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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025

Cassazione n. 12003/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA],detenuto in espiazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per unreato commesso in danno della sorella e del cognato, suoi vicini di casa,chiedendo la concessione della detenzione domiciliare presso la propriaabitazione.Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del buon comportamento delcondannato nel corso della detenzione carceraria, ma ha ritenuto inidoneo, perl'applicazione della misura alternativa, il domicilio indicato, trattandosi diun'abitazione posta nel medesimo immobile ove abitano le persone offese,contro le quali il reato è stato commesso per problemi di vicinato, immobile chesi trova nelle medesime condizioni che hanno determinato la condotta delittuosa.2.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e la manifestaillogicità della motivazione.L'ordinanza ha respinto l'istanza di concessione della detenzione domiciliaresolo affermando l'inidoneità del domicilio, trattandosi dello stesso immobile in cuiabitano anche le persone offese del reato per cui il ricorrente è statocondannato, e in ordine al quale al medesimo venne applicato il divieto didimora, revocato a seguito della esecuzione della condanna.

Non ha tenutoconto, però, del fatto che l'abitazione del ricorrente e quella della sorella sonoseparate da un muro e, soprattutto, non ha valutato la persistenza dellapericolosità del ricorrente stesso, a fronte del suo percorso detentivo corretto,che gli ha consentito di beneficiare della liberazione anticipata, anche se non glisono stati mai concessi permessi.

Il Tribunale, quindi, ha omesso di formulareun giudizio prognostico positivo, alla luce di tale correttezza del percorsodetentivo e del parere favorevole espresso anche dalla équipe trattamentale delcarcere.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto altresì valutare le criticità dellasentenza di condanna, e prendere atto del fatto che, espiata la pena, il ricorrentetornerà comunque ad abitare accanto alle persone offese.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione per l'omessa valutazione degli elementi favorevoli al detenuto.La giurisprudenza ha stabilito che, ai fini della concessione delle misurealternative, deve valutarsi la condotta serbata dal condannato dopo la condanna,in particolare quanto agli elementi positivi da questa emergenti.

Tali elementisono segnalati nelle relazioni di sintesi, ma il Tribunale di sorveglianza non le hamenzionate, e non ha valutato tali elementi.

L'ordinanza viola, così, l'art. 27Cost., secondo cui la pena deve sempre mantenere un fine rieducativo, per cui ladetenzione in carcere è l'extrema ratio.

Il Tribunale, invece, ha di fatto emessouna decisione ulteriormente punitiva a carico del condannato, senza alcunavalutazione dei progressi da lui compiuti.3.

Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2.

In entrambi i suoi motivi il ricorrente lamenta l'errata motivazionedell'ordinanza, che non avrebbe valutato la cessazione della sua pericolosità, allaluce dei molti elementi favorevoli trascurati dal Tribunale di sorveglianza.Tale affermazione è infondata, in quanto l'ordinanza risulta avere preso attodella condotta corretta tenuta in carcere dal ricorrente e dei benefici penitenziaria lui riconosciuti, ma ha, di fatto, ritenuto ancora presente un certo grado dipericolosità, connesso alla sua volontà di svolgere la detenzione domiciliare nellostesso edificio ove lo stato di litigiosità verso la sorella e il cognato, suoi vicini dicasa, hanno determinato la consumazione del reato per il quale egli è statocondannato.

La rilevanza della particolare situazione abitativa, cheevidentemente facilita il contatto con le persone offese, è stata ritenutasussistente anche nella fase processuale antecedente alla condanna, avendo lostesso ricorrente riferito che gli venne applicata la misura cautelare del divieto didimora, al fine di evitare il pericolo di reiterazione del reato.Il Tribunale, di fatto, ha ritenuto ancora presente tale pericolo, e quindipresente una condizione di pericolosità sociale non del tutto superata, legata alripristino della possibilità di contatto con le sue precedenti vittime.

