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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28241/2026

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ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento dell’11 febbraio2026 ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX edavente ad oggetto il differimento pena per ragioni di salute, ovvero in subordinela detenzione domiciliare umanitaria.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, tramite ildifensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per avere ilprovvedimento tratto, pur da delle premesse corrette in tema di condizioni disalute, delle errate conclusioni.La situazione clinica del detenuto, infatti, ha raggiunto una sua stabilitàgrazie alle cure e all’assistenza ricevuta in ambiente ospedaliero , ma ciò nonequivale e dire che il medesimo trattamento, che assicura uno standard dicompensazione, possa essere assicurato anche in regime detentivo.La concreta situazione all’interno dell’istituto, infatti, non assicura deglistandard di intervento sufficientemente tempestivi e dunque non vi è prova chela patologia, pur curata, sia adeguatamente gestibile in carcere.Vi sono degli ulteriori dati che il provvedimento pare avere obliterato, cioè latotale cecità del detenuto, oltre alla miotonia distrofica che gli cagiona unadebolezza muscolare, e la loro incidenza sulla afflittività aggiuntiva del regimepenitenziario.In particolare, il diabete sarebbe degenerato fino a provocare la cecitàproprio in costanza di regime carcerario.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione legato alla mancatavalutazione dei dati clinici.La valutazione di compatibilità fatta dal Tribunale è apodittica, poiché nonfondata su basi scientifiche, né su una perizia ma sulla scienza personale,costituita dall’apporto di un esperto medico in camera di consiglio.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la suppostasussistente pericolosità sociale.Tal valutazione si fonda, infatti, sui precedenti del detenuto ma èdecontestualizzata, non tiene presente l’età avanzata dello stesso, la cecità e ladebolezza muscolare.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 147 cod. pen., 47 tercomma 1 ter Ord. pen. e 27 comma 3 e 32 Cost.Il Tribunale ha omesso di valutare la malattia sotto il profilo dellacompatibilità con il senso di umanità.Non è stata infatti indagata la concreta adeguatezza delle cure che ildetenuto potrebbe ricevere in carcere, né operato un bilanciamento fra il dirittoalla salute, il diritto ad un trattamento non degradante, e le esigenze di tutelasociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, commaprimo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannatosia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanticonseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non sipossa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operareun bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curatoe le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S.,Rv. 287692 - 01).In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica,il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni disalute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n.37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01).Il differimento della esecuzione della pena, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, è possibile nel caso in cui lo stato di salute sia grave eincompatibile con la detezione; ovvero che, pur non essendo tale da mettere ilpericolo la vita, provochi delle sofferenze aggiuntive alla già pure afflittivadetenzione, tali da rendere la situazione carceraria degradante; ovvero cheimponga trattamenti sanitari non attuabili agevolmente in condizioni detentive.Si può, quindi, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo allorquando,effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione etenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoadvitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbecontraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che nederiverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa dellafattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura aglieffetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli statimorbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato dadeterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1,n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 27352del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep.2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete alTribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarieo perizie acquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata unaspecifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n.3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana,Rv. 197204; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv.192698).La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza delle condizioni di salutedell’istante si basa sulla relazione sanitaria redatta dalla ASL Roma 2 all’attodella dimissione del paziente, nonché su una valutazione, per così dire interna,effettuata da uno dei compenti esperti del Tribunale, medico.Il ricorso lamenta il mancato esperimento di una perizia in punto allacompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, ma di fatto noncontesta né il contenuto della relazione, né un travisamento del medesimocontenuto da parte del Tribunale; ciò che contesta, di fatto, è la valutazione cheil Tribunale, sulla scorta di tali dati scientifici ha operato; ma tale valutazione, selogica e motivata, non è censurabile in questa sede.Posto, dunque, che non sussiste una condizione di salute incompatibile ex secon la detenzione, il ricorrente lamenta l’inadeguatezza dell’assistenza sanitariadi cui il detenuto può usufruire in carcere.Le indicazioni circa le terapie da seguire e i controlli periodici da effettuaresuccessivamente alla dimissione non indicano alcuna impossibilità o concretoimpedimento dato dalla detenzione, né il ricorrente indica quali trattamentisanitari necessari ed indifferibili non sarebbero somministrabili in carcere,trattandosi, per quanto emerge dalla relazione sanitaria, di terapie per bocca, diuna alimentazione adeguata e di controlli periodici programmabili in ambientesanitario esterno.Da ultimo, il ricorrente sottolinea come lo stato personale del detenuto,afflitto da cecità e debolezza muscolare comporti un carico afflittivo ulteriore allapena e imponga delle condizioni detentive contrarie al senso di umanità.Il ricorrente dà tale dato per assodato, ma non indica alcun elementodimostrativo presente in atti, poiché non allega alcuna documentazione medicain tal senso e la relazione dell’ospedale parla di una amaurosi completadell’occhio destro e di un deficit visivo dell’occhio sinistro, senza specificare diche entità.Non pare sussistere ulteriore indicazione medica circa la debolezzamuscolare, dunque, quanto affermato sul punto è allo stato privo di riscontro e ilricorso sotto tale profilo difetta di autosufficienza.Circa, poi, la possibilità di disporre la detenzione domiciliare si è affermatoche il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presuppostodell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto puòdisporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga chel'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo siaprevalente rispetto a quella di tutela della salute» (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225).Dunque, in difetto dei presupposti per disporre il rinvio dell’esecuzione nonviene in discussione la concedibilità o meno della detenzione domiciliare.In ogni caso il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione anchecirca tale aspetto, posto che ha fatto riferimento alle condanne per condotte dirilievo penale tenute in costanza di detenzione domiciliare.3.

Per tutte le ragioni finora esposte, il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con provvedimento dell’11 febbraio2026 ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX edavente ad oggetto il differimento pena per ragioni di salute, ovvero in subordinela detenzione domiciliare umanitaria.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato, tramite ildifensore di fiducia, articolando quattro motivi di doglianza.2.1 Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione per avere ilprovvedimento tratto, pur da delle premesse corrette in tema di condizioni disalute, delle errate conclusioni.La situazione clinica del detenuto, infatti, ha raggiunto una sua stabilitàgrazie alle cure e all’assistenza ricevuta in ambiente ospedaliero , ma ciò nonequivale e dire che il medesimo trattamento, che assicura uno standard dicompensazione, possa essere assicurato anche in regime detentivo.La concreta situazione all’interno dell’istituto, infatti, non assicura deglistandard di intervento sufficientemente tempestivi e dunque non vi è prova chela patologia, pur curata, sia adeguatamente gestibile in carcere.Vi sono degli ulteriori dati che il provvedimento pare avere obliterato, cioè latotale cecità del detenuto, oltre alla miotonia distrofica che gli cagiona unadebolezza muscolare, e la loro incidenza sulla afflittività aggiuntiva del regimepenitenziario.In particolare, il diabete sarebbe degenerato fino a provocare la cecitàproprio in costanza di regime carcerario.2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione legato alla mancatavalutazione dei dati clinici.La valutazione di compatibilità fatta dal Tribunale è apodittica, poiché nonfondata su basi scientifiche, né su una perizia ma sulla scienza personale,costituita dall’apporto di un esperto medico in camera di consiglio.2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione circa la suppostasussistente pericolosità sociale.Tal valutazione si fonda, infatti, sui precedenti del detenuto ma èdecontestualizzata, non tiene presente l’età avanzata dello stesso, la cecità e ladebolezza muscolare.2.4 Con il quarto motivo lamenta violazione dell’art. 147 cod. pen., 47 tercomma 1 ter Ord. pen. e 27 comma 3 e 32 Cost.Il Tribunale ha omesso di valutare la malattia sotto il profilo dellacompatibilità con il senso di umanità.Non è stata infatti indagata la concreta adeguatezza delle cure che ildetenuto potrebbe ricevere in carcere, né operato un bilanciamento fra il dirittoalla salute, il diritto ad un trattamento non degradante, e le esigenze di tutelasociale.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigettodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, commaprimo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannatosia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanticonseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non sipossa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operareun bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curatoe le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 11725 del 14/03/2025, S.,Rv. 287692 - 01).In tema di differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica,il giudice, per valutare l'incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni disalute del condannato o la natura inumana e degradante della detenzione, ètenuto ad accertare se le condizioni di salute del condannato possano essereadeguatamente preservate all'interno dell'istituto di pena o in centri clinicipenitenziari e se siano compatibili con le finalità rieducative della pena, nelcontesto di un trattamento rispettoso del senso di umanità, alla luce della suadurata, dell'età del condannato e della pericolosità sociale dello stesso (Sez. 1, n.37086 del 08/06/2023, G., Rv. 285760 - 01).Il differimento della esecuzione della pena, anche nelle forme delladetenzione domiciliare, è possibile nel caso in cui lo stato di salute sia grave eincompatibile con la detezione; ovvero che, pur non essendo tale da mettere ilpericolo la vita, provochi delle sofferenze aggiuntive alla già pure afflittivadetenzione, tali da rendere la situazione carceraria degradante; ovvero cheimponga trattamenti sanitari non attuabili agevolmente in condizioni detentive.Si può, quindi, addivenire all'accoglimento dell'istanza solo allorquando,effettuata la ponderazione degli elementi caratterizzanti la concreta situazione etenuto conto della natura dell'infermità e di un'eventuale prognosi infausta quoadvitam, si stabilisca che l'espiazione della pena in quelle condizioni sarebbecontraria al senso di umanità per le sproporzionate sofferenze che nederiverebbero, oppure sarebbe ormai priva di significato rieducativo a causa dellafattuale impossibilità di dare una qualsivoglia apprezzabile prospettiva futura aglieffetti della sanzione detentiva sul condannato, avendo riguardo anche agli statimorbosi o al generale scadimento fisico in grado talmente avanzato dadeterminare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità, darispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (v., fra le altre, Sez. 1,n. 2337 del 13/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280352 - 01; Sez. 1, n. 27352del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413 - 01; Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep.2014, Mossuto, Rv. 258406 - 01; Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv.244132 - 01).La compatibilità con la detenzione è, pertanto, un giudizio che compete alTribunale di sorveglianza, pur se alla luce di documenti medici, relazioni sanitarieo perizie acquisite nel corso dell’istruttoria, talché, quando non è indicata unaspecifica risultanza dell’istruttoria che sarebbe stata travisata, esso resiste allecensure, se sorretto da motivazione adeguata e coerente (Sez. 1, n.3262 del01/12/2015, dep. 2016, Petronella, Rv. 265722; Sez. 1, n. 32882 del24/06/2014, Lainà, Rv. 261414; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, Graziano, Rv.240602; Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232511; Sez. 1, n. 6283del 27/11/1996, dep. 1997, Rv. 206753; Sez. 1, n. 1138 del 08/03/1994, Tana,Rv. 197204; Sez. 1, n. 5037 del 04/12/1992, dep. 1993, Rancadore, Rv.192698).La valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza delle condizioni di salutedell’istante si basa sulla relazione sanitaria redatta dalla ASL Roma 2 all’attodella dimissione del paziente, nonché su una valutazione, per così dire interna,effettuata da uno dei compenti esperti del Tribunale, medico.Il ricorso lamenta il mancato esperimento di una perizia in punto allacompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione, ma di fatto noncontesta né il contenuto della relazione, né un travisamento del medesimocontenuto da parte del Tribunale; ciò che contesta, di fatto, è la valutazione cheil Tribunale, sulla scorta di tali dati scientifici ha operato; ma tale valutazione, selogica e motivata, non è censurabile in questa sede.Posto, dunque, che non sussiste una condizione di salute incompatibile ex secon la detenzione, il ricorrente lamenta l’inadeguatezza dell’assistenza sanitariadi cui il detenuto può usufruire in carcere.Le indicazioni circa le terapie da seguire e i controlli periodici da effettuaresuccessivamente alla dimissione non indicano alcuna impossibilità o concretoimpedimento dato dalla detenzione, né il ricorrente indica quali trattamentisanitari necessari ed indifferibili non sarebbero somministrabili in carcere,trattandosi, per quanto emerge dalla relazione sanitaria, di terapie per bocca, diuna alimentazione adeguata e di controlli periodici programmabili in ambientesanitario esterno.Da ultimo, il ricorrente sottolinea come lo stato personale del detenuto,afflitto da cecità e debolezza muscolare comporti un carico afflittivo ulteriore allapena e imponga delle condizioni detentive contrarie al senso di umanità.Il ricorrente dà tale dato per assodato, ma non indica alcun elementodimostrativo presente in atti, poiché non allega alcuna documentazione medicain tal senso e la relazione dell’ospedale parla di una amaurosi completadell’occhio destro e di un deficit visivo dell’occhio sinistro, senza specificare diche entità.Non pare sussistere ulteriore indicazione medica circa la debolezzamuscolare, dunque, quanto affermato sul punto è allo stato privo di riscontro e ilricorso sotto tale profilo difetta di autosufficienza.Circa, poi, la possibilità di disporre la detenzione domiciliare si è affermatoche il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presuppostodell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto puòdisporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga chel'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo siaprevalente rispetto a quella di tutela della salute» (Sez. 1, n. 21355 del01/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281225).Dunque, in difetto dei presupposti per disporre il rinvio dell’esecuzione nonviene in discussione la concedibilità o meno della detenzione domiciliare.In ogni caso il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione anchecirca tale aspetto, posto che ha fatto riferimento alle condanne per condotte dirilievo penale tenute in costanza di detenzione domiciliare.3. Per tutte le ragioni finora esposte, il ricorso deve essere rigettato e ilricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati, come da dispositivo, a norma dell’art. 52d. lgs. n. 196/03. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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