CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024
Cassazione n. 29453/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 296 d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che l'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione in merito al diniego delle generiche, ribadendo la sua indigenza, già accertata in sede di ammissione al patrocinio a carico dell'Erario; Ritenuto che la censura - secondo cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente desunto l'assenza dello stato d'indigenza dal diniego, laddove vi era stata l'ammissione, al patrocinio a carico dell'Erario, non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove il rigetto delle generiche risiede piuttosto nella gravità della condotta e nei precedenti specifici, indicativi di un'abitualità criminosa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 giugno 2024 Il Consigliere