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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26881/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (Puglisi capi A,B,C,D,E,F; [OSCURATO:PERSONA], capi capi A, B; Dainotti: solo capo F) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi.

2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge e correlati vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per ciascuno dei capi di imputazione contestati al Puglisi, che avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto, mancando la prova della sua compartecipazione criminosa nei fatti sub A), B), E), sostenendosi la illogicità della motivazione, che non avrebbe individuato il contributo concorsuale concreto del ricorrente nei fatti commessi in concorso; quanto ai capi C), D), F) mancherebbe il riscontro della riconducibilità al Puglisi dei fatti ivi rubricati: la affermazione di responsabilità si fonda su un unico elemento, non univoco, costituito dall'avere il Puglisi noleggiato un'auto notata in occasione dei furti da alcuni testimoni.

2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, da commisurarsi nel minimo edittale con aumenti per la continuazione analogamente contenuti;

3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge e correlati vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, nella parte in cui si attribuisce pieno valore probante al riconoscimento effettuato dal teste Marante, nonostante le inesattezze, le contraddizioni e le difformità rispetto alle dichiarazioni rese durante le indagini, da cui discenderebbe la totale inattendibilità del teste, che ha reso tre diverse versioni dei fatti, anche nella descrizione della cicatrice che assume di avere notato sulla guancia sinistra dell'imputato ( laddove un'unica cicatrice presente sul suo volto si trova sul lato destro del viso).

3.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 213 in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla ricognizione, da assumersi nel rispetto delle formalità di legge, prova ritenuta superflua dalla Corte di appello.

3.3. Con il terzo motivo ci si duole della commisurazione della pena, in entità maggiore di quella inflitta a Bonaccorsi (che risponde di due reati), sebbene il ricorrente sia stato ritenuto responsabile di un solo furto in abitazione.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi.

4.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione nell'affermazione di responsabilità per il delitto sub A), basato su prove prive di univocità a carico del ricorrente.4.2.

Con il secondo e il terzo motivo sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena.

4. L'ultimo motivo lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione delle doglianze dell'appellante.

5. Il difensore dei [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano tutti inammissibili. 1.Ricorso Puglisi. 1.1.11 primo motivo è inammissibilmente riversato in fatto e mira alla rivalutazione di temi e prove già scrutinate dai due giudici di merito, con motivazione affatto illogica, laddove in sede di legittimità non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità.II controllo di legittimità non riguarda, dunque, né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito.

1.2. Afflitti da genericità, oltre che manifestamente infondati, anche il secondo e il terzo motivo, in quanto omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha motivato il trattamento sanzionatorio, sia nella individuazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, che nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo la personalità dell'imputato e la gravità del fatto ( vedi pg. 9).

E' noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 2.Ricorso Dainotti.2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già formulate, oltre che privo del dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha specificamente argomentato in merito al giudizio di affidabilità del riconoscimento effettuato in udienza dal teste Marante ( cfr. pg . 6), anche dando conto delle ragioni della ritenuta irrilevanza della confusione in cui è incorso il teste in merito alla posizione della cicatrice sul volto dell'imputato.

2.2. Parimenti infondato il secondo motivo: la Corte di appello ha affermato l'inutilità della richiesta nuova escussione del testimone Marante ( pg. 7), correttamente determinandosi, atteso che la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'esercizio del potere discrezionale, che i dati probatori già acquisiti presentino margini apprezzabili di incertezza e che l'attività processuale richiesta rivesta carattere di decisività.

Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 Co. 1 cod.proc.pen , può ricorrersi, cioè, solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso potrebbe eliminare le eventuali incertezze e ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza. (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 (dep. 2004 ) Rv. 227494).

Sostanzialmente, il giudice dell'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato per inerzia colpevole, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado.

In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite ( cfr. Cass. sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977; conf. sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro).

Si è, in conseguenza, affermato che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, dando conto dell'uso del potere discrezionale connesso alla consapevolezza di non potere decidere ex actis, al contrario, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di rinnovazione, la motivazione può essere anche implicita nel corpo della motivazione della pronuncia di merito, nella quale si evidenzi la sufficienza degli elementi esistenti, già acquisiti, ai fini della valutazione della responsabilità, senza necessità di rinnovare il dibattimento; l'ordinanza di rigetto dell' istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità , quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità (Cass. sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, Rv 268657; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013 , Ceroni, Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859).

Nel caso di specie, come già detto, la Corte territoriale ha dato conto del tutto razionalmente delle ragioni della propria decisione, con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile.

