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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15618/2026

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inanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Locri, in diversacomposizione, per un nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 22 dicembre 2025 il Tribunale di Locri, in funzione di giudiced e l l ’ e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ’ i s t a n z a , p r e s e n t a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) n. 1762/2024, irrevocabile il 17 dicembre 2024, di condanna per i reati, incontinuazione, di cui agli artt. 81, secondo comma e 612-bis, primo comma, cod. pen.,commesso dal maggio 2019 a Locri (capo A), 610, primo e secondo comma, e 61, n. 2, inrelazione all’art. 339, primo comma, cod. pen., commesso a Locri il 17 agosto 2022 (capoB), e 612, primo e secondo comma, e 61, n. 2, cod. pen., commesso il 17 agosto 2022 aLocri (capo D);2) n. 2479/2024, irrevocabile il 15 aprile 2025, di condanna per i reati, in continuazione,di cui agli artt. 628 cod. pen. (capo 1), 582 e 585 cod. pen. (capo 2) e 635 cod. pen. (capo3), commessi il 24 agosto 2020 a Locri.2.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo deipropri difensori fiduciari, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e processuale.Nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione, violando i principi giurisprudenziali inmateria di continuazione e fornendo una motivazione insufficiente, ha omesso di verificarel’esistenza degli elementi sintomatici della programmazione unitaria delle condotte cherisultano, nel caso di specie, pienamente sussistenti.Tra essi, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto (attenendo tutti i reaticommessi alla sfera della libertà personale e all’incolumità fisica dei familiari del ricorrente, inspecie della sorella), la contiguità spazio-temporale (essendo stati commessi tutti i reati aLocri tra il 2019 e il 2022), l’omogeneità delle modalità operative (avendo in tutti i casi fattosistematico ricorso alla violenza fisica e alle gravi minacce nei confronti dei familiari e disoggetti a loro collegati), nonché l’unicità della causale (avendo trovato tutte le condotteorigine nelle tensioni familiari) e l’identità dei soggetti passivi (tutti familiari del ricorrente).A seguito della frattura familiare risalente al 2019, il condannato ha concepito unprogramma di sistematiche condotte intimidatorie e volente finalizzate a condizionare lalibertà di autodeterminazione dei congiunti.2.2.

Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ed omessa valutazione degli elementiprobatori.Il giudice dell’esecuzione ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 cod. proc.pen., avendo omesso la valutazione degli elementi probatori indicati nell’istanza difensiva erisultanti dalle sentenze di condanna, in tal modo impedendo la verifica della correttezza delpercorso logico-giuridico seguito.In particolare, non sono state valutate le dichiarazioni contenute nelle sentenze dicondanna che evidenziano la sistematicità e la programmazione delle condotte; ilriconoscimento della continuazione, operato dai giudici di merito, tra alcuni dei reati oggettodelle singole sentenze; la coincidenza temporale tra alcuni degli episodi; l’identità dellepersone offese e la loro appartenenza al medesimo nucleo familiare; le specifiche modalitàoperative, caratterizzate da violenze e minacce, descritte nelle sentenze.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è meritevole di accoglimento.2.

Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.2.1.

Il provvedimento impugnato è stato giustificato con la valorizzazione di elementi,quali la molteplicità e la diversità delle persone offese (tra le quali figurano anche nonappartenenti al nucleo familiare del ricorrente) e la non omogeneità delle violazioni e delbene protetto, rientrandovi reati contro il patrimonio, quali rapina e danneggiamento e reaticontro la persona.Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come le condotte delittuose siano state fruttodi determinazioni estemporanee legate a circostanze non prevedibili al momento delcompimento della prima azione illecita e a contingenti opportunità, dovendosi ritenereinveros im i le che da l 24 agos to 2020 (da ta d i commiss ione de l p r imoreato)XXXXXXXXXavesse programmato le condotte illecite da commettere nel bienniosuccessivo.La motivazione così formulata è, come affermato in ricorso, insufficiente, poiché da unlato risulta fondata su circostanze in parte errate, dall’altro omette di considerare gli ulteriorielementi debitamente allegati all’istanza.Il dato attinente alla molteplicità e alla diversità delle persone offese, tra cui soggettinon appartenenti al nucleo familiare, risulta invero smentito dalla constatazione che lecondotte di cui alla sentenza sub 1) vedono come destinatari la madre e la sorella delcondannato (capo A), XXXXXXXXXXXXXXXXX (capo B) e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(capo D), questi ultimi legati alle congiunte da rapporti di lavoro.Nella stessa sentenza di condanna sub 1), che ha riconosciuto la continuazione, si èspiegato che, con quelle condotte, XXXXXXXXX ha posto in essere ingerenze nella vitadelle congiunte sino a coinvolgere soggetti estranei alla sfera familiare, ma legati alle vittimeda rapporti di lavoro, destinatari a loro volta di aggressioni e minacce gravi.Pertanto, la motivazione così formulata è errata, dovendosi, altresì, osservare cometutte le condotte di cui alla sentenza sub 2), e cioè i capi 1), 2) e 3), riconosciuti incontinuazione, vedano come destinataria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo, sorella delcondannato, vittima anche delle condotte di cui al capo A) della sentenza sub 1).Smentita è, inoltre, la ritenuta eterogeneità delle violazioni poste in essere, dovendosiosservare che le condotte di cui alla sentenza sub 1) attengono a reati contro la persona, edin particolare contro i familiari e soggetti ad essi legati, e che le condotte di cui alla sentenzasub 2), analogamente, integrano reati contro la persona (capo 2) e contro il patrimonio (capi1 e 3), quest i ul t imi commessi con violenza e minaccia contro la sorel laXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Si tratta di fattispecie per le quali è stata già riconosciuta la continuazione in sede dicognizione.Rileva, a tale proposito, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito darichiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimentodel vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzionerelativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014,Marinkovic, Rv. 258227 – 01; Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv.285790 - 01).Si tratta di principio applicabile anche nel caso in cui il pregresso riconoscimento siaavvenuto in sede di cognizione.Ciò posto, occorre ancoraosservare che gli ulteriori elementi allegati all’istanza, quali ilcontesto spazio-temporale di commissione dei reati e quello familiare in cui sono maturate lecondotte, non hanno trovato alcuna valutazione nell’ordinanza impugnata.Invero, i reati risultano commessi tutti a Locri dal 2019 al 2022 – in particolare, i reati dicui alla sentenza sub 2) risultano tutti commessi nell’agosto del 2020, mentre la sentenzasub 1) ricomprende reati commessi prima (dal maggio del 2019) e dopo (il 17 agosto 2022) ericollegabili alle controversie familiari originate dalla morte del nipote del condannato,n o n c h é d i p e n d e n t e d e l l ’ a z i e n d a d a l u i g e s t i t a e f i g l i o d e l l asorellaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cui causa del decesso veniva attribuita all’odiernoricorrente.La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del consolidatoprincipio di diritto in base al quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formareoggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reaticommessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituentioggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo conriguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuatadal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01;Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012,Nugnes, Rv. 252781 – 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01).Pretermessi nella valutazione effettuata risultano, infine, le modalità delle condotte(tutte commesse con violenza o minaccia) ed il movente sotteso ad esse.3.

