CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 1954
Cassazione n. 02763/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/05/1954 avverso l'ordinanza del 27/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile la richiesta - avanzata, per la seconda volta, da [OSCURATO:PERSONA] - di revisione della sentenza del Tribunale di Sanremo dell'8/7/2002, n. 302, confermata dalla Corte d'appello di Genova il 28/5/2004 e divenuta irrevocabile, a seguito di pronuncia della Corte di Cassazione, il 20/12/2005. 2. Questa la vicenda oggetto del giudicato. Pagani fu condannato, nel 2002, per aver messo in circolazione, consegnandoli a suoi clienti (i coniugi Strangio), nei cui confronti aveva maturato obblighi risarcitori, certificati di credito del tesoro (0( risultati falsi. In giudizio si difese sostenendo che i titoli in questione gli erano stati consegnati da [OSCURATO:PERSONA], per prestazioni professionali rese a suo favore. Nel corso del giudizio di merito fu prodotto da Lanfranchi un verbale redatto dall'ufficiale giudiziario francese [OSCURATO:PERSONA], datato 28 luglio 1994, in cui si dava atto di un incontro, avvenuto a Mentone, tra vari soggetti, tra cui Lanfranchi e Pagani, e del fatto che í titoli in questione erano stati ricevuti da Pagani, il quale li aveva, a suo dire, portati in banca per verificarne l'autenticità. All'esito del giudizio Pagani fu ritenuto responsabile della falsità, non essendovi stata contestazione, da parte sua, circa la ricezione dei titoli, che era avvenuta, secondo i giudici, per tacitare, almeno momentaneamente, le pretese dei coniugi Strangio. 3. La Corte d'appello premette che altra istanza di revisione era stata presentata dal condannato il 13/4/2006 e che anche detta istanza era stata dichiarata inammissibile dalla Corte d'appello di Torino con ordinanza del 14/7/2006. L'attuale richiesta di revisione è stata formulata, in via alternativa, ai sensi della lettera c) (scoperta di prove nuove) o della lettera d) (condanna conseguente a fatto previsto dalla legge come reato) dell'art. 630 cod. proc. pen.. Alla base dell'attuale richiesta vi è, secondo quanto si legge nell'ordinanza impugnata, la relazione di un esperto - il dr. [OSCURATO:PERSONA] - nominato dallo stesso istante, il quale avrebbe accertato che il verbale dell'ufficiale giudiziario [OSCURATO:PERSONA], presente nel fascicolo del giudizio di cognizione, era stato prodotto in copia e non in originale. La revisione è stata ritenuta inammissibile per mancanza, nella relazione del dr. Rende, del carattere della novità, perché non basata su nuove tecniche di indagine e perché la perizia grafologica avrebbe potuto essere richiesta nel corso del giudizio di cognizione; inoltre, perché la sentenza di merito dà atto che l'attestazione controversa era "versata in atti in originale e in traduzione asseverata" e perché tale snodo argomentativo non fu contestato in sede di ricorso per cassazione. Infatti, il Pagani si era difeso, nel corso del giudizio, sostenendo di essere all'oscuro della falsità dei titoli e non contestò mai di averli ricevuti. In definitiva, secondo i giudici di merito non è dato nemmeno comprendere quali circostanze, oggetto, della contestazione, sarebbero false e neppure quali conseguenze dovrebbero trarsi dalla dedotta falsità 4. Contro l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato. Questi, dopo aver premesso di aver già presentato, nel 1996, denuncia a carico della Lanfranchi per avergli consegnato i titoli, falsi, per cui è stato condannato, e denuncia, nel 2004, a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. - denunce rimaste senza effetto - affida le sue lagnanze a quattro motivi. 4.1. Col primo lamenta che sia stata omessa, dalla Corte d'appello, "la complessiva e previa ricognizione dell'impianto probatorio posto a carico di Pagani nel giudizio di merito", indispensabile, aggiunge, per delibare sulla richiesta di revisione. Deduce di aver corredato la richiesta di revisione di ben sette documenti, di cui solo uno (la consulenza del dr. Rende) esaminato ex professo dalla Corte d'appello, mentre sono stati ignorati i documenti provenienti dall'[OSCURATO:PERSONA] francese - che avrebbero "riflessi diretti sul documento del pubblico ufficiale francese [OSCURATO:PERSONA]" e sulla valutazione della personalità di quest'ultima, radiata dall'albo degli ufficiali giudiziari - e l'atto di compravendita del 1994, che smentirebbe le dichiarazioni rese da Lanfranchi nel corso del giudizio che li aveva riguardati. 4.2. Col secondo lamenta che, contrariamente agli arresti della giurisprudenza di legittimità, sia stata negata rilevanza - ai fini del giudizio di revisione - alla consulenza del dr. Rende per il solo fatto che trattasi di prova che era deducibile nel giudizio di merito, laddove, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, anche prove deducibili e non dedotte, purché non valutate, possono fondare una richiesta di revisione. Peraltro, la Corte d'appello ha riduttivamente inquadrato la consulenza suddetta nell'ambito di quelle grafologiche, laddove si era trattato, invece, del prodotto di un'indagine comparativa, che aveva permesso di accertare il carattere fraudolento del documento datato 28 luglio 1994, frutto di un procedimento di fotocomposizione risalente all'anno 2002. 4.3. Col terzo motivo insiste sul carattere non originale del documento datato 28 luglio 1994 e sul fatto che tale carattere è stato accertato solo in epoca successiva al giudizio di merito e alla decisione della Corte di Cassazione, reiettiva, a suo tempo, del ricorso dell'imputato. Pertanto, ha errato la Corte d'appello ad escludere la rilevanza dell'accertamento. 4.4. Col quarto motivo lamenta che - illegittimamente - la Corte d'appello si sia sottratta all'obbligo di verificare, in via incidentale, l'autenticità del documento sopra specificato e di accertare la falsità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del giudizio di merito (ove fu esaminata come testimone assistito), trattandosi di attività doverosa nell'ambito del giudizio di revisione. In ogni caso, lamenta che la Corte d'appello abbia - dichiarando de plano l'inammissibilità - effettuato un giudizio riservato alla fase dibattimentale. 5. Con "memoria di replica" trasmessa a mezzo PEC in data 18/11/2021 il difensore del ricorrente ha contestato le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa Corte ed insistito nei motivi di ricorso. 3 Uy( [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché - nonostante la sua corposità e ridondanza - non si confronta minimamente con la ratio del provvedimento impugnato. I quattro motivi proposti possono essere esaminati congiuntamente, perché espressivi di un unico concetto (la falsità delle "prove" sulla cui base fu pronunciata la condanna). In realtà, la richiesta di revisione è stata dichiarata inammissibile perché le cd. prove nuove, calate nella realtà processuale preesistente, non sono in alcuna maniera idonee - nemmeno in astratto - a scalzare l'accertamento cristallizzato nel giudicato. Tanto, indipendentemente dalla discutibilità di alcuni passaggi argomentativi contenuti nel provvedimento impugnato. La pronuncia di condanna per il falso- a suo tempo pronunciata - poggia, infatti, sulla constatazione che Pagani ebbe a ricevere e negoziare tre Certificati di Credito del Tesoro risultati falsi. Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato, Pagani non negò mai, nel corso del processo celebrato a suoi carico, di aver ricevuto i titoli in questione, né mai negò di averli consegnati ai coniugi Strangio. La sua difesa si concentrò sull'elemento psicologico, siccome all'oscuro, al momento della ricezione, della falsità dei titoli avuti da Lanfranchi. Ma v'è di più: nemmeno nella richiesta di revisione Pagani contesta di aver ricevuto i titoli da Lanfranchi e di averli dati poi a Stragio in adempimento di una sua obbligazione. Più che logicamente, pertanto, i giudici hanno ritenuto l'irrilevanza della consulenza - e di tutti gli altri documenti elencati in ricorso - in funzione del giudizio di revisione, dal momento che il verbale del 28 luglio 1994, di cui si vuol dimostrare la falsità, e tutto ciò che riguarda l'ufficiale giudiziario francese [OSCURATO:PERSONA] non hanno avuto alcuna incidenza sul giudizio di responsabilità a suo tempo formulato, né potrebbero averlo oggi, stante il contenuto della difesa a suo tempo espletata. Trattasi di una deduzione perfettamente logica, giacché, seppur fosse accertata la falsità del verbale suddetto e la malafede di [OSCURATO:PERSONA], non ne verrebbe toccato il nocciolo dell'accusa: ricezione e smistamento di titoli falsi da parte dell'imputato. In realtà, come correttamente rilevato dal giudicante, Pagani tende, con la sua richiesta, a rifare il giudizio di merito, spostando l'attenzione sulle dedotte falsità altrui, enunciate in ricorso, e prescindendo dalla confessata attività svolta. Confessione verosimilmente sospinta dalla produzione, da parte della coimputata Lanfranchi, del documento più volte richiamato, ma non per questo meno compromettente, perché ebbe l'effetto di focalizzare l'accertamento giudiziale sulla plausibilità delle spiegazioni fornite dall'imputato intorno al possesso dei titoli. Plausibilità a suo tempo esclusa e che la Corte ha ritenuto, legittimamente, di non poter rivalutare indagando sulle ragioni che avevano indotto l'imputato ad assumere la posizione che l'ha pregiudicato. Indipendentemente da tutte le altre argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, più o meno pertinenti, quella testé sviluppata esprime compiutamente la ratio decidendi del provvedimento e non si presta ad alcuna censura, con conseguente intangibilità della decisione. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stresso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]