CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1998
Cassazione n. 16591/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/12/1998 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha applicato in favore dell'imputato la riduzione di pena per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62 -bis cod. pen., sicché la doglianza è manifestamente destituita di fondamento. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il