In virtù di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Locri, in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza dellaCorte costituzionale n. 183 del 2013.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Locri, in diversacomposizione, per un nuovo giudizioRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 22 dicembre 2025 il Tribunale di Locri, in funzione di giudiced e l l ’ e s e c u z i o n e , h a r i g e t t a t o l ’ i s t a n z a , p r e s e n t a t a n e l l ’ i n t e r e s s e d iXXXXXXXXXXXXXXXXXX, avente ad oggetto l’applicazione della disciplina dellacontinuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) n. 1762/2024, irrevocabile il 17 dicembre 2024, di condanna per i reati, incontinuazione, di cui agli artt. 81, secondo comma e 612-bis, primo comma, cod. pen.,commesso dal maggio 2019 a Locri (capo A), 610, primo e secondo comma, e 61, n. 2, inrelazione all’art. 339, primo comma, cod. pen., commesso a Locri il 17 agosto 2022 (capoB), e 612, primo e secondo comma, e 61, n. 2, cod. pen., commesso il 17 agosto 2022 aLocri (capo D);2) n. 2479/2024, irrevocabile il 15 aprile 2025, di condanna per i reati, in continuazione,di cui agli artt. 628 cod. pen. (capo 1), 582 e 585 cod. pen. (capo 2) e 635 cod. pen. (capo3), commessi il 24 agosto 2020 a Locri.2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo deipropri difensori fiduciari, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.,in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale e processuale.Nel rigettare l’istanza, il giudice dell’esecuzione, violando i principi giurisprudenziali inmateria di continuazione e fornendo una motivazione insufficiente, ha omesso di verificarel’esistenza degli elementi sintomatici della programmazione unitaria delle condotte cherisultano, nel caso di specie, pienamente sussistenti.Tra essi, l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto (attenendo tutti i reaticommessi alla sfera della libertà personale e all’incolumità fisica dei familiari del ricorrente, inspecie della sorella), la contiguità spazio-temporale (essendo stati commessi tutti i reati aLocri tra il 2019 e il 2022), l’omogeneità delle modalità operative (avendo in tutti i casi fattosistematico ricorso alla violenza fisica e alle gravi minacce nei confronti dei familiari e disoggetti a loro collegati), nonché l’unicità della causale (avendo trovato tutte le condotteorigine nelle tensioni familiari) e l’identità dei soggetti passivi (tutti familiari del ricorrente).A seguito della frattura familiare risalente al 2019, il condannato ha concepito unprogramma di sistematiche condotte intimidatorie e volente finalizzate a condizionare lalibertà di autodeterminazione dei congiunti.2.2. Con il secondo motivo ha eccepito violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc. pen., per violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. ed omessa valutazione degli elementiprobatori.Il giudice dell’esecuzione ha violato l’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 cod. proc.pen., avendo omesso la valutazione degli elementi probatori indicati nell’istanza difensiva erisultanti dalle sentenze di condanna, in tal modo impedendo la verifica della correttezza delpercorso logico-giuridico seguito.In particolare, non sono state valutate le dichiarazioni contenute nelle sentenze dicondanna che evidenziano la sistematicità e la programmazione delle condotte; ilriconoscimento della continuazione, operato dai giudici di merito, tra alcuni dei reati oggettodelle singole sentenze; la coincidenza temporale tra alcuni degli episodi; l’identità dellepersone offese e la loro appartenenza al medesimo nucleo familiare; le specifiche modalitàoperative, caratterizzate da violenze e minacce, descritte nelle sentenze.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento dellasentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.2. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto strettamenteconnessi, sono fondati.2.1. Il provvedimento impugnato è stato giustificato con la valorizzazione di elementi,quali la molteplicità e la diversità delle persone offese (tra le quali figurano anche nonappartenenti al nucleo familiare del ricorrente) e la non omogeneità delle violazioni e delbene protetto, rientrandovi reati contro il patrimonio, quali rapina e danneggiamento e reaticontro la persona.Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato come le condotte delittuose siano state fruttodi determinazioni estemporanee legate a circostanze non prevedibili al momento delcompimento della prima azione illecita e a contingenti opportunità, dovendosi ritenereinveros im i le che da l 24 agos to 2020 (da ta d i commiss ione de l p r imoreato)XXXXXXXXXavesse programmato le condotte illecite da commettere nel bienniosuccessivo.La motivazione così formulata è, come affermato in ricorso, insufficiente, poiché da unlato risulta fondata su circostanze in parte errate, dall’altro omette di considerare gli ulteriorielementi debitamente allegati all’istanza.Il dato attinente alla molteplicità e alla diversità delle persone offese, tra cui soggettinon appartenenti al nucleo familiare, risulta invero smentito dalla constatazione che lecondotte di cui alla sentenza sub 1) vedono come destinatari la madre e la sorella delcondannato (capo A), XXXXXXXXXXXXXXXXX (capo B) e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX(capo D), questi ultimi legati alle congiunte da rapporti di lavoro.Nella stessa sentenza di condanna sub 1), che ha riconosciuto la continuazione, si èspiegato che, con quelle condotte, XXXXXXXXX ha posto in essere ingerenze nella vitadelle congiunte sino a coinvolgere soggetti estranei alla sfera familiare, ma legati alle vittimeda rapporti di lavoro, destinatari a loro volta di aggressioni e minacce gravi.Pertanto, la motivazione così formulata è errata, dovendosi, altresì, osservare cometutte le condotte di cui alla sentenza sub 2), e cioè i capi 1), 2) e 3), riconosciuti incontinuazione, vedano come destinataria XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo, sorella delcondannato, vittima anche delle condotte di cui al capo A) della sentenza sub 1).Smentita è, inoltre, la ritenuta eterogeneità delle violazioni poste in essere, dovendosiosservare che le condotte di cui alla sentenza sub 1) attengono a reati contro la persona, edin particolare contro i familiari e soggetti ad essi legati, e che le condotte di cui alla sentenzasub 2), analogamente, integrano reati contro la persona (capo 2) e contro il patrimonio (capi1 e 3), quest i ul t imi commessi con violenza e minaccia contro la sorel laXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.Si tratta di fattispecie per le quali è stata già riconosciuta la continuazione in sede dicognizione.Rileva, a tale proposito, il principio per cui «il giudice dell'esecuzione, investito darichiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non può trascurare, ai fini del riconoscimentodel vincolo della continuazione, una precedente già operata in fase di esecuzionerelativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazionedell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta nonpossono essere ricondotti al delineato disegno» (Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014,Marinkovic, Rv. 258227 – 01; Sez. 1, n. 6224 del 13/10/2023, dep. 2024, Ugolini, Rv.285790 - 01).Si tratta di principio applicabile anche nel caso in cui il pregresso riconoscimento siaavvenuto in sede di cognizione.Ciò posto, occorre ancoraosservare che gli ulteriori elementi allegati all’istanza, quali ilcontesto spazio-temporale di commissione dei reati e quello familiare in cui sono maturate lecondotte, non hanno trovato alcuna valutazione nell’ordinanza impugnata.Invero, i reati risultano commessi tutti a Locri dal 2019 al 2022 – in particolare, i reati dicui alla sentenza sub 2) risultano tutti commessi nell’agosto del 2020, mentre la sentenzasub 1) ricomprende reati commessi prima (dal maggio del 2019) e dopo (il 17 agosto 2022) ericollegabili alle controversie familiari originate dalla morte del nipote del condannato,n o n c h é d i p e n d e n t e d e l l ’ a z i e n d a d a l u i g e s t i t a e f i g l i o d e l l asorellaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la cui causa del decesso veniva attribuita all’odiernoricorrente.La valutazione compiuta dal giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del consolidatoprincipio di diritto in base al quale «in tema di continuazione in sede esecutiva, deve formareoggetto di valutazione il riconoscimento del vincolo, avvenuto in sede di cognizione, tra reaticommessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituentioggetto della domanda, sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo conriguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesimezzaspaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuatadal giudice di merito. (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 – 01;Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 – 01; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012,Nugnes, Rv. 252781 – 01; Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529 - 01).Pretermessi nella valutazione effettuata risultano, infine, le modalità delle condotte(tutte commesse con violenza o minaccia) ed il movente sotteso ad esse.3. In virtù di quanto esposto, l’ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovogiudizio al Tribunale di Locri, in diversa persona fisica, tenuto conto della sentenza dellaCorte costituzionale n. 183 del 2013.Devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs.196 del 2003. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Locri.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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