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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 settembre 2026

Cassazione n. 25876/2026

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i [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GrecoDomenico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati “ex lege”presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, pec:marcotortorella@ordineavvocatiroma.org-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente del Consigliopro tempore, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca,Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero della Salute in personadel Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA], ope legis, con domicilio [OSCURATO:EMAIL].it-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3358/2025depositata il 29/05/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 702/2026Numero sezionale 553/2026Numero di raccolta generale 25876/2026Data pubblicazione 28/09/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro9.000,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate adebito.Così deciso in Roma,il 24/09/2026Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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Sentenza Cassazione n. 25876/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris