CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026
Cassazione n. 06548/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 74/2026 [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 25337/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 novembre 1960; avverso la sentenza del 13 maggio 2025 della Corte d’appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore di parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6548/2026 Roma, lì, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Torino, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, 479 cod. pen., perché, nell’esercizio delle sue funzioni di segretario generale del Comune di Cuneo, avrebbe falsamente attestato, presso la sede della società [OSCURATO:SOCIETA]., che le firme in calce alle dichiarazioni allegate al ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. (promosso dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) erano state apposte alla sua presenza, essendosi, invece, limitato a chiedere a ciascuno di essi, dopo averne verificato l’identità, la soggettiva riferibilità. 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di due motivi d’impugnazione. 2.1. Il primo deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, non avendo alterato, l'autentica apposta dall’imputato, né il significato dell'atto, né la sua funzione documentale. La circostanza che sia stata comunque accertata la riferibilità soggettiva delle firme dei sottoscrittori, sostiene la difesa, è idonea ad incidere sull’offensività della condotta e non solo sulla concreta gravità del fatto. La riferibilità certa delle sottoscrizioni, il loro contenuto mai messo in discussione, la data dell'autentica, lungi dall'essere circostanze estranee alla sussistenza del fatto, come sostenuto nella sentenza impugnata, sono in realtà gli elementi dai quali desumere l'incidenza, o meno, dell'immutatio veri sul contenuto dell'atto formato e sulla sua funzione documentale. 2.2. Il secondo attiene, invece, alla motivazione addotta per giustificare la ritenuta inapplicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., fondata, sostiene la difesa, su argomenti incoerenti con la formulazione normativa. Illogico sarebbe il richiamo operato dalla Corte di merito alle ragioni per le quali la stessa Corte ha ritenuto di non considerare innocuo il falso contestato all'imputato (poiché, così argomentando, il falso "non innocuo" non sarebbe mai sussumibile tra le ipotesi di particolare tenuità); illogico anche il riferimento alla pluralità di condotte poste in essere dall’imputato (dato palesemente contrastante con l’unicità del contesto spazio-temporale e l'occasionalità della condotta); illogico, in ultimo, il riferimento all’intensità del dolo (dato che, seppur rilevante in punto quantificazione della pena, non incide sulla tenuità o meno del fatto) e l’omessa valutazione dell’inesistenza di una effettiva lesione sia dell’interesse pubblico, sia di quello privato (tant’è che le istanze risarcitorie sono state rigettate). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato, incidendo la condotta di falso contestata all’imputato sia sul significato dell'atto, sia sulla sua funzione documentale. 1.1. Il falso è innocuo (e, quindi, penalmente irrilevante) se cade su una parte dell’atto assolutamente priva di valenza probatoria (Sez. 5, n. 11498 del 05/07/1990, Casarola, Rv. 18513201; Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Rv. 270245) e, quindi, se è inidoneo ad incidere sulla funzione probatoria e documentale dell’atto stesso; inidoneità che deve essere assoluta ed accertata ex ante, a prescindere dalla circostanza che la falsità possa o meno essere verificata attraverso i successivi controlli previsti dall’ordinamento. Il documento, in altri termini, pur alterato o attestante il falso, non è idoneo a pregiudicare l’interesse protetto solo quando la falsità non incide sulla capacità dell’atto di assolvere alla propria funzione probatoria; e l’innocuità si valuta non in base all’uso concreto del documento, ma – ex ante - con riguardo alla sua attitudine ex se a ledere la fede pubblica, bene protetto dai delitti di falso (Sez. 5, n. 38720 del 19/06/2008, Rocca, Rv. 241936). 1.2. Ebbene, l’autentica di firma, secondo l’esplicita definizione contenuta nell’art. 2703 cod. civ., si sostanzia proprio nell’attestazione oggetto del falso: che la sottoscrizione è stata apposta in presenza del pubblico ufficiale, previa verifica dell’identità della persona che sottoscrive; ed è proprio la personale percezione delle circostanze attestate a giustificare quella particolare fede che assiste la provenienza della firma, della quale l’autentica “fa piena prova fino a querela di falso” (art. 2702 cod. civ.). Sicché sostituire tale personale percezione con le dichiarazioni rese da ciascun sottoscrittore non solo significa incidere sul nucleo centrale del potere certificatorio e attestativo attribuito al pubblico ufficiale, ma significa svuotare di significato l’autentica (che, per come si è detto, su tale adempimento si articola), alterando la funzione probatoria e documentale dell’atto posto in essere. 2. Infondato anche il secondo motivo. 2.1. L'art. 133-bis cod. pen. (nella formulazione vigente ratione temporis) delinea l'ambito applicativo dell'istituto ricollegandosi all’astratta gravità del reato (desunta dalla pena edittale), alla concreta lesività del fatto (valutata - ai sensi dell'articolo 133, primo comma – in considerazione delle modalità della condotta, dell’entità del danno o del pericolo) e alla non abitualità del comportamento. Una valutazione che, presupponendo un apprezzamento in fatto, è riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se giustificata alla luce di una struttura argomentativa immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685); onere motivazionale, peraltro, che impone solo l'indicazione degli elementi di valutazione che si ritengono rilevanti, senza la compiuta disamina di ogni altro elemento astrattamente rilevante (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). 2.2. Ebbene, facendo corretta applicazione di tali principi, la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità della norma invocata dalla difesa in considerazione, oltre che della pluralità di condotte assunte dall’imputato (avendo autenticato tredici sottoscrizioni), anche dell’elevato grado di adesione psicologica al fatto illecito commesso. E, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, il giudizio in ordine alla tenuità del fatto impone, oltre all’apprezzamento delle particolari modalità della condotta, anche la valutazione dell'intensità del dolo e del grado della colpa, penetrando anche l'elemento soggettivo del reato nella tipicità oggettiva della fattispecie (Sez. U., Tushaj, cit., in motivazione). La motivazione esiste, non è né contraddittoria, né manifestamente illogica e, pertanto, in questa sede insindacabile. 3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 4. Nulla può essere liquidato in favore della parte civile in mancanza di una esplicita richiesta (Sez. 6, n. 19271 del 05/04/2022, Palmeri, Rv. 283379). P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]