2.3. Manifestamente infondato anche il motivo che attinge il trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte di appello ha argomentato in merito ai criteri di commisurazione della pena, ponendo in rilievo il rilevante valore della refurtiva di cui al furto sub F).

Ricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Il primo motivo è interamente rivalutativo e tendente a una diversa ricostruzione delle prove congruamente valutate, alla luce di un quadro indiziario ritenuto connotato da una pluralità di elementi, precisi e concordanti, specificamente richiamati e valutati a pg. 5, dando atto della sussistenza di elementi idonei a confermare la sentenza di condanna anche per il fatto sub A).

3.1. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibilmente privi di specificità, declinati genericamente sui principi senza confronto con la specifica fattispecie in rilievo.

3.2. Anche il quarto motivo si rivela generico e astratto nel denunciare il mancato confronto con motivi di appello, senza specificare il vulnus che ne sarebbe derivato alla difesa, e senza riuscire a illustrare in che modo i motivi trascurati dalla Corte di appello avrebbero potuto disarticolare il ragionamento probatorio che sorregge la decisione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la decisione del Tribunale di Ragusa - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dei reati a loro rispettivamente ascritti (Puglisi capi A,B,C,D,E,F; [OSCURATO:PERSONA], capi capi A, B; Dainotti: solo capo F) condannandoli alla pena ritenuta di giustizia. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi. 2.1. Con il primo, denuncia erronea applicazione della legge e correlati vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per ciascuno dei capi di imputazione contestati al Puglisi, che avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto, mancando la prova della sua compartecipazione criminosa nei fatti sub A), B), E), sostenendosi la illogicità della motivazione, che non avrebbe individuato il contributo concorsuale concreto del ricorrente nei fatti commessi in concorso; quanto ai capi C), D), F) mancherebbe il riscontro della riconducibilità al Puglisi dei fatti ivi rubricati: la affermazione di responsabilità si fonda su un unico elemento, non univoco, costituito dall'avere il Puglisi noleggiato un'auto notata in occasione dei furti da alcuni testimoni. 2.2. Analoghi vizi vengono denunciati con il secondo e il terzo motivo con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, da commisurarsi nel minimo edittale con aumenti per la continuazione analogamente contenuti; 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M.G. [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge e correlati vizi della motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità, nella parte in cui si attribuisce pieno valore probante al riconoscimento effettuato dal teste Marante, nonostante le inesattezze, le contraddizioni e le difformità rispetto alle dichiarazioni rese durante le indagini, da cui discenderebbe la totale inattendibilità del teste, che ha reso tre diverse versioni dei fatti, anche nella descrizione della cicatrice che assume di avere notato sulla guancia sinistra dell'imputato ( laddove un'unica cicatrice presente sul suo volto si trova sul lato destro del viso). 3.2. Con il secondo motivo, è denunciata violazione dell'art. 213 in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per mancata assunzione di una prova decisiva, costituita dalla ricognizione, da assumersi nel rispetto delle formalità di legge, prova ritenuta superflua dalla Corte di appello. 3.3. Con il terzo motivo ci si duole della commisurazione della pena, in entità maggiore di quella inflitta a Bonaccorsi (che risponde di due reati), sebbene il ricorrente sia stato ritenuto responsabile di un solo furto in abitazione. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. [OSCURATO:PERSONA], che svolge quattro motivi. 4.1. Con il primo, denuncia vizi della motivazione nell'affermazione di responsabilità per il delitto sub A), basato su prove prive di univocità a carico del ricorrente.4.2. Con il secondo e il terzo motivo sono denunciati violazione di legge e vizi della motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione della pena. 4. L'ultimo motivo lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata per omessa valutazione delle doglianze dell'appellante. 5. Il difensore dei [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria integrativa con la quale insiste nei motivi. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi risultano tutti inammissibili. 1.Ricorso Puglisi. 1.1.11 primo motivo è inammissibilmente riversato in fatto e mira alla rivalutazione di temi e prove già scrutinate dai due giudici di merito, con motivazione affatto illogica, laddove in sede di legittimità non è consentito di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Da tempo la Corte di cassazione ha chiarito che i vizi motivazionali ed argomentativi di una pronuncia di merito possono essere dedotti in sede di legittimità purchè ricompresi entro un orizzonte preciso e ben delimitato, diretto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo del provvedimento impugnato, potendo ritenersi inadeguato, con conseguenze di annullamento, soltanto quell'impianto motivazionale che sia afflitto da manifesta illogicità.II controllo di legittimità non riguarda, dunque, né la ricostruzione di fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 1.2. Afflitti da genericità, oltre che manifestamente infondati, anche il secondo e il terzo motivo, in quanto omettono di confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha motivato il trattamento sanzionatorio, sia nella individuazione della pena base e degli aumenti per la continuazione, che nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, ponendo in rilievo la personalità dell'imputato e la gravità del fatto ( vedi pg. 9). E' noto che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv. 271243). 2.Ricorso Dainotti.2.1.11 primo motivo è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già formulate, oltre che privo del dovuto confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che ha specificamente argomentato in merito al giudizio di affidabilità del riconoscimento effettuato in udienza dal teste Marante ( cfr. pg . 6), anche dando conto delle ragioni della ritenuta irrilevanza della confusione in cui è incorso il teste in merito alla posizione della cicatrice sul volto dell'imputato. 2.2. Parimenti infondato il secondo motivo: la Corte di appello ha affermato l'inutilità della richiesta nuova escussione del testimone Marante ( pg. 7), correttamente determinandosi, atteso che la rinnovazione istruttoria è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'esercizio del potere discrezionale, che i dati probatori già acquisiti presentino margini apprezzabili di incertezza e che l'attività processuale richiesta rivesta carattere di decisività. Alla rinnovazione dell'istruzione nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 603 Co. 1 cod.proc.pen , può ricorrersi, cioè, solo quando il giudice ritenga "di non poter decidere allo stato degli atti", sussistendo tale impossibilità unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso potrebbe eliminare le eventuali incertezze e ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza. (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003 (dep. 2004 ) Rv. 227494). Sostanzialmente, il giudice dell'appello ha l'obbligo di disporre la rinnovazione del dibattimento solo quando la richiesta della parte sia riconducibile alla violazione del diritto alla prova, non esercitato per inerzia colpevole, o quando la sua ammissione sia stata irragionevolmente negata dal giudice di primo grado. In tutti gli altri casi, la rinnovazione del dibattimento è rimessa al potere discrezionale del giudice il quale è tenuto a dar conto delle ragioni del rifiuto quanto meno in modo indiretto, dimostrando, in positivo, la sufficiente consistenza e la assorbente concludenza delle prove già acquisite ( cfr. Cass. sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Rv. 245996; Sez. 2 n. 45739 del 04/11/2003, Rv 226977; conf. sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Faro). Si è, in conseguenza, affermato che, mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, dando conto dell'uso del potere discrezionale connesso alla consapevolezza di non potere decidere ex actis, al contrario, nell'ipotesi di rigetto dell'istanza di rinnovazione, la motivazione può essere anche implicita nel corpo della motivazione della pronuncia di merito, nella quale si evidenzi la sufficienza degli elementi esistenti, già acquisiti, ai fini della valutazione della responsabilità, senza necessità di rinnovare il dibattimento; l'ordinanza di rigetto dell' istanza di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità , quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione della responsabilità (Cass. sez. 3 n. 47963 del 13/09/2016, Faro, Rv 268657; sez. 6 n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv 262620; sez. 6 n. 11907 del 13/12/2013, Rv, 259893; sez. 6 n. 1249 del 26/09/2013 , Ceroni, Rv. 258758; Sez. 4 n. 47095 del 02/12/2009; Sez. 5 n. 15320 del 10/12/2009, Rv. 246859). Nel caso di specie, come già detto, la Corte territoriale ha dato conto del tutto razionalmente delle ragioni della propria decisione, con la conseguenza che il relativo motivo di ricorso risulta inammissibile. 2.3. Manifestamente infondato anche il motivo che attinge il trattamento sanzionatorio, dal momento che la Corte di appello ha argomentato in merito ai criteri di commisurazione della pena, ponendo in rilievo il rilevante valore della refurtiva di cui al furto sub F). Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo è interamente rivalutativo e tendente a una diversa ricostruzione delle prove congruamente valutate, alla luce di un quadro indiziario ritenuto connotato da una pluralità di elementi, precisi e concordanti, specificamente richiamati e valutati a pg. 5, dando atto della sussistenza di elementi idonei a confermare la sentenza di condanna anche per il fatto sub A). 3.1. Il secondo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibilmente privi di specificità, declinati genericamente sui principi senza confronto con la specifica fattispecie in rilievo. 3.2. Anche il quarto motivo si rivela generico e astratto nel denunciare il mancato confronto con motivi di appello, senza specificare il vulnus che ne sarebbe derivato alla difesa, e senza riuscire a illustrare in che modo i motivi trascurati dalla Corte di appello avrebbero potuto disarticolare il ragionamento probatorio che sorregge la decisione. 4.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e d
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