Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 1962

Cassazione n. 44023/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione del processo proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1962 visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la richiesta in epigrafe, personalmente sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la rimessione ad altra Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo penale attualmente pendente a suo carico, in sede di revisione, dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] richiesta si fonda sul rilievo di una grave situazione locale, indotta da asserite anomalie procedurali, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine all'imparzialità dell'organo giudicante.

2. La richiesta forma oggetto in questa sede di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

3. La richiesta, legittimamente sottoscritta dal solo imputato (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522-01), deve essere dichiarata inammissibile, perché non notificata - come indefettibilmente prevede l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580-01) - alle atre parti processuali, e segnatamente alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della vittima [OSCURATO:PERSONA], costituite nel giudizio di revisione.

4. La declaratoria di inammissibilità non comporta, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359-01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451-01), né appare allo stato opportuno applicare la sanzione processuale di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sulla richiesta di rimessione del processo proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/07/1962 visti gli atti e la richiesta; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto della richiesta. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la richiesta in epigrafe, personalmente sottoscritta, [OSCURATO:PERSONA] ha invocato la rimessione ad altra Autorità giudiziaria, a norma dell'art. 45 cod. proc. pen., del processo penale attualmente pendente a suo carico, in sede di revisione, dinanzi alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] richiesta si fonda sul rilievo di una grave situazione locale, indotta da asserite anomalie procedurali, tali da ingenerare ragioni di legittimo sospetto in ordine all'imparzialità dell'organo giudicante. 2. La richiesta forma oggetto in questa sede di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. 3. La richiesta, legittimamente sottoscritta dal solo imputato (Sez. 5, n. 49483 del 13/11/2019, Licciardi, Rv. 277522-01), deve essere dichiarata inammissibile, perché non notificata - come indefettibilmente prevede l'art. 46, commi 1 e 4, cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019, Crescimone, Rv. 276580-01) - alle atre parti processuali, e segnatamente alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi della vittima [OSCURATO:PERSONA], costituite nel giudizio di revisione. 4. La declaratoria di inammissibilità non comporta, secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, la condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. 6, n. 43540 del 19/09/2023, Testiera, Rv. 285359-01; Sez. 5, n. 16553 del 18/01/2023, Tornotti, Rv. 284451-01), né appare allo stato opportuno applicare la sanzione processuale di cui all'art. 48, comma 6, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta di rimessione del processo. Così de
Sentenza Cassazione n. 44023/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris