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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 30407/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1653/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – decorrenza giuridica ed economica progressione RGN 1653/2019 Pag.avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 10088/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato nel 1992 ad un concorso per titoli riservato al personale del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] per l’attribuzione di numerosi posti (n. 746, poi elevato a n. 1343) di funzionario tributario (ottava qualifica funzionale) risultando nella graduatoria tra gli ammessi non vincitori.

Erano stati ammessi a partecipare a tale concorso anche alcuni dipendenti che non erano in possesso del requisito consistente nell’aver prestato servizio per almeno cinque anni nella settima qualifica. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adito da alcuni lavoratori, con la sentenza n. 3679/2000 annullò la graduatoria cui fece seguito, stante l’inerzia dell’Amministrazione, la nomina un giudizio di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta il quale tuttavia inserì nella graduatoria soli i ricorrenti del giudizio di ottemperanza.

Con successiva sentenza n. 9687/2003 il TAR Lazio ordinò una nuova riformulazione della graduatoria e con determina n. 2810/2004 il commissario ad actaottemperò a tale pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] fu pertanto immesso nel ruolo con l’VIII qualifica funzionale con decorrenza giuridica e ricostruzione della carriera dal 1990, senza ricostruzione economica.

2. Con ricorso proposto nel 2010 dinanzi al Tribunale di Napoli il Ciccone chiedeva il riconoscimento della decorrenza economica dal sin dal 1996 con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dal 1996 al 2004 ed al risarcimento da perdita di chance deducendo in ogni caso che dal 1996 al 2004 egli aveva disimpegnato mansioni superiori rientranti nell’VIII qualifica.

Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione.

RGN 1653/2019 Pag.3.

La Corte d’appello, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, respingeva, nel merito l’appello del Ciccone.

Riteneva che l’appellante non potesse, ai fini della ricostruzione della carriera anche agli effetti economici, valersi di un giudicato del giudice amministrativo cui non aveva partecipato.

In conseguenza egli non poteva invocare, a fini risarcitori, il ritardo con il quale l’Amministrazione aveva riformulato la graduatoria, ritardo che non era in ogni caso ad essa imputabile visto che vi era stato il vaglio giudiziale sulla legittimità dei provvedimenti assunti.

Riteneva comunque non provata la dedotta perdita di chance ed in particolare evidenziava che le allegazioni e acquisizioni processuali portassero ad escludere anche una lontana possibilità di positivo superamento di qualsivoglia selezione.

Riteneva del pari non provato lo svolgimento in fatto di mansioni riconducibili alla VIII qualifica.

4. Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi.

5. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e estensibilità del giudicato in favore dell’odierno ricorrente.

Lamenta che la Corte territoriale non abbia esteso nei suoi confronti gli effetti del giudicato delle pronunce amministrativa.

2. Il motivo è inammissibile.

Né in rubrica né nel corpo del motivo sono indicate le norme che si assumono violate.

Inoltre, il preteso giudicato amministrativo non è neppure riprodotto in violazione del principio di specificità.

Come chiarito da questa Corte, a Sezioni Unite, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc.

RGN 1653/2019 Pag.civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ‒ con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ‒ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745); ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui puntualmente basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, il che si traduce in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo di individuare, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame della Corte.

Senza dire che, nello specifico, anche a voler ricavare - con uno sforzo interpretativo cui questa Corte non è invero tenuta - , una dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., la doglianza risulta inammissibile exart. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.

È infatti consolidato il principio secondo cui in tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell’efficacia “inter partes” subisce RGN 1653/2019 Pag.delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell’atto - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l’atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti; tale estensione riguarda, tuttavia, solo l’effetto caducatorio dell’annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ., poiché, mentre l’eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato “erga omnes”, quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella “res iudicata” idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (cfr. ex plurimis C.d.S., sez.

VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; C.d.S., sez.

VI, 29 gennaio 2016, n. 362; C.d.S., sez.

VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; C.d.S., sez.

IV, 5 settembre 2003, n. 4977; C.d.S., sez.

V, 6 marzo 2000, n. 1142; C.d.S., sez.

IV, 2 agosto 2000, n. 4253; C.d.S., sez.

V, 9 aprile 1994, n. 276; C.d.S., sez.

IV, 18 luglio 1990, n. 561; si vedano anche C.d.S.

Ad.

Pl. 27 febbraio 2019, n. 4 nonché Cass. 13 marzo 1998, n. 2734; Cass.13 febbraio 2003, n. 2144; Cass. 6 agosto 2019, n. 21000).

3. Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 63/2001, della legge n. 266 del 2005, dell’art. 2095 cod. civ.

