CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 1971
Cassazione n. 46915/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'08/04/2022 del Tribunale dì Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava - ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., causa intervenuta recidiva delittuosa nel quinquennio - le sospensioni condizionali della pena, concesse a [OSCURATO:PERSONA] con i seguenti titoli: - sentenza 15 ottobre 2001, pronunciata dalla Corte di appello di Roma e divenuta irrevocabile il 26 gennaio 2002; - sentenza 12 novembre 2001, pronunciata dal Tribunale di Roma e divenuta irrevocabile il 27 gennaio 2002. 2. Nicolella ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, sulla base di due motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'ordinanza impugnata, perché promanante da giudice-persona fisica non identificabile, sottoscritta con firma illeggibile e mancante di altri requisiti essenziali (l'intestazione «in nome del popolo italiano», l'esatta sezione dell'Ufficio giudiziario, il numero di ruolo del procedimento, le generalità del condannato). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge. Quanto alla sentenza 12 novembre 2001 del Tribunale di Roma, la relativa pena era stata già dichiarata estinta per indulto in data 24 febbraio 2020. L'applicazione del beneficio avrebbe comportato la risoluzione della sospensione condizionale della pena anteriormente accordata, che non sarebbe dunque più revocabile. Quanto alla sentenza 15 ottobre 2001 della Corte di appello, la causa di revoca era integrata dalla sopraggiunta sentenza del 10 dicembre 2008 del Tribunale di Roma, irrevocabile dal 30 ottobre 2013. Quest'ultima sentenza, venuta meno la condanna intermedia per effetto dell'indulto sopra menzionato, avrebbe potuto beneficiare di una nuova sospensione condizionale della pena (la seconda a tutti gli effetti), essendo ricompresa nei limiti di cui all'art. 164, terzo comma, cod. pen. 3. E' pervenuta, fuori termine, memoria difensiva di replica alle conclusioni del Procuratore generale requirente. [OSCURATO:PERSONA] 1. La memoria difensiva, tardiva in quanto trasmessa solo il 14 settembre 2022, oltre il termine dei cinque giorni, antecedenti l'udienza odierna, stabilito dall'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., non può essere presa in considerazione.2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'ordinanza impugnata è stata adottata all'esito di udienza in contraddittorio, a scioglimento della riserva ivi assunta. L'identità del giudice, autore del provvedimento, è dunque agevolmente ricavabile dal verbale dell'udienza stessa (le cui indicazioni sarebbero in ogni caso prevalenti, per giurisprudenza consolidata, anche sulle generalità eventualmente errate nel provvedimento riportate: tra le molte, Sez. 5, n. 2809 del 12/11/2014, dep. 2015, Ronchese, Rv. 262587-01). L'illeggibilità della sottoscrizione in calce al provvedimento, da parte del giudice, non è neppure causa di nullità, rilevando a tali fini la sola mancanza del segno grafico (nessuna norma giuridica impone che la firma debba consentire, di per sé, l'immediata individuazione del soggetto dal quale promana, cui si può sempre pervenire per altre fonti: Sez. 6, n. 21182 del 08/05/2019, Salannone, Rv. 275685-01; Sez. 5, n. 36712 del 20/04/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 253519-01). Non essendo nemmeno dubitabile, nella specie, l'identità del soggetto destinatario del provvedimento, gli ulteriori rilievi attengono ad elementi non essenziali di esso, la cui mancanza palesemente non ne infirma la validità (l'intestazione «in nome del popolo italiano» non dovendo, peraltro, essere contenuta nelle ordinanze). 3. Anche il secondo motivo appare manifestamente infondato. La pronuncia di revoca della sospensione condizionale della pena ha natura meramente dichiarativa di un effetto che si produce automaticamente al verificarsi della causa di revoca, nel momento esatto in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa stessa (da ultimo, Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759-01). La reviviscenza della pena, oggetto della sentenza 12 novembre 2001 del Tribunale di Roma, già condizionalmente sospesa, deve essere dunque fatta risalire al 30 ottobre 2013, data in cui è divenuta irrevocabile la nuova condanna penale, importante la revoca del beneficio. Proprio a seguito di tale reviviscenza, che opera di diritto, è stato possibile applicare a tale pena l'indulto (istituto altrimenti recessivo: Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco, Rv. 247940-01). L'indulto applicato non rinnega la possibilità della revoca della sospensione condizionale; al contrario, la presuppone. Sotto altro aspetto, l'indulto estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione, ma non ha efficacia ablativa, ed eliminatoria dal mondo giuridico, degli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile, Rv. 201548-01), tra cui l'effetto impeditivo alla reiterazione del beneficio della sospensione condizionale. La sentenza 12 novembre 2001 del Tribunale di Roma già iterava la sospensione condizionale contenuta nella sentenza 15 ottobre 2001 della Corte di appello di Roma. Una terza sospensione condizionale (che il ricorrente astrattamente ipotizza, rispetto alla sentenza 10 dicembre 2008 del Tribunale di Roma, irrevocabile dal 30 ottobre 2013, per paralizzarne l'operatività ex art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.) non è in radice concepibile, neppure a seguito dell'indulto che, sulla sentenza 12 novembre 2001, è stato infine riconosciuto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di