Una analogavalutazione è stata, con evidenza, formulata anche dal magistrato disorveglianza che, secondo quanto asserito dal ricorrente, non gli ha maiconcesso permessi, neppure di necessità: la non ammissione a tale beneficiopenitenziario attesta il ritenuto non pieno superamento della pericolosità delsoggetto, proprio con riferimento alla possibilità di incontro e contatto con ifamiliari, vittime del delitto da lui commesso in precedenza.La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, pertanto, apparelogica, dovendo il giudizio di idoneità della misura alternativa richiesta daldetenuto fondarsi sulle caratteristiche di questa, e sulla sua capacità di prevenirela commissione di nuovi reati: l'affermazione che la concessione di una misuraalternativa che ripristini la situazione che ha causato la commissione delprecedente reato non consenta di ritenere la stessa idonea ad evitare il rischio diuna specifica recidiva appare, perciò, non manifestamente infondata.Il fatto che, una volta espiata la pena, il ricorrente tornerà ad abitare nelmedesimo immobile, a contatto con le sue precedenti vittime, è argomento deltutto irrilevante, dovendo il Tribunale di sorveglianza valutare solo l'accoglibilitào meno di una domanda postagli in relazione ad una pena in espiazione, e nonessendo suo compito occuparsi dello stile di vita che il condannato vorrà adottareuna volta cessata tale espiazione, e da lui riacquistata la piena libertà.3.

La decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza appare legittima efondata anche alla luce del principio dettato da questa Corte in tema diprogressività del trattamento sanzionatorio.

Costituisce, infatti, un principioconsolidato quello secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alladetenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre...». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).Il mancato esperimento di esperienze premiali, e di rientri temporaneinell'abitazione in questione, è stato logicamente valutato come impeditivo dellaconcessione di una misura alternativa che ripristini il contatto con le vittime,senza che sia stata in precedenza verificata la capacità del ricorrente diastenersi, in tale situazione, da ulteriori comportamenti negativi.4.

Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bariudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, ilrigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 09 ottobre 2025 il Tribunale disorveglianza di Bari ha respinto l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA],detenuto in espiazione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione per unreato commesso in danno della sorella e del cognato, suoi vicini di casa,chiedendo la concessione della detenzione domiciliare presso la propriaabitazione.Il Tribunale di sorveglianza ha preso atto del buon comportamento delcondannato nel corso della detenzione carceraria, ma ha ritenuto inidoneo, perl'applicazione della misura alternativa, il domicilio indicato, trattandosi diun'abitazione posta nel medesimo immobile ove abitano le persone offese,contro le quali il reato è stato commesso per problemi di vicinato, immobile chesi trova nelle medesime condizioni che hanno determinato la condotta delittuosa.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzodel suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge penale e la manifestaillogicità della motivazione.L'ordinanza ha respinto l'istanza di concessione della detenzione domiciliaresolo affermando l'inidoneità del domicilio, trattandosi dello stesso immobile in cuiabitano anche le persone offese del reato per cui il ricorrente è statocondannato, e in ordine al quale al medesimo venne applicato il divieto didimora, revocato a seguito della esecuzione della condanna. Non ha tenutoconto, però, del fatto che l'abitazione del ricorrente e quella della sorella sonoseparate da un muro e, soprattutto, non ha valutato la persistenza dellapericolosità del ricorrente stesso, a fronte del suo percorso detentivo corretto,che gli ha consentito di beneficiare della liberazione anticipata, anche se non glisono stati mai concessi permessi. Il Tribunale, quindi, ha omesso di formulareun giudizio prognostico positivo, alla luce di tale correttezza del percorsodetentivo e del parere favorevole espresso anche dalla équipe trattamentale delcarcere.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto altresì valutare le criticità dellasentenza di condanna, e prendere atto del fatto che, espiata la pena, il ricorrentetornerà comunque ad abitare accanto alle persone offese.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione per l'omessa valutazione degli elementi favorevoli al detenuto.La giurisprudenza ha stabilito che, ai fini della concessione delle misurealternative, deve valutarsi la condotta serbata dal condannato dopo la condanna,in particolare quanto agli elementi positivi da questa emergenti. Tali elementisono segnalati nelle relazioni di sintesi, ma il Tribunale di sorveglianza non le hamenzionate, e non ha valutato tali elementi. L'ordinanza viola, così, l'art. 27Cost., secondo cui la pena deve sempre mantenere un fine rieducativo, per cui ladetenzione in carcere è l'extrema ratio. Il Tribunale, invece, ha di fatto emessouna decisione ulteriormente punitiva a carico del condannato, senza alcunavalutazione dei progressi da lui compiuti.3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.2. In entrambi i suoi motivi il ricorrente lamenta l'errata motivazionedell'ordinanza, che non avrebbe valutato la cessazione della sua pericolosità, allaluce dei molti elementi favorevoli trascurati dal Tribunale di sorveglianza.Tale affermazione è infondata, in quanto l'ordinanza risulta avere preso attodella condotta corretta tenuta in carcere dal ricorrente e dei benefici penitenziaria lui riconosciuti, ma ha, di fatto, ritenuto ancora presente un certo grado dipericolosità, connesso alla sua volontà di svolgere la detenzione domiciliare nellostesso edificio ove lo stato di litigiosità verso la sorella e il cognato, suoi vicini dicasa, hanno determinato la consumazione del reato per il quale egli è statocondannato. La rilevanza della particolare situazione abitativa, cheevidentemente facilita il contatto con le persone offese, è stata ritenutasussistente anche nella fase processuale antecedente alla condanna, avendo lostesso ricorrente riferito che gli venne applicata la misura cautelare del divieto didimora, al fine di evitare il pericolo di reiterazione del reato.Il Tribunale, di fatto, ha ritenuto ancora presente tale pericolo, e quindipresente una condizione di pericolosità sociale non del tutto superata, legata alripristino della possibilità di contatto con le sue precedenti vittime. Una analogavalutazione è stata, con evidenza, formulata anche dal magistrato disorveglianza che, secondo quanto asserito dal ricorrente, non gli ha maiconcesso permessi, neppure di necessità: la non ammissione a tale beneficiopenitenziario attesta il ritenuto non pieno superamento della pericolosità delsoggetto, proprio con riferimento alla possibilità di incontro e contatto con ifamiliari, vittime del delitto da lui commesso in precedenza.La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza, pertanto, apparelogica, dovendo il giudizio di idoneità della misura alternativa richiesta daldetenuto fondarsi sulle caratteristiche di questa, e sulla sua capacità di prevenirela commissione di nuovi reati: l'affermazione che la concessione di una misuraalternativa che ripristini la situazione che ha causato la commissione delprecedente reato non consenta di ritenere la stessa idonea ad evitare il rischio diuna specifica recidiva appare, perciò, non manifestamente infondata.Il fatto che, una volta espiata la pena, il ricorrente tornerà ad abitare nelmedesimo immobile, a contatto con le sue precedenti vittime, è argomento deltutto irrilevante, dovendo il Tribunale di sorveglianza valutare solo l'accoglibilitào meno di una domanda postagli in relazione ad una pena in espiazione, e nonessendo suo compito occuparsi dello stile di vita che il condannato vorrà adottareuna volta cessata tale espiazione, e da lui riacquistata la piena libertà.3. La decisione adottata dal Tribunale di sorveglianza appare legittima efondata anche alla luce del principio dettato da questa Corte in tema diprogressività del trattamento sanzionatorio. Costituisce, infatti, un principioconsolidato quello secondo cui «In tema di concessione di misure alternative alladetenzione il tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementipositivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessarioun ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimentipremiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alleprescrizioni da imporre...». (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Rv. 276213).Il mancato esperimento di esperienze premiali, e di rientri temporaneinell'abitazione in questione, è stato logicamente valutato come impeditivo dellaconcessione di una misura alternativa che ripristini il contatto con le vittime,senza che sia stata in precedenza verificata la capacità del ricorrente diastenersi, in tale situazione, da ulteriori comportamenti negativi.4. Per le ragioni esposte il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, e ilricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 13 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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