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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 1977

Cassazione n. 17606/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1977 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 635 cod. pen.); OSSERVA ritenuto che il primo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 635 cod. pen., è generico e riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha correttamente ritenuto ascrivibile al danneggiamento la condotta di alterazione della funzionalità dei beni; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui all'art. 336 e 337 cod. pen., non confrontandosi lo stesso con la puntuale motivazione del giudice di merito che, alla luce delle risultanze probatorie, ha individuato l'atto d'ufficio nella condotta degli operanti finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico nonché manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto le ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alle modalità dell'azione ed all'assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. sent. impugnata, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/12/1977 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 635 cod. pen.); OSSERVA ritenuto che il primo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato di cui all'art. 635 cod. pen., è generico e riproduttivo di profilo di censura adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha correttamente ritenuto ascrivibile al danneggiamento la condotta di alterazione della funzionalità dei beni; ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui all'art. 336 e 337 cod. pen., non confrontandosi lo stesso con la puntuale motivazione del giudice di merito che, alla luce delle risultanze probatorie, ha individuato l'atto d'ufficio nella condotta degli operanti finalizzata alla tutela dell'ordine pubblico; ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico nonché manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto le ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alle modalità dell'azione ed all'assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. sent. impugnata, pagg. 4 e 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 17606/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris