scaturente dalla successione del comune genitore Aldo d'Ottavio.

Disposta la separazione della domanda riconvenzionale avanzata da Luciano d' Ottavio, tesa ad ottenere la retribuzione e la contribuzione per l'attività svolta dal medesimo in favore dei fratelli, in quanto ritenuta di competenza del giudice del lavoro, all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1243 del 10 maggio 2011, dichiarava aperta la successione ed approvava il progetto di divisione redatto dal consulente tecnico d'ufficio, stabilendo che le quote fossero attribuite ai coeredi tramite sorteggio. [OSCURATO:PERSONA] d'Ottavio tenuto a rimborsare ai coeredi la quota parte dei titoli al portatore lasciati dal de cuius, e di cui il convenuto si era appropriato.

Inoltre, dichiarava Luciano d'Ottavio tenuto a rimborsare ai coeredi la quota parte degli utili ricavati dall'attività esercitata in via esclusiva sui beni caduti in successione dopo il decesso del genitore, nonché al rimborso della somma di euro 57.611,00 , ricavata dalla cessione dell'azienda di generi di monopolio.

Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -3- Avverso tale sentenza proponeva appello Luciano d'Ottavio cui resistevano le appellate [OSCURATO:PERSONA] e Paola d'Ottavio nonché l'altro coerede Antonio d'Ottavio, i quali insistevano per il rigetto dell’impugnazione.

La Corte d'appello di L’Aquila con sentenza n. 1371 dell’11 luglio 2018 rigettava l'appello, condannando l’appellante al rimborso delle spese di lite.

In primo luogo, disattendeva la richiesta dell'appellante di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che non era sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo, essendo onere del richiedente prospettare altresì che nelle more fosse intervenuta una significativa ed apprezzabile variazione del valore di mercato dei beni periziati.

Evidenziava altresì che in corso di causa il consulente d'ufficio aveva tenuto conto dell'accatastamento del terrazzo e del garage del fabbricato ubicato in corso Umberto I n. 14, soddisfacendo in tal modo la richiesta reiterata con i motivi di appello.

La sentenza osservava inoltre che la separata causa intentata dall’appellante per l'attività lavorativa espletata nell’impresa familiare, era stata definita dal giudice del lavoro con sentenza che concerneva l'attività svolta sino alla data di apertura della successione, laddove nella fattispecie era richiesto il compenso per l'attività svolta in epoca successiva fino alla cessazione dell'attività aziendale.

In tal senso rilevava che lo stesso appellante aveva riconosciuto di aver personalmente provveduto alla gestione Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -4- dell'attività dopo la morte del padre, percependone integralmente utili.

Ne discendeva che non poteva essere accolta la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, attesa l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'appellante alle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare d'ufficio.

Nemmeno poteva essere accolta la richiesta di limitare la valutazione dell’azienda ai fini successori al solo “generi alimentari” e non anche all'azienda di rivendita di generi di monopolio.

Infatti, sebbene la licenza per l'esercizio di tale attività fosse intestata al solo appellante, ciò non consentiva di inferire che anche l'azienda fosse di sua esclusiva titolarità, occorrendo a tal fine ricordare che la titolarità della licenza impone l'obbligo de ll’intestatario di gestire la sua attività personalmente, ma non esclude che la titolarità dei beni aziendali sia in capo anche ad altri soggetti.

Nella fattispecie, essendo deceduto il de cuius, titolare originario della licenza (oltre che dell’azienda), la stessa era stata trasferita all’appellante, che però non poteva autonomamente disporre dei beni aziendali, comunque caduti in successione.

Era conseguentemente illegittima l'alienazione dell'azienda di rivendita di generi di monopolio effettuata autonomamente da parte di d '[OSCURATO:PERSONA], su autorizzazione rilasciata dal Monopolio, ma sulla base di una prospettazione unilaterale dei fatti compiuta dallo stesso appellante.

Infine, quanto al motivo di appello che investiva la stima dell'azienda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, ed in Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -5- particolare delle spettanze riconosciute a Luciano d'Ottavio per la gestione dell'attività commerciale nel corso degli anni, la Corte d'appello riteneva trattarsi di una censura generica che non giustificava il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.

D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione, con violazione e falsa applicazione della legge n. 1293/1957 , quanto al trasferimento della rivendita rimasta vacante al coadiutore,in ordine alla mancata rinnovazione della CTU.

Si deduce che, avendo il ricorrente ricevuto l’intestazione della licenza relativa all’attività di rivendita di generi di monopolio, doveva ritenersi che al medesimo fosse anche consentito di disporre liberamente dell’azienda, essendo altresì illegittima l’affermazione secondo cui dovevano confluire nell’asse gli utili derivanti dall’esercizio di tale azienda, e maturati dopo l’apertura della successione.

Il secondo motivo denuncia l’illegittimità ed erroneità della sentenza per difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non dovuti i compensi per l‘attività prestata nell’impresa familiare dalla morte del de cuius, rigettando conseguentemente la richiesta di rinnovo della CTU.

Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -6- Il terzo motivo lamenta il difetto, l’illogicità ed insufficienza della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, quanto alla determinazione delle somme riconosciute al ricorrente per l’attività di gestione dell’azienda di rivendita di generi di monopolio, essendo stata attribuita una somma senza tenere conto della sua quota di eredità e senza tenere conto anche degli apporti arrecati all’azienda personalmente in epoca successiva all’apertura della successione.

3. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati , sono infondati.

In primo luogo, si rileva l’inammissibilità della censura nella parte in cui denuncia il vizio di carenza, illogicità ed insufficienza della motivazione, evidentemente facendo riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non più invocabile nella fattispecie, che vede impugnata una sentenza pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012.

Va poi ricordato che è stato affermato che (cfr. Cass. n. 15666/2011), rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -7- acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.

Nella fattispecie la sentenza impugnata ha analiticamente dato contezza delle ragioni per le quali ha disatteso la richiesta del ricorrente, il quale ha peraltro formulato il ricorso in evidente violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n.6 c.p.c., facendo riferimento in occasione della formulazione del terzo motivo, ad una serie di atti (quale ad esempio un prospetto redatto da tal geom.

Marulli), senza però indicare quando gli stessi era no stat i in precedenza versat i in atti ed ove siano attualmente reperibil i , ed in occasione d el quinto motivo, denuncia ndo genericamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 246 c.p.c. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], essendo la stessa una coerede.

Né ricorrono le dedotte violazioni di legge.

In particolare, la sentenza gravata ha rilevato che doveva ritenersi dimostrata la titolarità in capo al de cuius dell’azienda, oltre di generi alimentari, anche di rivendita di generi di monopolio, senza che potesse spiegare rilevanza la circostanza che, dopo la morte del de cuius, la relativa licenza Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -8- fosse stata intestata al solo ricorrente, che già in passato collaborava nella sua gestione quale coadiutore.

Né può incidere su tale conclusione la circostanza che possa essersi trattato di impresa familiare, in quanto, anche a voler soprassedere in ordine alla mancata dimostrazione che sia stata effettivamente costituita un’impresa aventi tale caratteristiche, resta fermo che la titolarità dei beni aziendali resta sempre in capo al titolare dell’impresa, pertenendo agli altri partecipanti unicamente il diritto a partecipare agi utili ed agli eventuali incrementi, ma senza che possa rivendicarsi anche la contitolarità pro quota dei beni originariamente organizzati in azienda.

In realtà è proprio il precedente invocato a suo favore dal ricorrente, e cioè Cass. n. 11402/2002, c he depone per la correttezza della soluzione del giudice di appello.

Infatti, la Corte ha affermato che, a seguito della morte di un gestore di una rivendita di generi di monopolio, questa, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale, può costituire una componente dell'asse ereditario, suscettibile di divisione tra coeredi, mentre la licenza amministrativa, pur se dopo la morte del de cuius sia stata dall'amministrazione competente intestata ad uno dei coeredi, non può far parte del compendio ereditario, trattandosi di concessione amministrativa, di cui al titolare della rivendita non è concesso disporre "post mortem" affinché ne godano gli eredi.

Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -9- Nella fattispecie, i giudici di appello hanno ritenuto correttamente che l’intera azienda fosse caduta in successione (comprensiva anche del valore immateriale dell’avviamento) e che, quindi , alla sua divisione dovessero concorrere tutti i coeredi, sebbene nella titolarità della concessione fosse subentrato il solo ricorrente, il quale, proprio perché non titolare esclusivo dei beni aziendali, non poteva disporne facendo proprio l’intero ricavato della rivendita a terzi (in tal senso si veda anche Cass. n. 4442/2005, secondo cui l'impresa individuale non costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare: di conseguenza, l'aziendadell'imprenditore individuale non può essere configurata alla stregua di un patrimonio separato dal restante patrimonio dell'imprenditore medesimo, e al suo decesso ab intestato cade in successione a favore di tutti glieredi legittimi).

