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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41665/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di adeguata argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità motivazionali giustificative (si veda, in particolare, pag. 3, laddove si sottolinea, coerentemente con la natura plurioffensiva del reato, il valore non irrisorio del bene e la gravità dell'intimidazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ \ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di adeguata argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici ed esente da criticità motivazionali giustificative (si veda, in particolare, pag. 3, laddove si sottolinea, coerentemente con la natura plurioffensiva del reato, il valore non irrisorio del bene e la gravità dell'intimidazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41665/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris