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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18493/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle parti;I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 20 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., ovvero per l'omessa allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, l'appello proposto il 15 aprile 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 30 novembre 2023, con cui il medesimo Faiella era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2015 in Pescara.

Letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente e precisato che il presente giudizio è stato trattato de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.

Richiamata l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite di questa Corte del 24 ottobre 2024, secondo cui la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.

Ritenuta corretta la decisione della Corte territoriale, censurata nel ricorso, posto che l'atto di appello non conteneva né l'allegazione, né tantomeno il richiamo alla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, essendo stata trasmessa solo la procura speciale rilasciata al difensore, che tuttavia non conteneva alcun riferimento alla dichiarazione/elezione di domicilio di Faiella, per cui, in forza del principio sopra esposto, l'appello dell'imputato, presentato in epoca anteriore al 24 agosto 2024, è stato legittimamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale.

Osservato pertanto che il ricorso avverso la corretta decisione impugnata deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma .F8- novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILA(dato avviso alle parti;I udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata l'ordinanza della Corte di appello di L'Aquila del 20 giugno 2024, che ha dichiarato inammissibile, per violazione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., ovvero per l'omessa allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio, l'appello proposto il 15 aprile 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 30 novembre 2023, con cui il medesimo Faiella era stato condannato alla pena di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30 dicembre 2015 in Pescara. Letta la memoria a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente e precisato che il presente giudizio è stato trattato de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen. Richiamata l'informazione provvisoria delle Sezioni Unite di questa Corte del 24 ottobre 2024, secondo cui la previsione di cui all'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., applicabile alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Ritenuta corretta la decisione della Corte territoriale, censurata nel ricorso, posto che l'atto di appello non conteneva né l'allegazione, né tantomeno il richiamo alla dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, essendo stata trasmessa solo la procura speciale rilasciata al difensore, che tuttavia non conteneva alcun riferimento alla dichiarazione/elezione di domicilio di Faiella, per cui, in forza del principio sopra esposto, l'appello dell'imputato, presentato in epoca anteriore al 24 agosto 2024, è stato legittimamente dichiarato inammissibile dalla Corte territoriale. Osservato pertanto che il ricorso avverso la corretta decisione impugnata deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma .F8- novembre
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