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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 07093/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 39/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30586/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2016, perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione al medesimo reato perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, avente ad oggetto la commercializzazione di autovetture, non presentava, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, la dichiarazione relativa a detta imposta per l’anno 2015, con evasione di Iva pari ad euro 66.789,14. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e carenza di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale.

La corte territoriale avrebbe reso una motivazione carente in punto accertamento delle operazioni di acquisto e rivendita delle autovetture, non CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7093/2026 Roma, lì, 23/02/2026 avendo l'attività di indagine consentito di ricostruire le “numerose operazioni”, ma solo alcune di queste, nello specifico nove operazioni di rivendita auto nel 2015.

In secondo luogo, non sarebbe condivisibile la conclusione riportata nella stessa annotazione della Guardia di finanza che ha rilevato come anche l'ufficio delle Dogane di Benevento, nella sua informativa, avrebbe confermato gli acquisti intracomunitari per complessivi euro 303.587,00, con determinazione dell'imposta evasa per euro 66.700 89,14, calcolata con l'iva al 22%, senza però fornire alcuna motivazione su perché la società fosse soggetto passivo di Iva e non l'avesse versata.

Di poi non avrebbe considerato i costi sostenuti dalla società.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e diretto a richiedere una rivalutazione in chiave alternativa degli elementi fattuali posti a base dell’affermazione della responsabilità penale.

Al di là della formale indicazione della violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all’art. 5, la censura è diretta a richiedere una rinnovata e alternativa valutazione del fatto e segnatamente delle prove poste a fondamento della decisione.

In particolare, la censura contesta, nella sostanza, la responsabilità penale per assenza di prova del reato attraverso la contestazione della valutazione operata dai giudici del merito degli elementi di prova.

5. L’affermazione della responsabilità penale del ricorrente, oggetto di doppio conforme accertamento, è fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza e delle Agenzie delle Dogane che avevano ricostruito numerose operazioni di acquisto di autovetture in ambito comunitario, da parte della società di cui l'imputato era il legale rappresentante nel 2016 (fino al 28/06/2017), con successiva rivendita delle stesse, come risultanti dagli accertamenti VIAS, dalle interrogazioni al PRA, da elementi documentali come i versamenti in denaro dei corrispettivi delle vendite, in un contesto di omessa presentazione della dichiarazione a fini Iva ed in assenza di documentazioni giustificativa di costi detraibili e di scritture contabili (cfr. pag. 2 e 3).

Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’iva evasa, non essendo in discussione l’omessa presentazione della dichiarazione, richiamano, i giudici del merito, quanto riportato dall’accertamento dell’Agenzia delle Dogane che, a fronte di un ammontare di ricavi per le vendite pari a € 303.587,00, ha calcolato l’iva evasa in € 66.789,14 (al 22%), in un contesto, si ribadisce, di assenza di allegazione di costi sostenuti (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 – 01), allegazione neppure fornita con il ricorso per cassazione.

Infine, non v’è dubbio che, tenuto conto dell’oggetto sociale della società di commercio di autovetture, l’imputato, quale legale rappresentante della stessa, fosse soggetto tenuto all’obbligo dichiarativo in presenza di superamento della soglia di punibilità, mentre del tutto irrilevante è la circostanza che non si sia dimostrata l’evasione (ovvero il mancato versamento dell’iva) che costituisce il fine del dolo del reato omissivo.

6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 39/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30586/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento, ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, in relazione all’omessa presentazione della dichiarazione Iva per l’anno 2016, perché il fatto non sussiste, ed ha rideterminato la pena inflitta in relazione al medesimo reato perché, quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] srl, avente ad oggetto la commercializzazione di autovetture, non presentava, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto, la dichiarazione relativa a detta imposta per l’anno 2015, con evasione di Iva pari ad euro 66.789,14. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità della fattispecie di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 e carenza di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale. La corte territoriale avrebbe reso una motivazione carente in punto accertamento delle operazioni di acquisto e rivendita delle autovetture, non CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7093/2026 Roma, lì, 23/02/2026 avendo l'attività di indagine consentito di ricostruire le “numerose operazioni”, ma solo alcune di queste, nello specifico nove operazioni di rivendita auto nel 2015. In secondo luogo, non sarebbe condivisibile la conclusione riportata nella stessa annotazione della Guardia di finanza che ha rilevato come anche l'ufficio delle Dogane di Benevento, nella sua informativa, avrebbe confermato gli acquisti intracomunitari per complessivi euro 303.587,00, con determinazione dell'imposta evasa per euro 66.700 89,14, calcolata con l'iva al 22%, senza però fornire alcuna motivazione su perché la società fosse soggetto passivo di Iva e non l'avesse versata. Di poi non avrebbe considerato i costi sostenuti dalla società. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto e diretto a richiedere una rivalutazione in chiave alternativa degli elementi fattuali posti a base dell’affermazione della responsabilità penale. Al di là della formale indicazione della violazione di legge in relazione alla fattispecie di cui all’art. 5, la censura è diretta a richiedere una rinnovata e alternativa valutazione del fatto e segnatamente delle prove poste a fondamento della decisione. In particolare, la censura contesta, nella sostanza, la responsabilità penale per assenza di prova del reato attraverso la contestazione della valutazione operata dai giudici del merito degli elementi di prova. 5. L’affermazione della responsabilità penale del ricorrente, oggetto di doppio conforme accertamento, è fondata sugli accertamenti della Guardia di Finanza e delle Agenzie delle Dogane che avevano ricostruito numerose operazioni di acquisto di autovetture in ambito comunitario, da parte della società di cui l'imputato era il legale rappresentante nel 2016 (fino al 28/06/2017), con successiva rivendita delle stesse, come risultanti dagli accertamenti VIAS, dalle interrogazioni al PRA, da elementi documentali come i versamenti in denaro dei corrispettivi delle vendite, in un contesto di omessa presentazione della dichiarazione a fini Iva ed in assenza di documentazioni giustificativa di costi detraibili e di scritture contabili (cfr. pag. 2 e 3). Quanto alla determinazione dell’ammontare dell’iva evasa, non essendo in discussione l’omessa presentazione della dichiarazione, richiamano, i giudici del merito, quanto riportato dall’accertamento dell’Agenzia delle Dogane che, a fronte di un ammontare di ricavi per le vendite pari a € 303.587,00, ha calcolato l’iva evasa in € 66.789,14 (al 22%), in un contesto, si ribadisce, di assenza di allegazione di costi sostenuti (cfr. Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Rv. 284554 – 01), allegazione neppure fornita con il ricorso per cassazione. Infine, non v’è dubbio che, tenuto conto dell’oggetto sociale della società di commercio di autovetture, l’imputato, quale legale rappresentante della stessa, fosse soggetto tenuto all’obbligo dichiarativo in presenza di superamento della soglia di punibilità, mentre del tutto irrilevante è la circostanza che non si sia dimostrata l’evasione (ovvero il mancato versamento dell’iva) che costituisce il fine del dolo del reato omissivo. 6. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]