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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1978

ECLI:EU:C:1978:39
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61977C0123

CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 28 FEBBRAIO 1978 (

1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , signori Giudici , nella presente causa sono così completamente d'accordo col Consiglio che mi limito a far mie le sue tesi.

Mi riferisco in particolare all'esame, di cui alle osservazioni scritte del Consiglio (pagg. 9-20), della giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell'art. 173, 2 o comma, del Trattato.

Il regolamento del Consiglio CEE n. 1692/77 — di cui le ricorrenti contestano la validità — riguardava chiunque avesse desiderato importare in Italia dal Giappone fra il 29 luglio 1977 (data della sua entrata in vigore) e il 31 dicembre 1977 (data in cui ha cessato di essere in vigore) motociclette di cilindrata pari o superiore a 380 ce.

Il fatto, ammesso che sia un fatto, che nessun altro — all'infuori delle ricorrenti — avrebbe presumibilmente desiderato farlo non è sufficiente a far ritenere che l'atto «pur apparendo come un regolamento» fosse in realtà «una decisione» riguardante «direttamente e individualmente» le ricorrenti.

Lo stesso dicasi del fatto — ammesso che lo sia — che, al momento in cui il regolamento entrò in vigore, nessun altro — all'infuori delle ricorrenti — avesse chiesto la licenza d'importazione a norma delle vigenti leggi italiane.

Son quindi d'opinione che il ricorso vada dichiarato irricevibile e che le ricorrenti vadano condannate alle spese. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61977C0123 CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] 28 FEBBRAIO 1978 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] Presidente , signori Giudici , nella presente causa sono così completamente d'accordo col Consiglio che mi limito a far mie le sue tesi. Mi riferisco in particolare all'esame, di cui alle osservazioni scritte del Consiglio (pagg. 9-20), della giurisprudenza di questa Corte sulla portata dell'art. 173, 2 o comma, del Trattato. Il regolamento del Consiglio CEE n. 1692/77 — di cui le ricorrenti contestano la validità — riguardava chiunque avesse desiderato importare in Italia dal Giappone fra il 29 luglio 1977 (data della sua entrata in vigore) e il 31 dicembre 1977 (data in cui ha cessato di essere in vigore) motociclette di cilindrata pari o superiore a 380 ce. Il fatto, ammesso che sia un fatto, che nessun altro — all'infuori delle ricorrenti — avrebbe presumibilmente desiderato farlo non è sufficiente a far ritenere che l'atto «pur apparendo come un regolamento» fosse in realtà «una decisione» riguardante «direttamente e individualmente» le ricorrenti. Lo stesso dicasi del fatto — ammesso che lo sia — che, al momento in cui il regolamento entrò in vigore, nessun altro — all'infuori delle ricorrenti — avesse chiesto la licenza d'importazione a norma delle vigenti leggi italiane. Son quindi d'opinione che il ricorso vada dichiarato irricevibile e che le ricorrenti vadano condannate alle spese. ( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE/1978 — Fons Iuris — Fons Iuris