CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 18022/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 21539-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 1, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 155/2017 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 16/02/2017; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21539/2017 Numero sezionale 683/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del Numero di raccolta generale 18022/2022Data pubblicazione 06/06/2022 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 25.11.1999 il Comune di Milazzo evocava in giudizio, innanzi il Tribunale di Messina, il Ministero dei Trasporti, chiedendone la condanna al rilascio dei magazzini siti sul molo Marullo del porto di Milazzo, detenuti dal 1981 dal Ministero convenuto, nonché al risarcimento del danno derivante dall’abusiva occupazione dei predetti beni. A sostegno della domanda, l’ente locale invocava il giudicato nascente dalla sentenza della Corte di Appello di Messina del 28.12.1896, che aveva accertato che i magazzini oggetto di causa erano di proprietà del Comune. Si costituiva il Ministero, eccependo nell’ordine: la non integrità del contraddittorio, per omessa evocazione in giudizio del Ministero delle Finanze; la natura demaniale dei beni oggetto di causa; l’estinzione del diritto del Comune sui magazzini, per effetto della decadenza della concessione del diritto di superficie su area demaniale che a suo tempo era stato concesso al predetto ente locale; la legittimità dell’occupazione; l’eventuale decorrenza dei canoni soltanto dal 1997, poiché solo in tale data il Comune aveva manifestato la volontà di stipulare un contratto di locazione. Veniva disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero delle Finanze e la causa veniva decisa con sentenza n. 141/2010, con la quale il Tribunale rigettava le domande proposte dal Comune, ravvisando la natura demaniale del suolo sul quale sorgono i magazzini oggetto di causa, e ritenendo che essi fossero stati edificati in forza di concessione di diritto di superficie su area demaniale. Interponeva appello avverso detta decisione il Comune e la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21539/2017 Numero sezionale 683/2022 155/2017, resa nella resistenza di parte appellatNumero di raccolta generale 18022/2022a, rigettava il Data pubblicazione 06/06/2022 gravame. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il Comune di Milazzo, affidandosi ad un solo motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo la parte ricorrente, attraverso una articolata censura, lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente interpretato il giudicato nascente dalla sentenza del 28.12.1896. Ad avviso di parte ricorrente, detta decisione, evidentemente passata in giudicato, avrebbe affermato la proprietà dei magazzini di cui è causa in capo al Comune, escludendo che essi fossero accessori al porto. Di conseguenza, la sentenza impugnata sarebbe erronea, nella parte in cui il giudice di merito ha ravvisato la proprietà demaniale dei magazzini, in quanto insistenti su suolo demaniale, senza tener conto del giudicato nascente dalla richiamata decisione del 1896. La censura è infondata. Posto che il giudicato va assimilato agli elementi normativi, cosicché la sua interpretazione deve essere effettuata alla stregua dell'esegesi delle norme e non già degli atti e dei negozi giuridici, essendo sindacabili sotto il profilo della violazione di legge gli eventuali errori interpretativi, ne consegue che il giudice di legittimità può direttamente accertare l'esistenza e la portata del giudicato esterno con cognizione piena che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice di merito (Cass. Sez. U, Sentenza n.24664 del 28/11/2007, Rv. 600071; conf. Cass.3 di 6 F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21539/2017 Sez. 1, Sentenza n. 21200 del 05/10/2009, Rv. 610451; Cass. Numero sezionale 683/2022Numero di raccolta generale 18022/2022 Sez. 2, Ordinanza n. 15339 del 12/06/2018, Rv. 649081; Cass. Data pubblicazione 06/06/2022 Sez. 2, Ordinanza n. 27161 del 25/10/2018, Rv. 651017). Nel caso in esame, la Corte di Appello, con la sentenza oggi impugnata, ha interpretato il giudicato derivante dalla decisione del 1896, ricostruendo il ragionamento logico seguito dal giudice di merito di quel remoto precedente ed evidenziando che la sentenza del 1896 aveva ritenuto irrilevante l’accertamento circa la natura demaniale o meno dell’area di sedime sulla quale erano collocati i magazzini, alla luce del fatto –ritenuto decisivo– che essi erano stati realizzati in base a concessione da parte dello Stato. Il riconoscimento dell’appartenenza dei magazzini al Comune pronunciato dalla sentenza del 1896, dunque, aveva interessato soltanto le costruzioni, sul presupposto che esse non costituissero pertinenze del porto, e non il suolo sul quale esse si trovano. Secondo la sentenza impugnata, dunque, nessun accertamento sulla natura, demaniale o meno, del suolo derivava dal giudicato del 1896. L’impugnata sentenza prosegue, poi, affermando che il diritto sugli immobili, separato dal suolo e derivante da un atto concessorio intercorso tra Stato e Comune, non può essere qualificato come proprietà, e che tale qualificazione non può derivare neppure dagli ulteriori atti acquisiti al processo di merito, dai quali emerge la sola approvazione, da parte dello Stato, del progetto di realizzazione dei magazzini di cui è causa proposto dal Comune, ma non anche la volontà di rinunciare alla proprietà demaniale del suolo. Inoltre, la Corte di Appello ha ricostruito l’istituto della concessione, previsto dagli artt. 157 e 158 Codice della [OSCURATO:PERSONA] all’epoca vigente, ed ha valorizzato il fatto che la concessione avesse natura temporanea; di conseguenza, ha ritenuto che anche il diritto sui beni eretti sul suolo demaniale in F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21539/2017 Numero sezionale 683/2022 virtù della predetta concessione non potesse che avere, a sua Numero di raccolta generale 18022/2022Data pubblicazione 06/06/2022 volta, natura temporanea. Infine, secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Appello, gli atti acquisiti al processo di merito non evidenziano la volontà dello Stato di rinunciare all’istituto dell’accessione dei magazzini al suolo sul quale essi insistono. Di conseguenza, allo scadere del rapporto di concessione tutto quanto realizzato dal Comune, in forza di quel titolo, sull’area demaniale era tornato nella disponibilità dello Stato ed era entrato, appunto per accessione, a far parte del demanio. L’interpretazione fornita dalla Corte messinese con la sentenza impugnata è condivisa da questo Collegio, perché, come si è già evidenziato, nella sentenza del 1896 l’accertamento del regime giuridico dell’area sulla quale erano stati edificati i magazzini era stato ritenuto irrilevante e la statuizione era stata limitata alla appartenenza dei manufatti secondo la regola del diritto di superficie che si estingue con la revoca della concessione ai sensi dell’art. 953 cc, soluzione peraltro conforme anche ai principi in materia di accessione secondo le previsione dell’art. 446 del codice civile del 1865 all’epoca vigente. Del resto, come pure evidenziato dalla Corte territoriale, l’affermazione del primo giudice sulla scadenza della concessione per mancato rinnovo nei termini non era stata censurata. La doglianza proposta dal Comune di Milazzo, dunque nonostante il notevole sforzo interpretativo, deve essere disattesa, poiché con essa si contrappone una differente interpretazione del contenuto del giudicato derivante dalla pronuncia del 1896, che tuttavia non tiene conto degli effettivi limiti dell’accertamento svolto in quel contesto. Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati nel presente giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 21539/2017 Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. Numero sezionale 683/2022Numero di raccolta generale 18022/2022 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza Data pubblicazione 06/06/2022 dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 29 marzo 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A