CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 37487/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 7 luglio 2020 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del XXXXXXX in relazione al reato di estorsione aggravata di cui agli artt. 629, comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/91 (oggi art. 416-bis.1 cod. pen.) commesso nel dicembre 2006. All’imputato risulta contestata e riconosciuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo: 1. Vizi di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore per legittimo impedimento dell’imputato nonostante la produzione di un certificato medico documentante traumi al cranio, alla spalla e ad un ginocchio giudicati guaribili in 10 giorni; 2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in riferimento al mancato riconoscimento all’imputato del vizio totale di mente di cui all’art. 88 cod. pen. Rilevato che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; che, quanto al mancato accoglimento della richiesta di rinvio dell’udienza per impedimento dell’imputato la Corte di appello ha debitamente precisato (v. pag. 3 della sentenza impugnata) che dall’esame del certificato sanitario prodotto, sebbene risultasse che l’imputato aveva subito dei traumi, lo stesso era stato dimesso dall’ospedale e non vi era alcuna prescrizione di riposo o divieto di movimento o altri elementi dai quali desumere l’assoluto legittimo impedimento; che, in relazione al punto che precede la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione della normativa in materia e dei principi di diritto secondo i quali «L'impedimento a comparire dell'imputato concerne non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche quella di parteciparvi dignitosamente e attivamente per l'esercizio del diritto costituzionale di difesa, ma esso non può derivare in via automatica dall'esistenza di una patologia più o meno invalidante, che deve, invece, determinare un'impossibilità effettiva ed assoluta, e perciò legittima, riferibile ad una situazione non dominabile né contenibile dall'imputato, oltre che a lui non ascrivibile, al fine di garantire il necessario bilanciamento con il principio di ragionevole durata del processo» (Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088 - 01) e non compete a questa Corte di legittimità una rivalutazione di merito circa le condizioni che precludevano la partecipazione dell’imputato all’udienza; che, quanto alla valutazione della capacità di intendere e di volere dell’imputato la Corte di appello ha evidenziato (pagg. da 6 a 8) di avere preso cognizione degli accertamenti sanitari sul punto e con motivazione congrua, non manifestamente illogica e di certo non comportante un travisamento delle risultanze processuali, ha concluso per escludere la ricorrenza del vizio totale di mente in capo all’imputato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato, altresì, che, ricorrendone le condizioni di legge, va disposto, ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 04/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.