CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 settembre 2025
Cassazione n. 29115/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20043/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2280/2023depositata il 12/07/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di previdenza degli avvocati ha cancellato la posizione previdenziale dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto costui aveva assunto l’incarico di consigliere di amministrazione della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] di previdenza ha ritenuto incompatibile tale incarico, equivalente ad un’attività imprenditoriale, con l’iscrizione alla previdenza forense. Contro questa decisione, dapprima, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso amministrativo gerarchico e poi ha incaricato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] di impugnarla davanti al Tribunale ordinario. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], dunque, ha presentato ricorso al Tribunale di Milano, proponendo due domande: la prima di illegittimità di quella deliberazione; la seconda, in subordine, di restituzione delle somme comunque versate alla Cassa di previdenza. [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza si è costituita ed ha fondamentalmente contestato la domanda principale, ma implicitamente, secondo il ricorrente, ammettendo il diritto (domanda subordinata) alla restituzione delle somme versate. L’attore ha rinunciato alla domanda principale, coltivando dunque solo la subordinata, ed ha ottenuto sentenza favorevole del Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione sostenendo di non avere prestato acquiescenza a quella domanda e soprattutto eccependo l’improcedibilità per difetto di previa domanda amministrativa. Anche la Corte di Appello ha confermato il diritto alla restituzione, rigettando il gravame proposto salvo che in relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, che ha compensato per la metà tra le parti. Su ricorso della Cassa, la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata proprio sulla questione della procedibilità, statuendo che la domanda non poteva essere proposta per difetto di previa domanda amministrativa di rimborso. In tale giudizio di cassazione, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] era stato sostituito, in quanto diventato incompatibile per l’incarico medio tempore assunto proprio all’interno della Cassa di previdenza, che era controparte. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, anche per via di un mutamento giurisprudenziale (Cass.22.11.2019, n. 30571), non ha più potuto ottenere la restituzione ed anzi ha dovuto rimborsare alla Cassa di previdenza oltre 800 mila euro. Ha attribuito tale esito all’errore commesso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che aveva proposto domanda giudiziale di restituzione senza il previo esperimento della domanda amministrativa, dando causa dunque alla improcedibilità. Sia il Tribunale di Milano che la Corte di Appello hanno rigettato la domanda. La Corte di Appello ha ritenuto che: a) non era provato che, se informato, il cliente avrebbe agito diversamente; b) che non era prevedibile che la Corte di cassazione , “nonostante il regime privatistico della [OSCURATO:PERSONA], in assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto”, “avrebbe espresso il suo nuovo orientamento proprio nella causa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] n o, estendendo i principi elaborati in materia previdenziale pubblica anche alle Casse private”; c) comunque sia, non sussisteva un pregiudizio risarcibile derivante dalla condotta del legale, in quanto, anche se il secondo motivo del ricorso per cassazione presentato dalla Cassa di previdenza non fosse stato accolto , sarebbe stato accolto , “sulla base del principio del “più probabile che non”, il terzo motivo del detto ricorso, con cui era stata contestata la ripetibilità della quota dei contributi integrativi, ritenuta dalla Corte di merito, atteso che tre giorni prima la medesima Sezione Lavoro di questa Corte si era espressa per l’irripetibilità di tali contributi con la sentenza del 22 novembre2019, n. 30571. Ricorre l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di censura, di cui chiede il rigetto l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio che i motivi di ricorso pongono questioni di rilievo nomofilattico che rendono opportuna la trattazione in pubblica udienza. P.Q.M La Corte rinvia