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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 2022

Cassazione n. 40255/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila , dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Pescara di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e di lesione personale aggravate; Rilevato che il primo motivo, che censura, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con regime di prevalenza sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che nel caso di specie la Corte d'appello di L'Aquila, con valorizzare la gravità dell'episodio e la personalità dell'imputata, gravata da precedenti penali, ha logicamente giustificato il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza; Rilevato che il secondo motivo, che lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha giustificato il diniego, non ritenendo congruo, e, dunque interamente satisfattivo, il risarcimento effettuato dall'imputata, alla luce della gravità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della Corte d'appello di L'Aquila , dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], confermava la sentenza del 16/09/2021 del G.i.p. del Tribunale di Pescara di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di rapina e di lesione personale aggravate; Rilevato che il primo motivo, che censura, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con regime di prevalenza sulle aggravanti contestate, è manifestamente infondato, in quanto le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi anche quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che nel caso di specie la Corte d'appello di L'Aquila, con valorizzare la gravità dell'episodio e la personalità dell'imputata, gravata da precedenti penali, ha logicamente giustificato il giudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di equivalenza; Rilevato che il secondo motivo, che lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., risulta meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, il quale ha giustificato il diniego, non ritenendo congruo, e, dunque interamente satisfattivo, il risarcimento effettuato dall'imputata, alla luce della gravità del fatto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 40255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris