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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20209/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 (dep. il 19 maggio 2021) la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia in data 10 ottobre 2017 del Tribunale di Lecco (appellata da Giovanni BARONE e del Procuratore generale distrettuale) e della pronuncia in data 19 febbraio 2019 del Tribunale di Milano (appellata dal BARONE), ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con i medesimi provvedimenti di primo grado e, stimato più grave il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 20 della citata decisione del Tribunale di Lecco, ha rideterminato in complessivi anni nove e mesi sei la durata della reclusione inflitta all'imputato, revocato le pene accessorie a lui irrogate dal Tribunale di Milano e confermato nel resto le decisioni gravate, ivi compresa l'irrogazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di dieci anni disposta dal Tribunale di Lecco.

La Corte territoriale ha, altresì, condannato il BARONE a rifondere alle parti civili le spese di rappresentanza in difesa del grado di appello.

Più in particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto e liquidatore: - della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, ricorso abusivo al credito, bancarotta fraudolenta preferenziale, bancarotta fraudolenta documentale, con le aggravanti in contestazione; - della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta preferenziale, con le aggravanti in contestazione; - della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con le aggravanti in contestazione; - della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con le aggravanti in contestazione; nonché, quale liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione.

2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale nonché l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in ragione del difetto di capacità del Tribunale di Lecco, dell'assistenza dell'imputato innanzi al G.u.p. di Milano da parte di un difensore incompatibile e dell'escussione delle persone offese costituite parte civile nelle forme della testimonianza.

2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc. pen.), a cagione della mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, a fini probatori, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero.

2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc. pen.), in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto - in violazione dell'art. 1 cod. pen. - che l'art. 2639 cod. civ. trovi applicazione anche per i reati fallimentari.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen.), in relazione alla ritenuta falsità «delle firme apposte da Angelo [OSCURATO:SOCIETA] e Ivano PEREGO», rilevanti al fine della qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto.

2.5. Con il quinto motivo sono state prospettate la violazione delle legge penale, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibiltà o decadenza, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 (oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.).

3. La difesa dell'imputato ha presentato memoria contenente: - argomentazioni a sostegno di quanto rassegnato con il primo motivo e con il quinto motivo di ricorso; - nonché un motivo nuovo, con il quale ha assunto che il BARONE avrebbe agito in stato di necessità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall.

1. Con il primo motivo sono state prospettate più censure.

1.1. In primo luogo, il ricorrente ha esposto che il Presidente del Collegio del Tribunale di Lecco, dott. [OSCURATO:PERSONA], si era già pronunciato in altro procedimento su «elementi di fatto costitutivi della fattispecie» oggetto del giudizio (in particolare, ritenendo che il BARONE partecipasse di fatto all'amministrazione delle società del gruppo PEREGO), tanto che era stato ricusato; il BARONE poi aveva rinunciato alla ricusazione e la Corte di appello di Milano non si era pronunciata su di essa.

Con l'atto di appello si era eccepita la nullità della sentenza alla cui deliberazione aveva partecipato il Giudice ricusato, ma la Corte distrettuale ha disatteso il motivo di impugnazione, affermando che la rinuncia all'istanza di ricusazione è un negozio processuale ablativo e recettizio che estingue gli effetti della dichiarazione di ricusazione nel momento in cui perviene all'autorità giudiziaria.

In tal modo avrebbe reso una decisione erronea, ritenendo che il diritto ad essere giudicato da un giudice terzo sia disponibile, e ciò in violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Carta EDU, dai quali si trae che la terzietà del giudice non è un diritto dell'imputato bensì «una caratteristica del processo» non nella disponibilità delle parti.

Pertanto, la Corte di appello - investita della decisione sulla ricusazione ed edotta dalla ragione su cui si è fondata - avrebbe dovuto provvedere (se necessario, assumendo le opportune informazioni, come previsto dall'art. 41 cod. proc. pen.) rendendo una declaratoria di inammissibilità ovvero decidere nel merito sulla dichiarazione di ricusazione (trattandosi degli unici epiloghi contemplati dall'art. 41 cit.).In conclusione, la mancata astensione avrebbe inciso sulla capacità del Giudice e si sarebbe determinata una nullità di ordine generale, insanabile ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (come dovrebbe trarsi da Corte cost. n. 460 del 23/12/2005).

1.1.1. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata ed ha irritualmente mosso in questa sede censure all'ordinanza resa dalla Corte di appello di Milano sulla ricusazione illo tempore proposta dal BARONE (e poi oggetto di rinuncia).

Dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite si trae che il provvedimento emesso dal giudice ricusato è affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, giacché il vizio invocato dal ricorrente è una «nullità secundum eventum o condizionata» alla sopravvenuta definitività del provvedimento che dichiara fondata la ricusazione (Sez.

U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116 - 01; Sez.

U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249735).

Nel caso in esame non è in discussione che l'accoglimento della ricusazione non abbia avuto luogo.

E non può qui utilmente denunciarsi l'erroneità dell'ordinanza della Corte di appello, resa a seguito della rinuncia del BARONE alla ricusazione, che avrebbe dovuto essere ritualmente censurata con l'impugnazione tempestiva di tale provvedimento.

1.2. In secondo luogo, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità dell'udienza preliminare (segnatamente, quella celebrata dal G.u.p. del Tribunale di Milano).

Al riguardo, ha rappresentato che: - all'udienza del giorno 8 gennaio 2016 il difensore d'ufficio del BARONE non è comparso, senza alcuna giustificazione (tanto che il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'ordine degli avvocati) ed è stato nominato sostituto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], immediatamente reperibile, il quale era difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non evidenziava alcun conflitto; - il Tribunale ha disatteso la doglianza difensiva - che aveva eccepito la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen. e la conseguente nullità - ritenendo che essa fosse sanata, avendo avuto luogo alla presenza del difensore; - la Corte di appello ha condiviso la decisione del primo Giudice, rappresentando che dagli atti (in particolare dalla relazione ex art. 33 L.F.) la posizione di conflitto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il BARONE era solo potenziale e non era emersa un'inconciliabilità delle versioni offerte dai coimputati tale da determinare un contrasto radicale e insuperabile.

Tuttavia, ad avviso del difensore: la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato la propria statuizione su un precedente di legittimità relativo alla diversa ipotesi in cui l'imputato ha nominato un difensore di fiducia; dovrebbe attribuirsi rilievo all'incompatibilità anche solo potenziale (che il G.u.p., come affermato dalla Corte di appello, avrebbe potuto rilevare) soprattutto in una fase in cui le strategie difensive non si sono ancora connpiutamente delineate; e non meriterebbe condivisione l'affermazione secondo cui la nullità comunque si sarebbe sanata perché non eccepita dallo stesso difensore designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che - come esposto - non avrebbe invece dovuto assumere l'ufficio difensivo.

1.2.1. In parte qua il ricorso è manifestamente erroneo in diritto e generico.

Difatti, «l'incompatibilità che a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento» (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273766 - 01) e «non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro» (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310 - 01); tanto che «il difensore nominato nel corso del giudizio in sostituzione di altro incompatibile, ai sensi dell'art.106 cod. proc. pen., ha l'onere di dedurre l'effettivo e concreto pregiudizio difensivo che si sia eventualmente verificato ai danni del soggetto assistito dal difensore incompatibile, richiedendo, se del caso, i mezzi di prova atti a sanarlo, ciò perché la rilevata incompatibilità non determina alcun effetto di nullità automatica» (Sez. 5, n. 33132 del 19/04/2018, Quaranta, Rv. 273891 - 01).

Nel caso di specie la difesa non ha assunto l'effettiva inconciliabilità delle linee difensive del BARONE e del coimputato, facendo un riferimento del tutto generico a una loro potenziale incompatibilità in sede di udienza preliminare, allorché esse erano ancora in divenire.

1.3. Infine, la difesa ha censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha ravvisato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese della persone offese costituite parti civili, denunciata in quanto esse non sono state sentite ai sensi dell'art. 208 cod. proc. pen. bensì come testi.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello erroneamente non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 246 cod. proc. civ., assumendo che ai sensi dell'art. 193 cod. proc. pen. nel processo penale non operano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili (con le eccezioni contemplate dallo stesso articolo).

Difatti: - l'art. 193 cit. dovrebbe riferirsi a diverse ipotesi, come l'obbligo di provare determinati fatti solo con la prova scritta ovvero di contestare il contenuto di un atto pubblico con la querela di falso; - l'art. 246 cod. proc. civ. è legge dello Stato e ad esso deve farsi riferimento per individuare i soggetti che possono assumere la veste di testimone e quelli invece che tale veste non posso assumere perché portatori di un interesse;- d'altra parte, l'art. 208 cod. proc. pen. consente di esaminare tali soggetti (senza sottrarre prove al processo penale), valutandone però più approfonditamente la credibilità (considerato pure che nel caso di mendacio spesso essi potrebbero «fruire del disposto dell'art. 384» cod. pen.); - ad argomentare secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello, dovrebbe concludersi che anche l'imputato debba essere sentito come testimone; - l'art. 191 cod. proc. pen. non consente l'utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, così facendo riferimento a tutte le leggi; - ai sensi dell'art. 208 cod. proc. pen., la parte civile dovrebbe essere sentita come testimone soltanto quando nel processo vi siano posizioni in relazione alle quali non abbia un interesse proprio.

Pertanto, «le dichiarazioni delle persona offese tra le quali i curatori e i dipendenti dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili»; e dovrebbe, perciò, annullarsi la sentenza con rinvio.

1.3.1. Anche le allegazioni appena riportate sono manifestamente infondate.

La difesa ha inteso trarre le regole di escussione della persona offesa nel processo penale non dallo specifico corpo normativo che lo disciplina, ossia - com'è ovvio - il codice di rito penale, bensì alla luce dell'art. 246 cod. proc. civ., per l'appunto volto a disciplinare il procedimento civile.

E, sulla scorta di tale del tutto erronea prospettiva esegetica, ha finito col travisare il chiaro disposto dell'art. 208, comma 1, cod. proc. pen., che espressamente prevede l'esame quale «parte», qualora ne faccia richiesta o vi consenta, alla stregua delle altre parti private (l'imputato, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), anche della «parte civile che non debba essere esaminata come testimone», inciso quest'ultimo che la norma appena richiamata riferisce per l'appunto alla sola parte civile.

Il ricorrente, poi, non ha considerato che il codice di procedura penale, tra i soggetti incompatibili con l'ufficio di testimone (tra i quali pure sono annoverati il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: cfr. spec. art. 197, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) non contempla la parte civile.

Non vi è allora dubbio che - come usualmente avviene - la parte civile possa essere ritualmente esaminata quale teste, senza che occorra richiamare la copiosa giurisprudenza di questa Corte che, proprio in forza di tale presupposto, ha elaborato i criteri di apprezzamento delle dichiarazioni rese in tale veste (cfr. per tutte Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01).

Né occorre dilungarsi per osservare che l'asserto difensivo, secondo cui - a riprova dell'erroneità della conclusione secondo cui la parte civile potrebbe rendere testimonianza - dovrebbe allora affermarsi che anche l'imputato possa essere esaminato come testimone, trascura del tutto - oltre al disposto delle norme appena indicate - la peculiare disciplina dettata dal nostro ordinamento a tutela dell'imputato (così come alle persone imputate in un procedimento connesso, nei termini e secondo quanto previsto dagli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.) cui, a differenza del testimone, è garantito il diritto al silenzio e che non è obbligato a rispondere secondo verità (cfr. art. 209 cod. proc. pen., che non richiama l'art. 198, comma 1, cod. proc. pen.; in questa sede, non occorre dilungarsi in relazione alla disciplina del c.d. teste assistito).

È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, a fini probatori, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, richiesta in primo grado dall'imputato e cui il Pubblico ministero aveva consentito, ma non disposta dal Collegio poiché alcune delle parti si erano opposte.

Al riguardo, ha rappresentato che: - il Tribunale si sarebbe espresso sul punto in maniera scarna, affermando la necessità, al fine dell'acquisizione, del consenso di tutte le parti e richiamando Sez. 3, n. 13242 del 15/02/2008, Grujovic, Rv. 239709 - 01; - l'esegesi in discorso è soltanto una di quelle possibili, tanto che il Tribunale di Piacenza (con provvedimento del 21/02/2000) si è espresso sul punto in senso contrario; - la Corte di appello avrebbe condiviso la statuizione del Tribunale, rilevando che essa sarebbe conforme anche all'esigenza di evitare «la celebrazione di "riti diversi" all'interno di un unico dibattimento, con diverse valutazioni delle prove a secondo delle posizione degli imputati», così rendendo un'esegesi lesiva del principio del giusto processo e senza confrontarsi con le argomentazioni prospettate dalla difesa e che deporrebbero in senso contrario; peraltro, il giudizio di appello si è celebrato nei confronti del solo BARONE.

2.1. Il motivo in esame è del tutto generico, al punto da non consentire neppure di apprezzare l'interesse immediato, concreto e attuale (cfr. Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021 - dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01) del BARONE a formularlo: non sono stati, infatti, indicati in alcun modo gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero né in che termini essi, se acquisiti a fini di prova, avrebbero potuto determinare una decisione più favorevole per il ricorrente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata poiché avrebbe ritenuto che il disposto dell'art. 2639 cod. civ., relativo all'amministratore di fatto, trovi applicazione anche per i reati fallimentari.

La difesa ha dedotto che: - nella legge fallimentare non vi è alcun richiamo all'amministratore di fatto e l'art. 2639 cod. civ. attribuisce ad esso la responsabilità solo per i reati previsti dal titolo XI del libro V dello stesso codice; - l'esegesi della Corte di appello - che ha ritenuto che l'art. 2639 cit. sia applicabile anche ai reati fallimentari senza considerare tutte le argomentazioni difensive - fondata su quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, da Sez. 5, n. 36630 del 05/06/2003, Gori, Rv. 228308 - 01) non sarebbe condivisibile, dovendosi piuttosto ritenere che la norma in discorso, posta dalla novella del 2002 (più precisamente, dal d.

Igs. 11 aprile 2002, n. 61), fosse finalizzata a chiarire che gli amministratori di fatto rispondono dei reati previsti dal detto titolo XI e non anche dei reati fallimentari; - contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (nella sentenza richiamata dalla Corte di appello) sussisterebbero più ragioni per cui ritenere che, in caso di fallimento, l'amministratore di fatto (non equiparabile all'amministratore di diritto per il difetto dei poteri a quest'ultimo attribuiti in ragione del suo ruolo formale) possa eventualmente rispondere di un illecito penale diverso rispetto a reati fallimentari ovvero (qualora ne ricorrano i presupposti) possa rispondere in concorso dei reati fallimentari (che sono reati propri) oppure ancora dei reati previsti dal già citato titolo XI; - tale conclusione sarebbe «razionale», se si considera che l'amministratore di fatto non ha alcun potere rispetto alla dichiarazione di fallimento (che sarebbe un elemento costitutivo dei reati fallimentari), poiché non è legittimato a presentare reclamo avverso la sentenza che la rende.