Risulta poi del tutto sfornita di dimostrazione l’affermazione secondo cui avrebbe apportato degli incrementi all’azienda dopo la morte del de cuius (e ciò anche in ragione del difetto di specificità del terzo motivo, come sopra evidenziato).

Quanto alla deduzione secondo cui sarebbe illegittima l’attribuzione ai coeredi anche della quota parte degli utili prodotti dall’azienda, gestita in maniera esclusiva dal ricorrente, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 10188/2019) l'aziendaereditaria deve ritenersi oggetto dicomunione se vi sia la finalità del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -10- momento dell'apertura dellasuccessione.

Tuttavia, se viene esercitata per finalità speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell'incremento degli elementi aziendali, può verificarsi che: o l'impresa è esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l'originariacomunione incidentale si trasforma in una società (sia pure irregolare o di fatto); ovvero l'impresa viene esercitata da uno o più eredi, e in tal caso lacomunione incidentale è limitata all'azienda così come relitta dal "de cuius", con gli elementi esistenti all'apertura dellasuccessione, mentre l'impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi è riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi (conf.

Cass. n. 1366/1975).

È però stato altresì affermato che (Cass. n. 12524/2011) qualora la divisione ereditaria abbia ad oggetto, tra l'altro, anche un'azienda, considerata come cespite indivisibile e gestita solo da alcuni dei coeredi, e non vi sia contestazione circa il valore iniziale deifrutti civili della stessa al momento dell'apertura dellasuccessione, il coerede che non ha partecipato alla gestione ha diritto di percepire a titolo di conguaglio, nei limiti della propria quota, la medesima somma annuale con l'aggiunta della rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza, momento in cui l'assegnatario del bene indivisibile è tenuto al versamento e su tale somma andranno conteggiati gli interessi fino al pagamento, non avendo la domanda relativa aifrutti natura risarcitoria .

E’ stato altresì precisato che (cfr. Cass. n. 1528/1985) ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -11- corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale occorre far riferimento ai frutti civili, i quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri ma non agli utili ricavati dall'esercizio nell'immobile di una impresa commerciale, in quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell'impresa, cioè il prodotto che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale.

Tuttavia e rilevato che tale ultimo precedente si riferisce all’ipotesi, diversa da quella qui in esame, in cui sia stata la stessa organizzazione aziendale ad essere stata costituita dall’erede dopo l’apertura della successione, anche a voler ammettere che non potesse provvedersi direttamente alla distribuzione pro quota degli utili tra i coeredi, ma dei soli frutti che sarebbe stato possibile trarre mediante, ad esempio la concessione a terzi del godimento dei beni aziendali, resta il fatto che la sentenza aveva attributo al ricorrente (cfr. pag. 5 e 12) una somma pari alla metà del valore dell’azienda stessa (e quindi superiore al valore della quota ideale vantata come coerede, a titolo di compenso per la gestione dell’attività commerciale dal medesimo svolta, assicurando in tal modo un riconoscimento specifico per la personale attività prestata,che consente di concludere nel senso che in realtà siano stati in tal modo attribuiti gli utili direttamente riconducibili al suo personale impegno nella gestione dei beni aziendali.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Ric. 2019 n. 26771 sez.

S2 -Ad. 29-03-2023 -12-

4. N ulla deve disporsi quanto alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa fase.

5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 26771-2019 proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -2- avverso la sentenza n. 1371/2018 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.D'[OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione del 18 ottobre 1999 conveniva in giudizio Luciano, Annarita e Paola d'Ottavio, al fine di procedere alla divisione dell'asse ereditario scaturente dalla successione del comune genitore Aldo d'Ottavio. Disposta la separazione della domanda riconvenzionale avanzata da Luciano d' Ottavio, tesa ad ottenere la retribuzione e la contribuzione per l'attività svolta dal medesimo in favore dei fratelli, in quanto ritenuta di competenza del giudice del lavoro, all’esito dell’istruttoria il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1243 del 10 maggio 2011, dichiarava aperta la successione ed approvava il progetto di divisione redatto dal consulente tecnico d'ufficio, stabilendo che le quote fossero attribuite ai coeredi tramite sorteggio. [OSCURATO:PERSONA] d'Ottavio tenuto a rimborsare ai coeredi la quota parte dei titoli al portatore lasciati dal de cuius, e di cui il convenuto si era appropriato. Inoltre, dichiarava Luciano d'Ottavio tenuto a rimborsare ai coeredi la quota parte degli utili ricavati dall'attività esercitata in via esclusiva sui beni caduti in successione dopo il decesso del genitore, nonché al rimborso della somma di euro 57.611,00 , ricavata dalla cessione dell'azienda di generi di monopolio. Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -3- Avverso tale sentenza proponeva appello Luciano d'Ottavio cui resistevano le appellate [OSCURATO:PERSONA] e Paola d'Ottavio nonché l'altro coerede Antonio d'Ottavio, i quali insistevano per il rigetto dell’impugnazione. La Corte d'appello di L’Aquila con sentenza n. 1371 dell’11 luglio 2018 rigettava l'appello, condannando l’appellante al rimborso delle spese di lite. In primo luogo, disattendeva la richiesta dell'appellante di disporre una nuova consulenza tecnica d'ufficio, rilevando che non era sufficiente a tal fine il mero decorso del tempo, essendo onere del richiedente prospettare altresì che nelle more fosse intervenuta una significativa ed apprezzabile variazione del valore di mercato dei beni periziati. Evidenziava altresì che in corso di causa il consulente d'ufficio aveva tenuto conto dell'accatastamento del terrazzo e del garage del fabbricato ubicato in corso Umberto I n. 14, soddisfacendo in tal modo la richiesta reiterata con i motivi di appello. La sentenza osservava inoltre che la separata causa intentata dall’appellante per l'attività lavorativa espletata nell’impresa familiare, era stata definita dal giudice del lavoro con sentenza che concerneva l'attività svolta sino alla data di apertura della successione, laddove nella fattispecie era richiesto il compenso per l'attività svolta in epoca successiva fino alla cessazione dell'attività aziendale. In tal senso rilevava che lo stesso appellante aveva riconosciuto di aver personalmente provveduto alla gestione Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -4- dell'attività dopo la morte del padre, percependone integralmente utili. Ne discendeva che non poteva essere accolta la richiesta di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio, attesa l'assoluta genericità delle contestazioni mosse dall'appellante alle conclusioni cui era pervenuto l'ausiliare d'ufficio. Nemmeno poteva essere accolta la richiesta di limitare la valutazione dell’azienda ai fini successori al solo “generi alimentari” e non anche all'azienda di rivendita di generi di monopolio. Infatti, sebbene la licenza per l'esercizio di tale attività fosse intestata al solo appellante, ciò non consentiva di inferire che anche l'azienda fosse di sua esclusiva titolarità, occorrendo a tal fine ricordare che la titolarità della licenza impone l'obbligo de ll’intestatario di gestire la sua attività personalmente, ma non esclude che la titolarità dei beni aziendali sia in capo anche ad altri soggetti. Nella fattispecie, essendo deceduto il de cuius, titolare originario della licenza (oltre che dell’azienda), la stessa era stata trasferita all’appellante, che però non poteva autonomamente disporre dei beni aziendali, comunque caduti in successione. Era conseguentemente illegittima l'alienazione dell'azienda di rivendita di generi di monopolio effettuata autonomamente da parte di d '[OSCURATO:PERSONA], su autorizzazione rilasciata dal Monopolio, ma sulla base di una prospettazione unilaterale dei fatti compiuta dallo stesso appellante. Infine, quanto al motivo di appello che investiva la stima dell'azienda compiuta dal consulente tecnico d'ufficio, ed in Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -5- particolare delle spettanze riconosciute a Luciano d'Ottavio per la gestione dell'attività commerciale nel corso degli anni, la Corte d'appello riteneva trattarsi di una censura generica che non giustificava il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio. D’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza di appello sulla base di tre motivi. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. 2.Il primo motivo di ricorso denuncia difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione, con violazione e falsa applicazione della legge n. 1293/1957 , quanto al trasferimento della rivendita rimasta vacante al coadiutore,in ordine alla mancata rinnovazione della CTU. Si deduce che, avendo il ricorrente ricevuto l’intestazione della licenza relativa all’attività di rivendita di generi di monopolio, doveva ritenersi che al medesimo fosse anche consentito di disporre liberamente dell’azienda, essendo altresì illegittima l’affermazione secondo cui dovevano confluire nell’asse gli utili derivanti dall’esercizio di tale azienda, e maturati dopo l’apertura della successione. Il secondo motivo denuncia l’illegittimità ed erroneità della sentenza per difetto, insufficienza ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto non dovuti i compensi per l‘attività prestata nell’impresa familiare dalla morte del de cuius, rigettando conseguentemente la richiesta di rinnovo della CTU. Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -6- Il terzo motivo lamenta il difetto, l’illogicità ed insufficienza della motivazione nella parte in cui è stata rigettata la richiesta di rinnovazione della CTU, quanto alla determinazione delle somme riconosciute al ricorrente per l’attività di gestione dell’azienda di rivendita di generi di monopolio, essendo stata attribuita una somma senza tenere conto della sua quota di eredità e senza tenere conto anche degli apporti arrecati all’azienda personalmente in epoca successiva all’apertura della successione. 3. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati , sono infondati. In primo luogo, si rileva l’inammissibilità della censura nella parte in cui denuncia il vizio di carenza, illogicità ed insufficienza della motivazione, evidentemente facendo riferimento alla vecchia formulazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., non più invocabile nella fattispecie, che vede impugnata una sentenza pubblicata in data successiva al 12 settembre 2012. Va poi ricordato che è stato affermato che (cfr. Cass. n. 15666/2011), rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -7- acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha analiticamente dato contezza delle ragioni per le quali ha disatteso la richiesta del ricorrente, il quale ha peraltro formulato il ricorso in evidente violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 co. 1 n.6 c.p.c., facendo riferimento in occasione della formulazione del terzo motivo, ad una serie di atti (quale ad esempio un prospetto redatto da tal geom. Marulli), senza però indicare quando gli stessi era no stat i in precedenza versat i in atti ed ove siano attualmente reperibil i , ed in occasione d el quinto motivo, denuncia ndo genericamente la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché dell’art. 246 c.p.c. quanto alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], essendo la stessa una coerede. Né ricorrono le dedotte violazioni di legge. In particolare, la sentenza gravata ha rilevato che doveva ritenersi dimostrata la titolarità in capo al de cuius dell’azienda, oltre di generi alimentari, anche di rivendita di generi di monopolio, senza che potesse spiegare rilevanza la circostanza che, dopo la morte del de cuius, la relativa licenza Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -8- fosse stata intestata al solo ricorrente, che già in passato collaborava nella sua gestione quale coadiutore. Né può incidere su tale conclusione la circostanza che possa essersi trattato di impresa familiare, in quanto, anche a voler soprassedere in ordine alla mancata dimostrazione che sia stata effettivamente costituita un’impresa aventi tale caratteristiche, resta fermo che la titolarità dei beni aziendali resta sempre in capo al titolare dell’impresa, pertenendo agli altri partecipanti unicamente il diritto a partecipare agi utili ed agli eventuali incrementi, ma senza che possa rivendicarsi anche la contitolarità pro quota dei beni originariamente organizzati in azienda. In realtà è proprio il precedente invocato a suo favore dal ricorrente, e cioè Cass. n. 11402/2002, c he depone per la correttezza della soluzione del giudice di appello. Infatti, la Corte ha affermato che, a seguito della morte di un gestore di una rivendita di generi di monopolio, questa, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale, può costituire una componente dell'asse ereditario, suscettibile di divisione tra coeredi, mentre la licenza amministrativa, pur se dopo la morte del de cuius sia stata dall'amministrazione competente intestata ad uno dei coeredi, non può far parte del compendio ereditario, trattandosi di concessione amministrativa, di cui al titolare della rivendita non è concesso disporre "post mortem" affinché ne godano gli eredi. Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -9- Nella fattispecie, i giudici di appello hanno ritenuto correttamente che l’intera azienda fosse caduta in successione (comprensiva anche del valore immateriale dell’avviamento) e che, quindi , alla sua divisione dovessero concorrere tutti i coeredi, sebbene nella titolarità della concessione fosse subentrato il solo ricorrente, il quale, proprio perché non titolare esclusivo dei beni aziendali, non poteva disporne facendo proprio l’intero ricavato della rivendita a terzi (in tal senso si veda anche Cass. n. 4442/2005, secondo cui l'impresa individuale non costituisce un centro d'imputazione di rapporti giuridici distinto e diverso dal suo titolare: di conseguenza, l'aziendadell'imprenditore individuale non può essere configurata alla stregua di un patrimonio separato dal restante patrimonio dell'imprenditore medesimo, e al suo decesso ab intestato cade in successione a favore di tutti glieredi legittimi). Risulta poi del tutto sfornita di dimostrazione l’affermazione secondo cui avrebbe apportato degli incrementi all’azienda dopo la morte del de cuius (e ciò anche in ragione del difetto di specificità del terzo motivo, come sopra evidenziato). Quanto alla deduzione secondo cui sarebbe illegittima l’attribuzione ai coeredi anche della quota parte degli utili prodotti dall’azienda, gestita in maniera esclusiva dal ricorrente, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 10188/2019) l'aziendaereditaria deve ritenersi oggetto dicomunione se vi sia la finalità del solo godimento in comune secondo la sua consistenza al Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -10- momento dell'apertura dellasuccessione. Tuttavia, se viene esercitata per finalità speculative con nuovi conferimenti in vista di ulteriori utili, sulla base dell'incremento degli elementi aziendali, può verificarsi che: o l'impresa è esercitata da tutti i coeredi, e in tal caso l'originariacomunione incidentale si trasforma in una società (sia pure irregolare o di fatto); ovvero l'impresa viene esercitata da uno o più eredi, e in tal caso lacomunione incidentale è limitata all'azienda così come relitta dal "de cuius", con gli elementi esistenti all'apertura dellasuccessione, mentre l'impresa esercitata dal singolo o da parte dei coeredi è riferibile soltanto ad esso o ad essi con gli utili e le perdite relativi (conf. Cass. n. 1366/1975). È però stato altresì affermato che (Cass. n. 12524/2011) qualora la divisione ereditaria abbia ad oggetto, tra l'altro, anche un'azienda, considerata come cespite indivisibile e gestita solo da alcuni dei coeredi, e non vi sia contestazione circa il valore iniziale deifrutti civili della stessa al momento dell'apertura dellasuccessione, il coerede che non ha partecipato alla gestione ha diritto di percepire a titolo di conguaglio, nei limiti della propria quota, la medesima somma annuale con l'aggiunta della rivalutazione monetaria fino al deposito della sentenza, momento in cui l'assegnatario del bene indivisibile è tenuto al versamento e su tale somma andranno conteggiati gli interessi fino al pagamento, non avendo la domanda relativa aifrutti natura risarcitoria . E’ stato altresì precisato che (cfr. Cass. n. 1528/1985) ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -11- corrispondere in relazione alla detenzione di un immobile oggetto di divisione giudiziale occorre far riferimento ai frutti civili, i quali si identificano nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri ma non agli utili ricavati dall'esercizio nell'immobile di una impresa commerciale, in quanto questi non rientrano tra i detti frutti, ma costituiscono i proventi dell'impresa, cioè il prodotto che il detentore consegue impiegando la sua complessiva organizzazione aziendale. Tuttavia e rilevato che tale ultimo precedente si riferisce all’ipotesi, diversa da quella qui in esame, in cui sia stata la stessa organizzazione aziendale ad essere stata costituita dall’erede dopo l’apertura della successione, anche a voler ammettere che non potesse provvedersi direttamente alla distribuzione pro quota degli utili tra i coeredi, ma dei soli frutti che sarebbe stato possibile trarre mediante, ad esempio la concessione a terzi del godimento dei beni aziendali, resta il fatto che la sentenza aveva attributo al ricorrente (cfr. pag. 5 e 12) una somma pari alla metà del valore dell’azienda stessa (e quindi superiore al valore della quota ideale vantata come coerede, a titolo di compenso per la gestione dell’attività commerciale dal medesimo svolta, assicurando in tal modo un riconoscimento specifico per la personale attività prestata,che consente di concludere nel senso che in realtà siano stati in tal modo attribuiti gli utili direttamente riconducibili al suo personale impegno nella gestione dei beni aziendali. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Ric. 2019 n. 26771 sez. S2 -Ad. 29-03-2023 -12- 4. N ulla deve disporsi quanto alle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa fase. 5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115
Sentenza Cassazione n. 10095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris