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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 gennaio 1958

Cassazione n. 36584/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1958 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 8/2/2021, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 18/4/2019, appellata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato agli effetti civili [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati, liquidati in euro 200.000,00, in relazione al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei due difensori nominati.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 388 e 648 bis cod. pen.

Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni errate sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388 cod. pen. che in ordine a quelli del reato di riciclaggio.

Sotto tale profilo, d'altro canto, con specifico riferimento alla ritenuta inesistenza del credito che sarebbe intercorso tra l'imputata e il Rausse, l'autore del reto presupposto, la motivazione non sarebbe rafforzata e sarebbe il frutto di un evidente travisamento degli elementi emersi.

La ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza della provenienza della somma che, peraltro, non sarebbe affatto di provenienza illecita, come pacificamente emerso.

L'operazione dalla stessa effettuata dopo aver ricevuto la somma, infine, non avrebbe alcuna idoneità dissimulatoria.

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 cod. pen. in ordine alla quantificazione del danno.

2. Nelle more della celebrazione dell'udienza è pervenuta in cancelleria comunicazione che sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la sigr.a [OSCURATO:PERSONA] che, dato atto di essere addivenute a una bonaria composizione della vicenda", hanno revocato "illimitatamente e incondizionatamente" la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e le statuizioni civili devono essere revocate.

1. La sentenza della Corte d'appello oggetto di ricorso è stata pronunciata in riforma della sentenza assolutoria di primo grado solo a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili Berera e Ducci.

La citata pronuncia, pertanto, è stata resa esclusivamente agli effetti civili nei confronti delle parti appellanti e l'attuale ricorso è stato proposto in ordine alla sola responsabilità civile dell'imputato nei confronti delle stesse.

2. A fronte di tale situazione processuale la revoca della costituzione civile, effettuata "illimitatamente e incondizionatamente", determina l'estinzione del rapporto processuale civile di cui questa Corte deve limitarsi a prendere prende atto, ciò anche considerato il venire meno di ogni diverso interesse alla pronuncia in ordine ai motivi proposti in quanto la rinuncia delle parti civili alla propria costituzione, risultando, illimitata e incondizionata, esclude qualsivoglia ulteriore richiesta in ordine al soddisfacimento della pretesa di risarcimento del danno azionata con l'originaria costituzione (cfr. in termini Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195 - 01).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca le stat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/01/1958 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso per l'annullamento senza rinvio udito il difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza della Corte d'appello [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 8/2/2021, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 18/4/2019, appellata dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha condannato agli effetti civili [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni cagionati, liquidati in euro 200.000,00, in relazione al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge in relazione all'art. 178 cod. proc. pen. per omessa notifica del decreto di citazione d'appello a uno dei due difensori nominati. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 388 e 648 bis cod. pen. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale sarebbe addivenuta a conclusioni errate sia quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 388 cod. pen. che in ordine a quelli del reato di riciclaggio. Sotto tale profilo, d'altro canto, con specifico riferimento alla ritenuta inesistenza del credito che sarebbe intercorso tra l'imputata e il Rausse, l'autore del reto presupposto, la motivazione non sarebbe rafforzata e sarebbe il frutto di un evidente travisamento degli elementi emersi. La ricorrente, inoltre, non avrebbe avuto alcuna consapevolezza della provenienza della somma che, peraltro, non sarebbe affatto di provenienza illecita, come pacificamente emerso. L'operazione dalla stessa effettuata dopo aver ricevuto la somma, infine, non avrebbe alcuna idoneità dissimulatoria. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 185 cod. pen. in ordine alla quantificazione del danno. 2. Nelle more della celebrazione dell'udienza è pervenuta in cancelleria comunicazione che sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la sigr.a [OSCURATO:PERSONA] che, dato atto di essere addivenute a una bonaria composizione della vicenda", hanno revocato "illimitatamente e incondizionatamente" la costituzione di parte civile. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e le statuizioni civili devono essere revocate. 1. La sentenza della Corte d'appello oggetto di ricorso è stata pronunciata in riforma della sentenza assolutoria di primo grado solo a seguito dell'impugnazione proposta dalle parti civili Berera e Ducci. La citata pronuncia, pertanto, è stata resa esclusivamente agli effetti civili nei confronti delle parti appellanti e l'attuale ricorso è stato proposto in ordine alla sola responsabilità civile dell'imputato nei confronti delle stesse. 2. A fronte di tale situazione processuale la revoca della costituzione civile, effettuata "illimitatamente e incondizionatamente", determina l'estinzione del rapporto processuale civile di cui questa Corte deve limitarsi a prendere prende atto, ciò anche considerato il venire meno di ogni diverso interesse alla pronuncia in ordine ai motivi proposti in quanto la rinuncia delle parti civili alla propria costituzione, risultando, illimitata e incondizionata, esclude qualsivoglia ulteriore richiesta in ordine al soddisfacimento della pretesa di risarcimento del danno azionata con l'originaria costituzione (cfr. in termini Sez. 4, n. 3454 del 16/01/2019, Scozzafava, Rv. 275195 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e revoca le stat
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