Ne deriverebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione ai reati per cui il BARONE è stato ritenuto responsabile quale amministratore di fatto.

3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che dal disposto dell'art.2639 cod. civ. non può trarsi «che l'amministratore di fatto, così descritto dal legislatore, sia figura che possa sussistere unicamente in relazione alle disposizioni di cui al titolo undecimo del predetto codice» né che, a seguito dell'introduzione della norma in discorso (che, peraltro, ha descritto tale figura recependo l'elaborazione giurisprudenziale), «in tema di delitti di bancarotta, il soggetto attivo non possa più essere anche l'amministratore di fatto», in quanto «in tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili» (Sez. 5, n. 39535 del 20/06/2012, Antonucci, Rv. 253363 - 01; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01).

4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio della motivazione mediante la quale la Corte di appello ha affermato la falsità «delle firme apposte da Angelo [OSCURATO:SOCIETA] e Ivano PEREGO sui contratti di consulenza in atti dei quali non sono stati reperiti gli originali».

Il ricorrente ha rassegnato di aver dedotto con il gravame che, sulla base di tali contratti, il BARONE non avrebbe potuto essere qualificato come amministratore di fatto e che il reato di cui al capo 15, avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta preferenziale.

Ed ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che le firme in discorso siano state falsificate: - quanto alla firma del PEREGO, perché nel caso - che si è ritenuto ricorra - di riproduzione di essa apponendola in calce a un testo con un «copia e incolla», essa non avrebbe dovuto differire in alcun modo da quelle originale; quindi, solo la perfetta coincidenza tra le firme avrebbe giustificato il ragionamento della Corte di appello, che invece ha rilevato una differenza tra la firma de qua e quella (in effetti riferibile al PEREGO) che sarebbe stata impiegata per la contraffazione; - quanto alla firma di Angelo [OSCURATO:SOCIETA], perché la Corte di appello ne avrebbe affermato la falsità nonostante il perito dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia solo dato conto dell'impossibilità di verificare se essa sia stata apposta artificiosamente sulla copia del documento in discorso.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe argomentato su quanto addotto dal consulente della difesa.

4.1. Il motivo in esame è generico (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01).

In primo luogo, oltre al richiamo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo

15. della rubrica (giudicato in primo grado dal Tribunale di Lecco), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esso non indica puntualmente rispetto a quali delle rimanenti imprese per cui il BARONE è stato imputato pure quale amministratore di fatto si sia inteso muovere le dette censure (e dunque a quali delle rimanenti condotte inerisca, considerato che al ricorrente taluni reati sono stati ascritti dapprima quale amministratore di fatto, poi come liquidatore del medesimo ente).

Ma soprattutto - anche a ritenere che si sia inteso contestare in toto l'attribuzione all'imputato della detta qualità - il ricorso ha richiamato solo parte della più ampia argomentazione spesa dalla sentenza impugnata al riguardo: invero, la Corte di appello ha qualificato il BARONE amministratore di fatto facendo riferimento non soltanto alla falsità delle sottoscrizioni in discorso, bensì richiamando (cfr. p. 37 ss. della sentenza impugnata) un coacervo di elementi (quali le missive inviate dal ricorrente ad avvocati e fornitori, le deposizioni in atti, i dati esposti nella relazione del curatore Michele BANA) con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo.

Peraltro, quanto al delitto di cui al capo 15, la condotta ivi in contestazione fa riferimento a condotte che si collocano nell'anno 2009, ossia a condotte ascritte al BARONE allorché aveva già assunto la carica di liquidatore.

5. Con il quinto motivo, inerente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 152/1991, il ricorrente ha assunto che la Corte di appello avrebbe richiamato i principi da ultimo posti dalle Sezioni Unite in relazione ad essa, qui ritenuta nella sua forma soggettiva (cfr. Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01); ma non ne avrebbe tenuto conto, non avendo individuato la prova del dolo specifico né evidenziato l'effettiva possibilità che la condotta attribuita al BARONE (ossia i reati a lui contestati) si iscrivesse nelle possibili utilità, anche non essenziali, funzionali al raggiungimento dello scopo del sodalizio in discorso.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata a una lunga disamina di elementi oggettivi (individuando l'associazione agevolata, esaminando i rapporti tra i protagonisti delle vicenda, compreso il BARONE, focalizzando l'attenzione su testimonianze dalle quali si evincerebbe che l'imputato ha consentito l'assunzione di alcuni soggetti che farebbero parte dell'associazione), ritenendo la coscienza del BARONE delle «caratteristiche di tali rapporti» e «dell'appartenenza dei soggetti» de quibus all'associazione, senza tuttavia individuare la volizione da parte sua, ossia «il suo finalizzare l'azione a quel risultato» o «quanto meno, anche a quel risultato», di fatto «trasformando il dolo da specifico in generico», concentrandosi su condotte diverse da quelle oggetto del giudizio, non ponendo i reati contestati in relazione all'aggravante e non indicando «in cosa avrebbe potuto consistere l'agevolazione eventualmente anche non realizzatasi».

Dunque, la motivazione sarebbe del tutto apparente.

Infine, nei capi di imputazione l'aggravante non sarebbe stata contestata in fatto - poiché non è stato specificato in cosa avrebbe dovuto consistere l'agevolazione - e non sarebbe neppure stata precisata dai Giudici di merito.

5.1. Deve, logicamente, aversi riguardo anzitutto al dedotto difetto di contestazione della circostanza in discorso.

La questione attiene unicamente ai delitti (per cui l'imputato ha riportato condanna) per i quali, in primo grado, è stato giudicato dal Tribunale di Lecco. 5.1.1.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato in più occasioni, e il Collegio intende dare continuità a tale condivisibile orientamento, che ai fini della contestazione di una circostanza aggravante: - non è necessaria una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e dunque sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242027 - 01); - difatti, «è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01; Sez.

U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, che distingue tale ipotesi dall'ipotesi - che qui non rileva - in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi; - «siffatta soluzione è coerente con una consolidata tradizione giurisprudenziale, che ricostruisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza, non in termini formalistici, legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa» (Sez. 5, n. 23609/2018, cit., che dà compiutamente conto della conformità di tale esegesi, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, all'art. 6, § 3 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo).5.1.2.

Nel caso in esame, in relazione ai delitti sopra richiamati, la circostanza aggravante in discorso è stata contestata con l'espressa indicazione della norma che la prevede (ossia l'art. 7 cit., il cui testo è ora trasfuso nell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.) e con la presente descrizione in fatto: «per aver, con la condotta di cui al presente [...] capo, volta a conseguire per se e per gli altri sodali vantaggi ingiusti, agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni in Milano province limitrofe e costituiti da numeri locali, di 15 individuati, coordinata da un orfano denominato "la Lombardia"».

Ad avviso del Collegio, l'espressa menzione della norma violata e la contestazione, nei termini predetti, dell'agevolazione - in mancanza di riferimenti alla commissione dei fatti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis cod. pen. (ossia all'aggravante di natura oggettiva prevista dallo stesso art. 7 cit.: cfr. Sez.

