CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 agosto 2025
Cassazione n. 18037/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Albania il 20/08/2000 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il Tribunale di Pisa, adito nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto, emesso il 5 agosto 2025, con il quale il Gip del Tribunale di Pisa aveva disposto la conversione del sequestro probatorio della somma di 1.390 C in sequestro preventivo finalizzato alla confisca, rigettava l'istanza di riesame. Ad avviso del Tribunale, il mancato rispetto del termine di 48 ore dal sequestro per la trasmissione al Gip della richiesta di convalida, quale stabilito dall'articolo 321, comma 3 -bis, cod. proc. pen., oggetto di specifica censura, era irrilevante nel caso in esame trattandosi di un decreto di sequestro preventivo emesso direttamente dal Gip, su richiesta del Pubblico Ministero; le ulteriori doglianze erano invece relative al provvedimento genetico di convalida del sequestro probatorio, avverso il quale l'indagato non aveva proposto impugnazione.2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso affidato ad un unico, articolato, motivo, col quale denuncia, ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 321, comma 3 -bis, cod. proc. pen., in quanto l'istanza di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo è stata avanzata a ridosso dell'udienza, fissata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., per decidere in merito all'opposizione al rigetto della richiesta di restituzione del denaro, dopo ben quattro mesi dal sequestro e ben oltre il termine di 48 ore previsto dalla norma citata, il cui decorso determina la perdita di efficacia del sequestro. Argomenta inoltre che l'istanza di riesame lamentava altresì l'erronea applicazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in quanto, non essendo stato accertato alcun episodio di spaccio, non era dimostrata alcuna correlazione tra la sostanza stupefacente sequestrata e il denaro, né un nesso di pertinenzialità sufficientemente motivato tra il reato contestato e la somma di C 1.390, invece destinata al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove l'imputato dimorava con la fidanzata; tutti elementi emersi nell'immediatezza che, unitamente alla considerazione del fatto che il denaro era stato rinvenuto sulla persona del ricorrente e che questi ne aveva fornito una giustificazione, depongono per la illegittimità del sequestro probatorio (si citano, Sez. 3, Sentenza n. 7074 del 23/01/2013, RV 253768; Sez. U n. 31.617 del 26/06/2015, Lucci, RV 264436- 01; Sez. 3, Sentenza n. 149 del 2024., Sez. 6, Sentenza n. 37.720 del 5 ottobre 22). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso, per una migliore intellezione del caso, che, come risulta dal provvedimento genetico da leggersi unitamente all'ordinanza impugnata che ad esso si richiama, il Gip ha disposto il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 240 -bis, comma 1, cod. pen. e 85 del dPR n. 309 del 1990, valutata la sproporzione tra la somma rinvenuta nella disponibilità del ricorrente e i redditi del medesimo, per cui sono eccentriche le argomentazioni difensive incentrate sul difetto di pertinenzialità tra il denaro e il reato. 3. Con riferimento alla doglianza che investe la violazione dell'art. 321, comma 3 -bis, cod. proc. pen., in relazione al mancato rispetto del termine di 48 ore tra la apposizione del vincolo, derivante dal provvedimento genetico col quale è stato disposto il sequestro probatorio, e la richiesta di sequestro preventivo, il Collegio 2ribadisce e condivide la giurisprudenza secondo cui la richiesta di sequestro preventivo e così quella di conversione del sequestro probatorio in preventivo può essere rivolta al Giudice - il quale su essa può provvedere - anche oltre la scadenza del termine fissato per le indagini o la celebrazione dell'udienza preliminare, attesa la mancanza di efficacia probatoria dell'atto richiesto (Sez. 2, Sentenza n. 53148 del 08/11/2016, Rv. 268728 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 46278 del 15/10/2003, Rv. 227081 - 01; per un'affermazione del medesimo principio nella analoga ipotesi della conversione del sequestro probatorio in sequestro conservativo, ex art. 262 cod. proc. pen., si veda Sez. 3, Sentenza n. 38710 del 11/06/2004, Rv. 230029 - 01). 2.1. Né, d'altro canto, trattandosi di una istanza, seppur di conversione, avanzata dal pubblico ministero in un momento antecedente rispetto alla apposizione del vincolo, quantomeno di quello derivante da sequestro preventivo, trova logica applicazione il disposto di cui all'art. 321, comma 3 -bis, cod. proc. pen., che attiene alla diversa ipotesi di un vincolo temporaneo disposto in via d'urgenza nel corso delle indagini dal pubblico ministero o da parte della polizia giudiziaria, pertanto necessitante di una tempestiva trasmissione al giudice della richiesta di convalida. 2.2. La circostanza che detta istanza e il decreto del Gip che l'ha accolta, siano intervenute successivamente al rigetto, da parte del pubblico ministero, della richiesta di restituzione del denaro già sottoposto a sequestro probatorio, decreto avverso il quale era stata proposta, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. opposizione, non muta il quadro, attesa la autonomia tra le due tipologie di sequestro e le diverse e autonome procedure stabilite per la apposizione del vincolo, le diverse autorità giudiziarie interessate, ovvero il pubblico ministero per la emissione del decreto di sequestro probatorio e il giudice per le indagini preliminari - con la limitata possibilità, di cui si è detto, di un provvedimento d'urgenza del pubblico ministero destinato a perdere efficacia se non prontamente convalidato - con riguardo al sequestro preventivo. Si osserva, in proposito, che, del vero, l'ordinanza resa dal Gip, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., a seguito di opposizione al rigetto della richiesta di dissequestro, è autonomamente impugnabile in Cassazione, trovando applicazione l'art. 127 cod. pen., comma 7, cod. proc. pen., mentre non è impugnabile davanti al Tribunale per il riesame per difetto di competenza funzionale. (Sez. 2, Sentenza n. 43341 del 01/10/2015, Rv. 264833 - 01. Per un'affermazione dell'analogo principio in caso di rigetto emesso dal giudice dell'udienza preliminare, si veda anche: Sez. 3, Sentenza n. 40789 del 07/09/2021 Rv. 282405 - 01). 3. È generica per aspecificità estrinseca, oltre che manifestamente infondata, l'ulteriore doglianza che lamenta la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. 3.1. In proposito il Tribunale ha correttamente rilevato che nel caso in esame era stato impugnato il decreto con cui è stato disposto il sequestro preventivo, della 3somma di denaro già sottoposta a sequestro probatorio per cui le ulteriori censure afferenti il decreto di convalida del sequestro probatorio, non potevano evidentemente essere esaminate in quella sede. L'odierna impugnazione non attacca in diritto siffatta argomentazione, limitandosi a riproporre la medesima questione della illegittimità del sequestro probatorio per difetto di pertinenza tra la contestata detenzione di sostanza stupefacente e la somma in sequestro. 3.2. Del resto, il decreto di sequestro probatorio avrebbe potuto essere autonomamente impugnato, ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., che richiama l'art. 324 cod. proc. pen., davanti al Tribunale del riesame, ma nel termine di 10 giorni dalla sua esecuzione, ampiamente decorso nel caso in esame in cui, come ammesso dallo stesso ricorrente, il sequestro probatorio era stato disposto mesi prima, dell'istanza di conversione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M