CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34358/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza del 6 luglio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 3, mesi quattro di reclusione ed €.5.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/1990, per aver illecitamente detenuto Kg 3,097 di marijuana divisi in tre panetti, due dei quali rinvenuti nella sua abitazione e il terzo in una vettura parcheggiata nel giardino dell'abitazione dell'imputato. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato/ a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e).cod proc pen e vizio di violazione di legge in relazioneill'art. 73 DPR 309/1990. La sentenza dei giudici di appello aveva erroneamente ritenuto la sussistenza del reato e considerato offensiva la condotta incriminata pur in assenza di efficacia drogante dello stupefacente in sequestro, non confrontandosi con i motivi di appello e limitandosi al mero richiamo della sentenza di primo grado. I giudici di merito non avevano considerato le conclusioni cui era giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di rito abbreviato, che, fissando il principio attivo presente nella sostanza sequestrata in circa 0,3 per cento, aveva concluso che sarebbe stato necessario fumare 8 grammi per raggiungere l'effetto psicotropo, e poiché per fumare 8 grammi di sostanza occorreva un certo periodo di tempo, non si sarebbe mai verificato l'effetto drogante. 2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine all'applicazione della recidiva, nonostante il decorso di oltre dieci anni dalla commissione dei precedenti reati. 2.3 Con il terzo motivo, denuncia vizio di violazione di legge in relazioneWart. 133 cod pen, nonchè di motivazione e travisamento della prova. I giudici di merito avevano attribuito all'imputato il possesso del terzo involucro di sostanza, che si trovava all'interno di un'autovettura a lui non intestata parcheggiata all'esterno r dell'abitazione, senza alcuna motivazione, ed avevano considerato detta condotta quale parametro per stimare la dosimetria della pena, del tutto sproporzionata in rapporto al concreto fatto contestato, anche in ragione della assenza di effetto drogante della sostanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall'art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa, secondo il principio di offensività ( Sez. U, Sentenza n. 30475 del 30/05/2019 Rv. 275956). Tanto premesso, la Corte territoriale osserva che la sostanza, detenuta in consistente quantità dal ricorrente ( il peso superava i 3 kg), pur presentando un THC inferiore allo 015%, era dotata di efficacia drogante anche se doveva essere consumata in quantità per avere detto effetto, aggiungendo, a confutazione dell'assunto per cui sarebbe stato necessario fumare 8 grammi di sostanza per raggiungere l'effetto psicotropo, incompatibili con la modalità di assunzione attraverso il classico " spinello", che l'hashish ben può essere consumato in modo diverso dall'assunzione mediante fumo. La sentenza impugnata è dunque rispettosa del principio affermato dalle Sezioni unite, in quanto i giudici di merito hanno offerto una motivazione solida e non manifestamente illogica sulla concreta offensività della condotta di illecita detenzione posta in essere dal ricorrente, utilizzando argomenti che il motivo di ricorso non attacca specificamente. 3. E' infondato anche il secondo motivo. E' invero consolidato il principio per cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, poichè il giudice è tenuto ad una concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena (Sez. 2, Sentenza n. 50146 del 12/11/2015, Rv. 265684 01; Sez. 6, n. 20271 del 27/04/2016, Rv. 267130 - 01; cfr. anche Sez. 6 Sentenza n. 56972 del 20/06/2018, Rv274782 - 01, ove si è chiarito che l'onere motivazionale è assolto anche con argomentazioni sintetiche, che però diano conto dei presupposti applicativi dell'istituto). Come osservato dalla Corte territoriale, i precedenti specifici del ricorrente sono indicativamente e fortemente rivelatori della prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato, e ciò a prescindere dal decorso del tempo, posto che la condotta criminosa perpetrata rivela inequivocabilmente ii mantenimento di sicuri contatti con l'ambiente malavitoso. E' dunque pienamente assolto l'onere motivazionale relativo al disposto aumento di pena per la recidiva facoltativa, senza che possano rilevarsi difetti di incongruità o illogicità del delle argomentazioni sopra evidenziate. cy. 4. E' infondato anche il terzo motivo, con il quale 'I ensura la motivazione attinente alla dosimetria della pena. Sul punto, va rilevato che non è oggetto di impugnazione specifica l'addebito all'imputato della illecita detenzione della sostanza rinvenuta all'interno della vettura parcheggiata nel giardino della propria abitazione: non risultano infatti attaccati secondo i canoni del ricorso ammissibile in sede di legittimità i punti della sentenza impugnata riguardanti l'affermazione della responsabilità dell'imputato anche in riferimento a tale contestazione. Il ricorso si limita ad una generica lamentela in ordine alla fissazione della dosimetria della pena tenuto conto del reale quantitativo della sostanza, ma la motivazione della Corte territoriale ben chiarisce, con rritivazione immune da censure di illogicità, le ragioni dJ discostamento dal minimo edittale in considerazione delle circostanze del caso concreto ( benché sia stata accertata la scarsa concentrazione di principio attivo, comunque l'entità della sostanza acquistata, superiore ai tre chili, era di sicura consistenza). A ciò si aggiunga che la misura della pena risulta fissata in misura prossima al valore medio della cornice edittale. Orbene, è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). 5. Si impone, conclusivamente, il rigetto del ricorso. Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 7 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]