CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 novembre 2022
Cassazione n. 48616/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24 febbraio 2022 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso è inammissibile non configurandosi ictu ()culi la dedotta erronea qualificazione giuridica del fatto come delitto previsto dagli artt. 73, primo comma, e 80, secondo comma, D.P.R. 309/1990; erronea qualificazione che legittima la proposizione del ricorso per cassazione prevista dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Invero, la disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata, come già la consolidata giurisprudenza aveva stabilito al riguardo (avendo la novella del 2017 soltanto codificato gli approdi giurisprudenziali sul tema), ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, il ricorrente deduce l'erronea applicazione della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, secondo comma, D.P.R. 309/1990, che dalla motivazione del provvedimento impugnato appare correttamente contestata e applicata. Invero, questa Sezione ha già avuto modo di precisare che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della I. 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato. (In applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, ritenendo non integrata la circostanza aggravante dell'ingente quantità in un caso di illecita detenzione di hashish con principio attivo pari a 725,715 grammi, palesemente inferiore rispetto alla soglia di 2 chilogrammi indicata per la configurazione della citata aggravante" (Sez. VI, n. 25617 del 25 giugno 2020 - Rv. 279573). Nel caso di specie si tratta di illecito trasporto di diverse tipologie di stupefacente, di ingente quantità, pari a 2806 gr. di eroina pura; 1661 gr. di MAM cloridrato pura; 240 gr. di Morfina pura (totali 188.335 dosi medie singole); 2132 gr. di Metanfetamina pura (pari a 21327 dosi medie singole).Dunque non emerge alcun "errore manifesto nella qualificazione giuridica della circostanza aggravante". Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 novembre 2022 6 '