Lamenta che la Corte d’appello non abbia compiuto una analisi corretta del comportamento dell’amministrazione.

4. Il motivo è confuso e non conferente con il decisum.

La Corte territoriale ha ritenuto che il Ciccone non potesse valersi, a fini risarcitori, dell’eventuale ritardo dell’Amministrazione, ritardo che non era ad essa imputabile nella misura in cui vi era stato il vaglio RGN 1653/2019 Pag.giudiziale sulla legittimità dei provvedimenti assunti e per il tempo del processo.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver qualificato come aquiliana la responsabilità dell’Amministrazione che aveva fatto decorrere illegittimamente gli effetti economici dell’attribuzione della superiore qualifica solo dal 6 febbraio 2004 anziché dal 2 settembre 1996.

Evidenzia di non aver chiesto nel ricorso introduttivo un trattamento retributivo ma uno meramente risarcitorio ex art. 1218 cod. civ. e quindi assume che, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, l’imputabilità dell’inadempimento doveva presumersi fino a prova contraria.

6. Il motivo presenta gli stessi profili di inammissibilità evidenziati al punto sub2. che precede.

Peraltro, il ragionamento della Corte deriva dalla affermata esclusione di ogni effetto diretto del giudicato amministrativo (sul punto vedasi quanto già sopra evidenziato).

Non c’era un obbligo conformativo che consentisse di ragionare in termini di responsabilità contrattuale.

7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.

8. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso alle Amministrazioni statali intimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020).

9. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva.

RGN 1653/2019 Pag.10.

Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1653/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indirizzo pecdei Registri di Giustizia; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Impiego pubblico – decorrenza giuridica ed economica progressione RGN 1653/2019 Pag.avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/06/2018 R.G.N. 10088/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] aveva partecipato nel 1992 ad un concorso per titoli riservato al personale del Dipartimento delle [OSCURATO:PERSONA] e delle [OSCURATO:PERSONA] per l’attribuzione di numerosi posti (n. 746, poi elevato a n. 1343) di funzionario tributario (ottava qualifica funzionale) risultando nella graduatoria tra gli ammessi non vincitori. Erano stati ammessi a partecipare a tale concorso anche alcuni dipendenti che non erano in possesso del requisito consistente nell’aver prestato servizio per almeno cinque anni nella settima qualifica. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, adito da alcuni lavoratori, con la sentenza n. 3679/2000 annullò la graduatoria cui fece seguito, stante l’inerzia dell’Amministrazione, la nomina un giudizio di ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta il quale tuttavia inserì nella graduatoria soli i ricorrenti del giudizio di ottemperanza. Con successiva sentenza n. 9687/2003 il TAR Lazio ordinò una nuova riformulazione della graduatoria e con determina n. 2810/2004 il commissario ad actaottemperò a tale pronuncia. [OSCURATO:PERSONA] fu pertanto immesso nel ruolo con l’VIII qualifica funzionale con decorrenza giuridica e ricostruzione della carriera dal 1990, senza ricostruzione economica. 2. Con ricorso proposto nel 2010 dinanzi al Tribunale di Napoli il Ciccone chiedeva il riconoscimento della decorrenza economica dal sin dal 1996 con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive dal 1996 al 2004 ed al risarcimento da perdita di chance deducendo in ogni caso che dal 1996 al 2004 egli aveva disimpegnato mansioni superiori rientranti nell’VIII qualifica. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione. RGN 1653/2019 Pag.3. La Corte d’appello, ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, respingeva, nel merito l’appello del Ciccone. Riteneva che l’appellante non potesse, ai fini della ricostruzione della carriera anche agli effetti economici, valersi di un giudicato del giudice amministrativo cui non aveva partecipato. In conseguenza egli non poteva invocare, a fini risarcitori, il ritardo con il quale l’Amministrazione aveva riformulato la graduatoria, ritardo che non era in ogni caso ad essa imputabile visto che vi era stato il vaglio giudiziale sulla legittimità dei provvedimenti assunti. Riteneva comunque non provata la dedotta perdita di chance ed in particolare evidenziava che le allegazioni e acquisizioni processuali portassero ad escludere anche una lontana possibilità di positivo superamento di qualsivoglia selezione. Riteneva del pari non provato lo svolgimento in fatto di mansioni riconducibili alla VIII qualifica. 4. Il dipendente ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. 5. L’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e estensibilità del giudicato in favore dell’odierno ricorrente. Lamenta che la Corte territoriale non abbia esteso nei suoi confronti gli effetti del giudicato delle pronunce amministrativa. 2. Il motivo è inammissibile. Né in rubrica né nel corpo del motivo sono indicate le norme che si assumono violate. Inoltre, il preteso giudicato amministrativo non è neppure riprodotto in violazione del principio di specificità. Come chiarito da questa Corte, a Sezioni Unite, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. RGN 1653/2019 Pag.civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare ‒ con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni ‒ la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745); ulteriormente, qualora venga allegata l’erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge (Cass. 5 giugno 2007, n. 13066; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 24 febbraio 2020, n. 4905); nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui puntualmente basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di legge, il che si traduce in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata, non consentendo di individuare, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all’esame della Corte. Senza dire che, nello specifico, anche a voler ricavare - con uno sforzo interpretativo cui questa Corte non è invero tenuta - , una dedotta violazione dell’art. 2909 cod. civ., la doglianza risulta inammissibile exart. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ. È infatti consolidato il principio secondo cui in tema di giudicato amministrativo, la regola generale dell’efficacia “inter partes” subisce RGN 1653/2019 Pag.delle eccezioni nei casi in cui la sua estensione si giustifica o per la particolare natura dell’atto - ad es. un regolamento o un atto plurimo inscindibile - o per la presenza di un legame inscindibile fra i destinatari che, valutato unitamente al vizio che inficia la validità del provvedimento, rende inconcepibile, sul piano logico e giuridico, che l’atto stesso possa continuare a produrre effetti nella sfera giuridica dei soggetti non impugnanti; tale estensione riguarda, tuttavia, solo l’effetto caducatorio dell’annullamento e non anche gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali torna ad espandersi la regola generale fissata dall’art 2909 cod. civ., poiché, mentre l’eliminazione del provvedimento impugnato non può che fare stato “erga omnes”, quanto ai predetti obblighi, la mancata evocazione in giudizio di una parte impedisce la costituzione nei suoi confronti di quella “res iudicata” idonea a vincolare i successivi organi giudicanti (cfr. ex plurimis C.d.S., sez. VI, 1° dicembre 2017, n. 5634; C.d.S., sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 362; C.d.S., sez. VI, 5 dicembre 2005, n. 6964; C.d.S., sez. IV, 5 settembre 2003, n. 4977; C.d.S., sez. V, 6 marzo 2000, n. 1142; C.d.S., sez. IV, 2 agosto 2000, n. 4253; C.d.S., sez. V, 9 aprile 1994, n. 276; C.d.S., sez. IV, 18 luglio 1990, n. 561; si vedano anche C.d.S. Ad. Pl. 27 febbraio 2019, n. 4 nonché Cass. 13 marzo 1998, n. 2734; Cass.13 febbraio 2003, n. 2144; Cass. 6 agosto 2019, n. 21000). 3. Con il secondo motivo, subordinato rispetto al primo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 63/2001, della legge n. 266 del 2005, dell’art. 2095 cod. civ. Lamenta che la Corte d’appello non abbia compiuto una analisi corretta del comportamento dell’amministrazione. 4. Il motivo è confuso e non conferente con il decisum. La Corte territoriale ha ritenuto che il Ciccone non potesse valersi, a fini risarcitori, dell’eventuale ritardo dell’Amministrazione, ritardo che non era ad essa imputabile nella misura in cui vi era stato il vaglio RGN 1653/2019 Pag.giudiziale sulla legittimità dei provvedimenti assunti e per il tempo del processo. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver qualificato come aquiliana la responsabilità dell’Amministrazione che aveva fatto decorrere illegittimamente gli effetti economici dell’attribuzione della superiore qualifica solo dal 6 febbraio 2004 anziché dal 2 settembre 1996. Evidenzia di non aver chiesto nel ricorso introduttivo un trattamento retributivo ma uno meramente risarcitorio ex art. 1218 cod. civ. e quindi assume che, versandosi in tema di responsabilità contrattuale, l’imputabilità dell’inadempimento doveva presumersi fino a prova contraria. 6. Il motivo presenta gli stessi profili di inammissibilità evidenziati al punto sub2. che precede. Peraltro, il ragionamento della Corte deriva dalla affermata esclusione di ogni effetto diretto del giudicato amministrativo (sul punto vedasi quanto già sopra evidenziato). Non c’era un obbligo conformativo che consentisse di ragionare in termini di responsabilità contrattuale. 7. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile. 8. Tale esito esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione presso l’Avvocatura generale della notifica del ricorso alle Amministrazioni statali intimate, che parte ricorrente ha erroneamente eseguito presso l’Avvocatura distrettuale (su tale principio v., ex aliis, Cass. n. 394/2021; Cass. n. 26997/2020; Cass. n. 6924/2020). 9. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché le Amministrazioni intimate non hanno svolto attività difensiva. RGN 1653/2019 Pag.10. Va dato atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello p
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