U, n. 8545/2020, cit.) - consente di ritenere che sia stata contestata in maniera chiara la circostanza aggravante di aver agito «al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», quantunque nelle imputazioni l'agevolazione non sia stata indicata come un fine da realizzare - che è il quid della circostanza in parola («di natura soggettiva, inerent[e] al motivo a delinquere», che «esige [...] che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa»; «quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi », senza che occorra «che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo»: cfr. Sez.

U, n. 8545/2020, cit.) - bensì come un obiettivo in effetti realizzato, che per vero integra una contestazione perfino più ampia rispetto alla sola direzione finalistica perseguita dall'agente.

Tanto che il ricorrente si è compiutamente difeso sul punto, come si trae con evidenza dall'atto con il quale ha interposto appello avverso la sentenza di Tribunale di Lecco (cfr. spec. p. 36 s.), così come in questa sede (cfr. oltre al motivo di ricorso in esame, il motivo nuovo).

5.2. Le rimanenti censure sono del tutto destituite di fondamento e prive di specificità.

La sentenza impugnata ha ravvisato i presupposti della circostanza aggravante de qua, disattendendo l'appello, dando conto della relazione criminale tra il BARONE ed esponenti dell'ndrangheta o che, comunque, operavano nel suo interesse (quali Salvatore STRANGIO e Andra PAVONE) e del ruolo svolto dall'imputato per il perseguimento degli interessi del sodalizio per il tramite delle società a lui riferibili, traendo sia da quanto già accertato con sentenza irrevocabile in altro procedimento nonché degli ulteriori elementi in atti (cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.), e in particolare dal tenore delle conversazioni intercettate (intrattenute pure dal BARONE) e dalle deposizioni testimoniali, che l'attività del BARONE, per nulla occasionale, si è inserita nel disegno criminale della societas scelerum.

Con tale complessivo compendio argomentativo il motivo in esame non si è confrontato.

6. Con la propria memoria la difesa ha addotto:- argomentazioni a sostegno di quanto rassegnato con il primo motivo di ricorso in particolare, ribadendo quanto dedotto a proposito: • dell'incompatibilità del Presidente del Collegio del Tribunale di Lecco e della nullità denunciata in ragione di essa; • e dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese delle persone offese, sollecitando questa Corte a «sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 c.p.p nella parte in cui non prevede che alla parte civile non vengano rivolti avvertimenti analoghi a quelli dei commi 3 e 3bis dell'art. 64 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 111 e 24 Cost.»; - argomentazioni a sostegno del quinto motivo di ricorso in relazione all'aggravante di cui all'ad 7 d.I.152/91 oggi 416-bis.1 c.p., segnatamente riportando quanto esposto dalla sentenza impugnata sul punto, rimarcando come non sia stata evidenziata la partecipazione del BARONE ad alcuna delle attività «sintomatiche» del gruppo mafioso né che egli avesse contezza di quanto posto in essere dai suo appartenenti (anzitutto dal PAVONE), negando portata dimostrativa agli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata (quali l'assunzione di Salvatore STRANGIO, la contrarietà del BARONE rispetto ad intromissione nella gestione di Angelo [OSCURATO:SOCIETA], il rapporto dell'imputato con CAPAROTTA) rispetto alla finalità dell'agire del BARONE ed assumendo che la motivazione sia lacunosa; - nonché un motivo nuovo, con il quale ha assunto che il BARONE avrebbe agito in stato di necessità, poiché - conne esposto nella stessa sentenza impugnata - egli ha subito minacce da parte dei membri del sodalizio mafioso che avrebbero dovuto essere valutate: • sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo che è il quid dell'aggravante appena menzionata (potendo presumersi che l'attività svolta dall'imputato non avesse lo scopo di agevolare l'associazione ma quello di evitare il pericolo per sé stesso e i familiari derivante dalle possibili e probabili ritorsioni) • nonché come elemento capace di consentire l'applicazione della scriminante dello stato di necessità con riferimento alla ritenuta aggravante.

6.1. In ordine a tali prospettazioni, basti rilevare che esse sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità dei motivi originariamente dedotti (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01); e soggiungere che, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che alla parte civile non vengano rivolti avvertimenti analoghi a quelli previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. (non venendo il rilievo, per vero, il connnna 3 -bis pure richiamato dalla difesa, norma che pone la sanzione di inutilizzabilità nel caso di mancata osservanza del disposto del comnna 3) - sarebbe nella specie irrilevante, poiché non è in contestazione che nel presente procedimento che si è dato corso, per quel che qui importa, ad esame testimoniale e non ha avuto l'esame della parte civile previsto dall'art. 208 cit.

Il che esime da ogni altra considerazione.7.

Fermo quanto appena ritenuto, la sentenza deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate all'imputato per la durata fissa di dieci anni (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale di Lecco, anteriore alla sentenza costituzionale di cui si dirà appena oltre e in parte qua confermata da quella di secondo grado senza argomentare sul punto). [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; ed il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica con efficacia anche nel presente processo (artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3,

I. n. 87/1953).

Pertanto, pur in mancanza di uno specifico motivo di ricorso, occorre «una rimodulazione della durata» delle dette pene accessorie «che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01); si impone allora, come anticipato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; e quindi, occorrendo compiere «valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà [...] compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte» (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; cfr. pure Sez. 5, n. 17614/2020, cit).

8. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] uditi il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, e per il ricorrente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 (dep. il 19 maggio 2021) la Corte di appello di Milano, in riforma della pronuncia in data 10 ottobre 2017 del Tribunale di Lecco (appellata da Giovanni BARONE e del Procuratore generale distrettuale) e della pronuncia in data 19 febbraio 2019 del Tribunale di Milano (appellata dal BARONE), ha ritenuto la continuazione tra i reati giudicati con i medesimi provvedimenti di primo grado e, stimato più grave il delitto aggravato di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 20 della citata decisione del Tribunale di Lecco, ha rideterminato in complessivi anni nove e mesi sei la durata della reclusione inflitta all'imputato, revocato le pene accessorie a lui irrogate dal Tribunale di Milano e confermato nel resto le decisioni gravate, ivi compresa l'irrogazione delle pene accessorie fallimentari per la durata di dieci anni disposta dal Tribunale di Lecco. La Corte territoriale ha, altresì, condannato il BARONE a rifondere alle parti civili le spese di rappresentanza in difesa del grado di appello. Più in particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile, quale amministratore di fatto e liquidatore: - della fallita [OSCURATO:SOCIETA]., dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione, ricorso abusivo al credito, bancarotta fraudolenta preferenziale, bancarotta fraudolenta documentale, con le aggravanti in contestazione; - della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta fraudolenta per distrazione, bancarotta fraudolenta preferenziale, con le aggravanti in contestazione; - della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con le aggravanti in contestazione; - della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, con le aggravanti in contestazione; nonché, quale liquidatore della fallita [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. 2. Avverso la decisione di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando cinque motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale nonché l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.), in ragione del difetto di capacità del Tribunale di Lecco, dell'assistenza dell'imputato innanzi al G.u.p. di Milano da parte di un difensore incompatibile e dell'escussione delle persone offese costituite parte civile nelle forme della testimonianza. 2.2. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc. pen.), a cagione della mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, a fini probatori, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. 2.3. Con il terzo motivo sono state prospettate la violazione della legge penale e la mancanza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc. pen.), in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto - in violazione dell'art. 1 cod. pen. - che l'art. 2639 cod. civ. trovi applicazione anche per i reati fallimentari. 2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod proc. pen.), in relazione alla ritenuta falsità «delle firme apposte da Angelo [OSCURATO:SOCIETA] e Ivano PEREGO», rilevanti al fine della qualificazione dell'imputato come amministratore di fatto. 2.5. Con il quinto motivo sono state prospettate la violazione delle legge penale, la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibiltà o decadenza, in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152/1991 (oggi prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen.). 3. La difesa dell'imputato ha presentato memoria contenente: - argomentazioni a sostegno di quanto rassegnato con il primo motivo e con il quinto motivo di ricorso; - nonché un motivo nuovo, con il quale ha assunto che il BARONE avrebbe agito in stato di necessità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Tuttavia, la sentenza impugnata deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. 1. Con il primo motivo sono state prospettate più censure. 1.1. In primo luogo, il ricorrente ha esposto che il Presidente del Collegio del Tribunale di Lecco, dott. [OSCURATO:PERSONA], si era già pronunciato in altro procedimento su «elementi di fatto costitutivi della fattispecie» oggetto del giudizio (in particolare, ritenendo che il BARONE partecipasse di fatto all'amministrazione delle società del gruppo PEREGO), tanto che era stato ricusato; il BARONE poi aveva rinunciato alla ricusazione e la Corte di appello di Milano non si era pronunciata su di essa. Con l'atto di appello si era eccepita la nullità della sentenza alla cui deliberazione aveva partecipato il Giudice ricusato, ma la Corte distrettuale ha disatteso il motivo di impugnazione, affermando che la rinuncia all'istanza di ricusazione è un negozio processuale ablativo e recettizio che estingue gli effetti della dichiarazione di ricusazione nel momento in cui perviene all'autorità giudiziaria. In tal modo avrebbe reso una decisione erronea, ritenendo che il diritto ad essere giudicato da un giudice terzo sia disponibile, e ciò in violazione degli artt. 111 Cost. e 6 Carta EDU, dai quali si trae che la terzietà del giudice non è un diritto dell'imputato bensì «una caratteristica del processo» non nella disponibilità delle parti. Pertanto, la Corte di appello - investita della decisione sulla ricusazione ed edotta dalla ragione su cui si è fondata - avrebbe dovuto provvedere (se necessario, assumendo le opportune informazioni, come previsto dall'art. 41 cod. proc. pen.) rendendo una declaratoria di inammissibilità ovvero decidere nel merito sulla dichiarazione di ricusazione (trattandosi degli unici epiloghi contemplati dall'art. 41 cit.).In conclusione, la mancata astensione avrebbe inciso sulla capacità del Giudice e si sarebbe determinata una nullità di ordine generale, insanabile ex art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (come dovrebbe trarsi da Corte cost. n. 460 del 23/12/2005). 1.1.1. La prospettazione difensiva è manifestamente infondata ed ha irritualmente mosso in questa sede censure all'ordinanza resa dalla Corte di appello di Milano sulla ricusazione illo tempore proposta dal BARONE (e poi oggetto di rinuncia). Dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite si trae che il provvedimento emesso dal giudice ricusato è affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, giacché il vizio invocato dal ricorrente è una «nullità secundum eventum o condizionata» alla sopravvenuta definitività del provvedimento che dichiara fondata la ricusazione (Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino, Rv. 280116 - 01; Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249735). Nel caso in esame non è in discussione che l'accoglimento della ricusazione non abbia avuto luogo. E non può qui utilmente denunciarsi l'erroneità dell'ordinanza della Corte di appello, resa a seguito della rinuncia del BARONE alla ricusazione, che avrebbe dovuto essere ritualmente censurata con l'impugnazione tempestiva di tale provvedimento. 1.2. In secondo luogo, il ricorrente ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso la nullità dell'udienza preliminare (segnatamente, quella celebrata dal G.u.p. del Tribunale di Milano). Al riguardo, ha rappresentato che: - all'udienza del giorno 8 gennaio 2016 il difensore d'ufficio del BARONE non è comparso, senza alcuna giustificazione (tanto che il Giudice ha disposto la trasmissione degli atti al Consiglio dell'ordine degli avvocati) ed è stato nominato sostituto l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], immediatamente reperibile, il quale era difensore del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e non evidenziava alcun conflitto; - il Tribunale ha disatteso la doglianza difensiva - che aveva eccepito la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen. e la conseguente nullità - ritenendo che essa fosse sanata, avendo avuto luogo alla presenza del difensore; - la Corte di appello ha condiviso la decisione del primo Giudice, rappresentando che dagli atti (in particolare dalla relazione ex art. 33 L.F.) la posizione di conflitto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il BARONE era solo potenziale e non era emersa un'inconciliabilità delle versioni offerte dai coimputati tale da determinare un contrasto radicale e insuperabile. Tuttavia, ad avviso del difensore: la Corte di merito avrebbe erroneamente fondato la propria statuizione su un precedente di legittimità relativo alla diversa ipotesi in cui l'imputato ha nominato un difensore di fiducia; dovrebbe attribuirsi rilievo all'incompatibilità anche solo potenziale (che il G.u.p., come affermato dalla Corte di appello, avrebbe potuto rilevare) soprattutto in una fase in cui le strategie difensive non si sono ancora connpiutamente delineate; e non meriterebbe condivisione l'affermazione secondo cui la nullità comunque si sarebbe sanata perché non eccepita dallo stesso difensore designato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. che - come esposto - non avrebbe invece dovuto assumere l'ufficio difensivo. 1.2.1. In parte qua il ricorso è manifestamente erroneo in diritto e generico. Difatti, «l'incompatibilità che a norma dell'art. 106, comma 1, cod. proc. pen., vieta l'affidamento della difesa di più imputati a un unico difensore, è causa di nullità della decisione soltanto se il contrasto di interessi tra coimputati è effettivo, concreto ed attuale, nel senso, cioè, che sussiste un conflitto che rende impossibile la proposizione di tesi difensive tra loro logicamente conciliabili, implica una posizione processuale che rende concretamente inefficiente e improduttiva la comune difesa ed è riscontrabile in relazione a specifici atti del procedimento» (Sez. 5, n. 39449 del 17/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273766 - 01) e «non è sufficiente a integrare l'incompatibilità del difensore la diversità di posizioni giuridiche o di linee di difesa tra più imputati, ma occorre che la versione difensiva di uno di essi sia assolutamente inconciliabile con la versione fornita dagli altri assistiti, così da determinare un contrasto radicale e insuperabile, tale da rendere impossibile, per il difensore, sostenere tesi logicamente inconciliabili tra loro» (Sez. 2, n. 10757 del 18/01/2017, H., Rv. 269310 - 01); tanto che «il difensore nominato nel corso del giudizio in sostituzione di altro incompatibile, ai sensi dell'art.106 cod. proc. pen., ha l'onere di dedurre l'effettivo e concreto pregiudizio difensivo che si sia eventualmente verificato ai danni del soggetto assistito dal difensore incompatibile, richiedendo, se del caso, i mezzi di prova atti a sanarlo, ciò perché la rilevata incompatibilità non determina alcun effetto di nullità automatica» (Sez. 5, n. 33132 del 19/04/2018, Quaranta, Rv. 273891 - 01). Nel caso di specie la difesa non ha assunto l'effettiva inconciliabilità delle linee difensive del BARONE e del coimputato, facendo un riferimento del tutto generico a una loro potenziale incompatibilità in sede di udienza preliminare, allorché esse erano ancora in divenire. 1.3. Infine, la difesa ha censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui non ha ravvisato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese della persone offese costituite parti civili, denunciata in quanto esse non sono state sentite ai sensi dell'art. 208 cod. proc. pen. bensì come testi. Ad avviso del ricorrente, la Corte di appello erroneamente non avrebbe tenuto conto del disposto dell'art. 246 cod. proc. civ., assumendo che ai sensi dell'art. 193 cod. proc. pen. nel processo penale non operano i limiti di prova stabiliti dalle leggi civili (con le eccezioni contemplate dallo stesso articolo). Difatti: - l'art. 193 cit. dovrebbe riferirsi a diverse ipotesi, come l'obbligo di provare determinati fatti solo con la prova scritta ovvero di contestare il contenuto di un atto pubblico con la querela di falso; - l'art. 246 cod. proc. civ. è legge dello Stato e ad esso deve farsi riferimento per individuare i soggetti che possono assumere la veste di testimone e quelli invece che tale veste non posso assumere perché portatori di un interesse;- d'altra parte, l'art. 208 cod. proc. pen. consente di esaminare tali soggetti (senza sottrarre prove al processo penale), valutandone però più approfonditamente la credibilità (considerato pure che nel caso di mendacio spesso essi potrebbero «fruire del disposto dell'art. 384» cod. pen.); - ad argomentare secondo quanto ritenuto dalla Corte di appello, dovrebbe concludersi che anche l'imputato debba essere sentito come testimone; - l'art. 191 cod. proc. pen. non consente l'utilizzazione delle prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, così facendo riferimento a tutte le leggi; - ai sensi dell'art. 208 cod. proc. pen., la parte civile dovrebbe essere sentita come testimone soltanto quando nel processo vi siano posizioni in relazione alle quali non abbia un interesse proprio. Pertanto, «le dichiarazioni delle persona offese tra le quali i curatori e i dipendenti dovrebbero essere dichiarate inutilizzabili»; e dovrebbe, perciò, annullarsi la sentenza con rinvio. 1.3.1. Anche le allegazioni appena riportate sono manifestamente infondate. La difesa ha inteso trarre le regole di escussione della persona offesa nel processo penale non dallo specifico corpo normativo che lo disciplina, ossia - com'è ovvio - il codice di rito penale, bensì alla luce dell'art. 246 cod. proc. civ., per l'appunto volto a disciplinare il procedimento civile. E, sulla scorta di tale del tutto erronea prospettiva esegetica, ha finito col travisare il chiaro disposto dell'art. 208, comma 1, cod. proc. pen., che espressamente prevede l'esame quale «parte», qualora ne faccia richiesta o vi consenta, alla stregua delle altre parti private (l'imputato, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria), anche della «parte civile che non debba essere esaminata come testimone», inciso quest'ultimo che la norma appena richiamata riferisce per l'appunto alla sola parte civile. Il ricorrente, poi, non ha considerato che il codice di procedura penale, tra i soggetti incompatibili con l'ufficio di testimone (tra i quali pure sono annoverati il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: cfr. spec. art. 197, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.) non contempla la parte civile. Non vi è allora dubbio che - come usualmente avviene - la parte civile possa essere ritualmente esaminata quale teste, senza che occorra richiamare la copiosa giurisprudenza di questa Corte che, proprio in forza di tale presupposto, ha elaborato i criteri di apprezzamento delle dichiarazioni rese in tale veste (cfr. per tutte Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). Né occorre dilungarsi per osservare che l'asserto difensivo, secondo cui - a riprova dell'erroneità della conclusione secondo cui la parte civile potrebbe rendere testimonianza - dovrebbe allora affermarsi che anche l'imputato possa essere esaminato come testimone, trascura del tutto - oltre al disposto delle norme appena indicate - la peculiare disciplina dettata dal nostro ordinamento a tutela dell'imputato (così come alle persone imputate in un procedimento connesso, nei termini e secondo quanto previsto dagli artt. 197, 197-bis e 210 cod. proc. pen.) cui, a differenza del testimone, è garantito il diritto al silenzio e che non è obbligato a rispondere secondo verità (cfr. art. 209 cod. proc. pen., che non richiama l'art. 198, comma 1, cod. proc. pen.; in questa sede, non occorre dilungarsi in relazione alla disciplina del c.d. teste assistito). È, allora, superflua ogni ulteriore considerazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente si è doluto della mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento, a fini probatori, di tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, richiesta in primo grado dall'imputato e cui il Pubblico ministero aveva consentito, ma non disposta dal Collegio poiché alcune delle parti si erano opposte. Al riguardo, ha rappresentato che: - il Tribunale si sarebbe espresso sul punto in maniera scarna, affermando la necessità, al fine dell'acquisizione, del consenso di tutte le parti e richiamando Sez. 3, n. 13242 del 15/02/2008, Grujovic, Rv. 239709 - 01; - l'esegesi in discorso è soltanto una di quelle possibili, tanto che il Tribunale di Piacenza (con provvedimento del 21/02/2000) si è espresso sul punto in senso contrario; - la Corte di appello avrebbe condiviso la statuizione del Tribunale, rilevando che essa sarebbe conforme anche all'esigenza di evitare «la celebrazione di "riti diversi" all'interno di un unico dibattimento, con diverse valutazioni delle prove a secondo delle posizione degli imputati», così rendendo un'esegesi lesiva del principio del giusto processo e senza confrontarsi con le argomentazioni prospettate dalla difesa e che deporrebbero in senso contrario; peraltro, il giudizio di appello si è celebrato nei confronti del solo BARONE. 2.1. Il motivo in esame è del tutto generico, al punto da non consentire neppure di apprezzare l'interesse immediato, concreto e attuale (cfr. Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021 - dep. 2022, Migliore, Rv. 282542 - 01) del BARONE a formularlo: non sono stati, infatti, indicati in alcun modo gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero né in che termini essi, se acquisiti a fini di prova, avrebbero potuto determinare una decisione più favorevole per il ricorrente. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata poiché avrebbe ritenuto che il disposto dell'art. 2639 cod. civ., relativo all'amministratore di fatto, trovi applicazione anche per i reati fallimentari. La difesa ha dedotto che: - nella legge fallimentare non vi è alcun richiamo all'amministratore di fatto e l'art. 2639 cod. civ. attribuisce ad esso la responsabilità solo per i reati previsti dal titolo XI del libro V dello stesso codice; - l'esegesi della Corte di appello - che ha ritenuto che l'art. 2639 cit. sia applicabile anche ai reati fallimentari senza considerare tutte le argomentazioni difensive - fondata su quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, da Sez. 5, n. 36630 del 05/06/2003, Gori, Rv. 228308 - 01) non sarebbe condivisibile, dovendosi piuttosto ritenere che la norma in discorso, posta dalla novella del 2002 (più precisamente, dal d. Igs. 11 aprile 2002, n. 61), fosse finalizzata a chiarire che gli amministratori di fatto rispondono dei reati previsti dal detto titolo XI e non anche dei reati fallimentari; - contrariamente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (nella sentenza richiamata dalla Corte di appello) sussisterebbero più ragioni per cui ritenere che, in caso di fallimento, l'amministratore di fatto (non equiparabile all'amministratore di diritto per il difetto dei poteri a quest'ultimo attribuiti in ragione del suo ruolo formale) possa eventualmente rispondere di un illecito penale diverso rispetto a reati fallimentari ovvero (qualora ne ricorrano i presupposti) possa rispondere in concorso dei reati fallimentari (che sono reati propri) oppure ancora dei reati previsti dal già citato titolo XI; - tale conclusione sarebbe «razionale», se si considera che l'amministratore di fatto non ha alcun potere rispetto alla dichiarazione di fallimento (che sarebbe un elemento costitutivo dei reati fallimentari), poiché non è legittimato a presentare reclamo avverso la sentenza che la rende. Ne deriverebbe l'annullamento senza rinvio della sentenza in relazione ai reati per cui il BARONE è stato ritenuto responsabile quale amministratore di fatto. 3.1. Il motivo in esame è manifestamente infondato. La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ritenere che dal disposto dell'art.2639 cod. civ. non può trarsi «che l'amministratore di fatto, così descritto dal legislatore, sia figura che possa sussistere unicamente in relazione alle disposizioni di cui al titolo undecimo del predetto codice» né che, a seguito dell'introduzione della norma in discorso (che, peraltro, ha descritto tale figura recependo l'elaborazione giurisprudenziale), «in tema di delitti di bancarotta, il soggetto attivo non possa più essere anche l'amministratore di fatto», in quanto «in tema di reati fallimentari, l'amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili» (Sez. 5, n. 39535 del 20/06/2012, Antonucci, Rv. 253363 - 01; Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 12912 del 06/02/2020, Pauselli, Rv. 279040 - 01). 4. Con il quarto motivo è stato prospettato il vizio della motivazione mediante la quale la Corte di appello ha affermato la falsità «delle firme apposte da Angelo [OSCURATO:SOCIETA] e Ivano PEREGO sui contratti di consulenza in atti dei quali non sono stati reperiti gli originali». Il ricorrente ha rassegnato di aver dedotto con il gravame che, sulla base di tali contratti, il BARONE non avrebbe potuto essere qualificato come amministratore di fatto e che il reato di cui al capo 15, avrebbe dovuto essere qualificato come bancarotta preferenziale. Ed ha denunciato la manifesta illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto che le firme in discorso siano state falsificate: - quanto alla firma del PEREGO, perché nel caso - che si è ritenuto ricorra - di riproduzione di essa apponendola in calce a un testo con un «copia e incolla», essa non avrebbe dovuto differire in alcun modo da quelle originale; quindi, solo la perfetta coincidenza tra le firme avrebbe giustificato il ragionamento della Corte di appello, che invece ha rilevato una differenza tra la firma de qua e quella (in effetti riferibile al PEREGO) che sarebbe stata impiegata per la contraffazione; - quanto alla firma di Angelo [OSCURATO:SOCIETA], perché la Corte di appello ne avrebbe affermato la falsità nonostante il perito dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] abbia solo dato conto dell'impossibilità di verificare se essa sia stata apposta artificiosamente sulla copia del documento in discorso. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe argomentato su quanto addotto dal consulente della difesa. 4.1. Il motivo in esame è generico (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). In primo luogo, oltre al richiamo all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione di cui al capo 15. della rubrica (giudicato in primo grado dal Tribunale di Lecco), relativo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., esso non indica puntualmente rispetto a quali delle rimanenti imprese per cui il BARONE è stato imputato pure quale amministratore di fatto si sia inteso muovere le dette censure (e dunque a quali delle rimanenti condotte inerisca, considerato che al ricorrente taluni reati sono stati ascritti dapprima quale amministratore di fatto, poi come liquidatore del medesimo ente). Ma soprattutto - anche a ritenere che si sia inteso contestare in toto l'attribuzione all'imputato della detta qualità - il ricorso ha richiamato solo parte della più ampia argomentazione spesa dalla sentenza impugnata al riguardo: invero, la Corte di appello ha qualificato il BARONE amministratore di fatto facendo riferimento non soltanto alla falsità delle sottoscrizioni in discorso, bensì richiamando (cfr. p. 37 ss. della sentenza impugnata) un coacervo di elementi (quali le missive inviate dal ricorrente ad avvocati e fornitori, le deposizioni in atti, i dati esposti nella relazione del curatore Michele BANA) con i quali il ricorso non si confronta in alcun modo. Peraltro, quanto al delitto di cui al capo 15, la condotta ivi in contestazione fa riferimento a condotte che si collocano nell'anno 2009, ossia a condotte ascritte al BARONE allorché aveva già assunto la carica di liquidatore. 5. Con il quinto motivo, inerente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl. 152/1991, il ricorrente ha assunto che la Corte di appello avrebbe richiamato i principi da ultimo posti dalle Sezioni Unite in relazione ad essa, qui ritenuta nella sua forma soggettiva (cfr. Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 - dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01); ma non ne avrebbe tenuto conto, non avendo individuato la prova del dolo specifico né evidenziato l'effettiva possibilità che la condotta attribuita al BARONE (ossia i reati a lui contestati) si iscrivesse nelle possibili utilità, anche non essenziali, funzionali al raggiungimento dello scopo del sodalizio in discorso. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a una lunga disamina di elementi oggettivi (individuando l'associazione agevolata, esaminando i rapporti tra i protagonisti delle vicenda, compreso il BARONE, focalizzando l'attenzione su testimonianze dalle quali si evincerebbe che l'imputato ha consentito l'assunzione di alcuni soggetti che farebbero parte dell'associazione), ritenendo la coscienza del BARONE delle «caratteristiche di tali rapporti» e «dell'appartenenza dei soggetti» de quibus all'associazione, senza tuttavia individuare la volizione da parte sua, ossia «il suo finalizzare l'azione a quel risultato» o «quanto meno, anche a quel risultato», di fatto «trasformando il dolo da specifico in generico», concentrandosi su condotte diverse da quelle oggetto del giudizio, non ponendo i reati contestati in relazione all'aggravante e non indicando «in cosa avrebbe potuto consistere l'agevolazione eventualmente anche non realizzatasi». Dunque, la motivazione sarebbe del tutto apparente. Infine, nei capi di imputazione l'aggravante non sarebbe stata contestata in fatto - poiché non è stato specificato in cosa avrebbe dovuto consistere l'agevolazione - e non sarebbe neppure stata precisata dai Giudici di merito. 5.1. Deve, logicamente, aversi riguardo anzitutto al dedotto difetto di contestazione della circostanza in discorso. La questione attiene unicamente ai delitti (per cui l'imputato ha riportato condanna) per i quali, in primo grado, è stato giudicato dal Tribunale di Lecco. 5.1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato in più occasioni, e il Collegio intende dare continuità a tale condivisibile orientamento, che ai fini della contestazione di una circostanza aggravante: - non è necessaria una formula specifica espressa con enunciazione letterale, né la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi che la integrano e dunque sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01, Sez. 5, n. 38588 del 16/09/2008, [OSCURATO:PERSONA]. 242027 - 01); - difatti, «è ammissibile la c.d. contestazione in fatto quando vengano valorizzati comportamenti individuati nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o ad oggetti determinati nelle loro caratteristiche, idonei a riportare nell'imputazione tutti gli elementi costitutivi della fattispecie aggravatrice, rendendo così possibile l'adeguato esercizio del diritto di difesa» (Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, dep. 2020, Saracino, Rv. 279335 - 01; Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 - 01, che distingue tale ipotesi dall'ipotesi - che qui non rileva - in cui gli elementi costitutivi di una circostanza aggravante siano caratterizzati da profili valutativi; - «siffatta soluzione è coerente con una consolidata tradizione giurisprudenziale, che ricostruisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza, non in termini formalistici, legati all'adozione di formule sacramentali, ma alla luce della fondamentale garanzia difensiva del contraddittorio, che presuppone la chiara enunciazione dell'accusa» (Sez. 5, n. 23609/2018, cit., che dà compiutamente conto della conformità di tale esegesi, anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, all'art. 6, § 3 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte di Strasburgo).5.1.2. Nel caso in esame, in relazione ai delitti sopra richiamati, la circostanza aggravante in discorso è stata contestata con l'espressa indicazione della norma che la prevede (ossia l'art. 7 cit., il cui testo è ora trasfuso nell'art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.) e con la presente descrizione in fatto: «per aver, con la condotta di cui al presente [...] capo, volta a conseguire per se e per gli altri sodali vantaggi ingiusti, agevolato l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante da anni in Milano province limitrofe e costituiti da numeri locali, di 15 individuati, coordinata da un orfano denominato "la Lombardia"». Ad avviso del Collegio, l'espressa menzione della norma violata e la contestazione, nei termini predetti, dell'agevolazione - in mancanza di riferimenti alla commissione dei fatti avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis cod. pen. (ossia all'aggravante di natura oggettiva prevista dallo stesso art. 7 cit.: cfr. Sez. U, n. 8545/2020, cit.) - consente di ritenere che sia stata contestata in maniera chiara la circostanza aggravante di aver agito «al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo», quantunque nelle imputazioni l'agevolazione non sia stata indicata come un fine da realizzare - che è il quid della circostanza in parola («di natura soggettiva, inerent[e] al motivo a delinquere», che «esige [...] che l'agente deliberi l'attività illecita nella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa»; «quel che innegabilmente la disposizione richiede, per consentire l'applicazione dell'aggravante, è la presenza del dolo specifico o intenzionale in uno dei partecipi », senza che occorra «che il fine rappresentato sia poi nel concreto raggiunto, pur essendo presenti tutti gli elementi di fatto, astrattamente idonei a tale scopo»: cfr. Sez. U, n. 8545/2020, cit.) - bensì come un obiettivo in effetti realizzato, che per vero integra una contestazione perfino più ampia rispetto alla sola direzione finalistica perseguita dall'agente. Tanto che il ricorrente si è compiutamente difeso sul punto, come si trae con evidenza dall'atto con il quale ha interposto appello avverso la sentenza di Tribunale di Lecco (cfr. spec. p. 36 s.), così come in questa sede (cfr. oltre al motivo di ricorso in esame, il motivo nuovo). 5.2. Le rimanenti censure sono del tutto destituite di fondamento e prive di specificità. La sentenza impugnata ha ravvisato i presupposti della circostanza aggravante de qua, disattendendo l'appello, dando conto della relazione criminale tra il BARONE ed esponenti dell'ndrangheta o che, comunque, operavano nel suo interesse (quali Salvatore STRANGIO e Andra PAVONE) e del ruolo svolto dall'imputato per il perseguimento degli interessi del sodalizio per il tramite delle società a lui riferibili, traendo sia da quanto già accertato con sentenza irrevocabile in altro procedimento nonché degli ulteriori elementi in atti (cfr. art. 238-bis cod. proc. pen.), e in particolare dal tenore delle conversazioni intercettate (intrattenute pure dal BARONE) e dalle deposizioni testimoniali, che l'attività del BARONE, per nulla occasionale, si è inserita nel disegno criminale della societas scelerum. Con tale complessivo compendio argomentativo il motivo in esame non si è confrontato. 6. Con la propria memoria la difesa ha addotto:- argomentazioni a sostegno di quanto rassegnato con il primo motivo di ricorso in particolare, ribadendo quanto dedotto a proposito: • dell'incompatibilità del Presidente del Collegio del Tribunale di Lecco e della nullità denunciata in ragione di essa; • e dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese delle persone offese, sollecitando questa Corte a «sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 c.p.p nella parte in cui non prevede che alla parte civile non vengano rivolti avvertimenti analoghi a quelli dei commi 3 e 3bis dell'art. 64 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 111 e 24 Cost.»; - argomentazioni a sostegno del quinto motivo di ricorso in relazione all'aggravante di cui all'ad 7 d.I.152/91 oggi 416-bis.1 c.p., segnatamente riportando quanto esposto dalla sentenza impugnata sul punto, rimarcando come non sia stata evidenziata la partecipazione del BARONE ad alcuna delle attività «sintomatiche» del gruppo mafioso né che egli avesse contezza di quanto posto in essere dai suo appartenenti (anzitutto dal PAVONE), negando portata dimostrativa agli elementi valorizzati dalla sentenza impugnata (quali l'assunzione di Salvatore STRANGIO, la contrarietà del BARONE rispetto ad intromissione nella gestione di Angelo [OSCURATO:SOCIETA], il rapporto dell'imputato con CAPAROTTA) rispetto alla finalità dell'agire del BARONE ed assumendo che la motivazione sia lacunosa; - nonché un motivo nuovo, con il quale ha assunto che il BARONE avrebbe agito in stato di necessità, poiché - conne esposto nella stessa sentenza impugnata - egli ha subito minacce da parte dei membri del sodalizio mafioso che avrebbero dovuto essere valutate: • sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo che è il quid dell'aggravante appena menzionata (potendo presumersi che l'attività svolta dall'imputato non avesse lo scopo di agevolare l'associazione ma quello di evitare il pericolo per sé stesso e i familiari derivante dalle possibili e probabili ritorsioni) • nonché come elemento capace di consentire l'applicazione della scriminante dello stato di necessità con riferimento alla ritenuta aggravante. 6.1. In ordine a tali prospettazioni, basti rilevare che esse sono inammissibili in ragione della rilevata inammissibilità dei motivi originariamente dedotti (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01); e soggiungere che, in ogni caso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 208 cod. proc. pen. - nella parte in cui non prevede che alla parte civile non vengano rivolti avvertimenti analoghi a quelli previsti dall'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. (non venendo il rilievo, per vero, il connnna 3 -bis pure richiamato dalla difesa, norma che pone la sanzione di inutilizzabilità nel caso di mancata osservanza del disposto del comnna 3) - sarebbe nella specie irrilevante, poiché non è in contestazione che nel presente procedimento che si è dato corso, per quel che qui importa, ad esame testimoniale e non ha avuto l'esame della parte civile previsto dall'art. 208 cit. Il che esime da ogni altra considerazione.7. Fermo quanto appena ritenuto, la sentenza deve essere annullata, d'ufficio, limitatamente alla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall., applicate all'imputato per la durata fissa di dieci anni (cfr. in particolare la sentenza del Tribunale di Lecco, anteriore alla sentenza costituzionale di cui si dirà appena oltre e in parte qua confermata da quella di secondo grado senza argomentare sul punto). [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 222/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma appena citata proprio nella parte in cui determinava in misura fissa la durata delle pene accessorie in discorso; ed il testo vigente a seguito dalla pronuncia del Giudice delle leggi si applica con efficacia anche nel presente processo (artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3, I. n. 87/1953). Pertanto, pur in mancanza di uno specifico motivo di ricorso, occorre «una rimodulazione della durata» delle dette pene accessorie «che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio» (Sez. 5, n. 17614 del 07/02/2020, Scopazzini, Rv. 279354 - 01); si impone allora, come anticipato, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché «le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.»; e quindi, occorrendo compiere «valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà [...] compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte» (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286; cfr. pure Sez. 5, n. 17614/2020, cit). 8. In conclusione: - la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d
Sentenza Cassazione n. 20209/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris