CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 agosto 1964
Cassazione n. 17442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/08/1964 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Caltagirone nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 comma 2 e 3 legge 110/75 commesso in data 14 ottobre 2020; rilevato che, con l'atto d'impugnazione, il ricorrente ha dedotto la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod.pen.; ritenuto che le doglianze sono manifestamente infondate, in quanto la Corte territoriale ha dato una risposta adeguata e coerente all'analoga censura già esposte nell'atto di appello (v. pag. 2 della motivazione); ritenuto che l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. è stata adeguatamente motivata dal giudice di merito alle specifiche modalità di realizzazione della condotta ed alle emergenze del certificato del casellario agli atti; ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura delle risultanze processuali, non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01); considerato che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.MIN 14 M 6 [OSCURATO:PERSONA](