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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 15656/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17614/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAZAMARCELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 168, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E -[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4190/2019 depositata il11/12/2019 RGN. 819/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che

1. la Corte di Appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ingegneria e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; hanno resistito con controricorso le società intimate;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; Rilevato che

1. la Corte di Appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ingegneria e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro;

2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; hanno resistito con controricorso le società intimate;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che

1. Preliminarmente il Collegio rileva che non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della istanza formulata dal procuratore dei ricorrenti, di rimessione della causa in pubblica udienza, atteso che le questioni in diritto poste dal presente ricorso sono già state trattate in relazione ai ricorsi decisi all’esito della pubblica udienza del 16 novembre 2022, non avendo, peraltro, la parte istante specificamente evidenziato le ragioni di una loro rimeditazione.

In relazione ai motivi di ricorso si osserva quanto segue;

2. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: art. 420 bis cpc, art. 1362 cc, C.C.L. dipendenti elettrici: 11.04.1963, nel richiamo all’ex art. 25; c.c.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; c.c.l. 29.05.1973, art. 30; c.c.l. 7.6.1976, art. 30; c.c.l. 1.08.1979, art. 33; c.c.l. 21.02.1989, art. 33; C.c.l. 26.07.1991, art. 33; c.c.l. 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54 comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS.; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 29.01.2003 di rinegoziazione fra Assoelettrica e OO.SS; accordo 27.11.2015.

Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli” .

La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la disdetta dell’accordo sindacale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse riguardato anche i lavoratori assunti prima del 01.08.1979 o chi, cessato dal servizio, fosse comunque stato assunto prima di tale data.

Si sostiene che l’accordo disdettato non contiene al proprio interno il riferimento alla norma transitoria concessoria del beneficio dei 7000 kWh agli assunti entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 33 c.c.l. 1.8.1979, riprodotto in tutti i rinnovi contrattuali fino al primo [OSCURATO:PERSONA] per il settore elettrico del 24.07.2001).

In via gradata si denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.;

3. con il secondo motivo s i denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362 e ss; art. 2113 cc; art.23 quater l. n. 331/1980, art. 27 l.n. 155/1981; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989,art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015.

Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”.

La Corte d’Appello avrebbe errato nel negare sia la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria, sia la natura di diritto quesito, riconoscendone invece la natura di mera aspettativa suscettibile di disdetta unilaterale da parte del datore;

4. il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362, 1372, 1373, 1387, 1388, 1392, 1393, 1398, 1399 cc; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015.

Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”.

Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui esclude il difetto di rappresentanza delle OO.SS., nonché nella parte in cui ritiene che i pensionati siano stati legittimamente privati, per effetto della citata disdetta, dei benefici contenuti negli accordi collettivi (quindi dell’agevolazione tariffaria).

Si evidenzia, in particolare, da un lato che le OO.SS. non avessero legittimazione a ricevere la disdetta rappresentando gli ex lavoratori in pensione e, dall’altro, che a [OSCURATO:PERSONA] fosse interdetto revocare l’agevolazione, definitivamente attratta al patrimonio di ogni ex lavoratore in pensione;

4. il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1337, 1362 e ss, 1366, 1375 cc; art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. dalla legge n. 116/2014; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015.

Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”.

Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso che la revoca dell’agevolazione tariffaria fosse contraria a correttezza e buona fede;

5. i motivi, sec ondo quanto già evidenziato in precedente di questa Corte (Cass. n. 1309 del 2023) , per come sono formulati, presentano preliminari e concorrenti profili di inammissibilità.

5.1. innanzitutto, sono inammissibili nelle parti in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in una ipotesi preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale detto vizio non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d.

«doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019).

In tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte v.

Cass. n. 5528 del 2014), come viceversa non accaduto;

5.2. inoltre, i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto, oltre che, in via gradata, la denuncia dell’omesso esame di fatti decisivi, senza consentire un’adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass.

SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass.

SS.UU. n. 17931 del 2013; conf.

Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019).

Per quanto riguarda, in particolare, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

L’elencazione seriale di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto che si assumono violate non rispetta il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali –che comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo ogni singola violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002);

5.3. infine, per talune questioni –in particolare quella contenuta nel primo motivo che, così come è stata prospettata in questa sede, non risulta esplicitamente affrontata nella sentenza impugnata – la parte ricorrente che le proponga innanzi a questa Corte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34469 del 2019), onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass.

SS.

UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n.27568 del 2017);

5.4. nei limiti residui in cui i motivi di ricorso pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, gli stessi, esaminabili congiuntamente per connessione, devono essere respinti in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio dell’agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023);5.5. in particolare, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ora richiamata ha escluso la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto in assenza di elementi della relativa regolazione significativi di un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; ha a tal fine valorizzato la finalità della misura, di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro, lo stretto collegamento con l’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, essa spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti, la estensione agli ex dipendenti posti in quiescenzae il riconoscimento anche in favore di soggetti non dipendenti qualile vedove e i vedovi dei dipendenti.

Ha precisato che in senso contrario non poteva valere la circostanza dell’inserimento (del controvalore) dell’agevolazione tariffaria nel CUD del dipendente e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale;

5.6. questa Corte ha altresì escluso che il beneficio dell’agevolazione tariffaria costituisse un diritto quesito quale riflesso di situazioni già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore (come avviene, ad esempioin relazione al rapporto di lavoro nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese) e riconosciuto allo stesso consistenza di meraaspettativa di fatto al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva; con la conseguenza che esso benpoteva essere inciso da una norma collettiva sopravvenuta, quale fonte eterogenea di regolamento del rapporto di lavoro, concorrente con la fonte individuale, salva la espressa previsione di una clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n.1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), nello specifico non rinvenibile;

5.7. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio.

Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007);

6. alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso;

7. le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 27.000, 00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17614/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ZAZAMARCELLO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 168, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], E -[OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4190/2019 depositata il11/12/2019 RGN. 819/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ingegneria e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; hanno resistito con controricorso le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; Rilevato che 1. la Corte di Appello di Roma, ha confermato la decisione di primo grado con cui era stato respinto il ricorso proposto dai pensionati, o loro eredi, indicati in epigrafe, già dipendenti del Gruppo [OSCURATO:PERSONA], volto ad ottenere nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Ingegneria e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] l’accertamento del diritto a fruire delle riduzioni tariffarie sulla fornitura di energia elettrica sulla scorta della disciplina collettiva vigente in costanza di rapporto di lavoro; 2. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con quattro motivi; hanno resistito con controricorso le società intimate; 3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis .1. cod. proc. civ.; Considerato che 1. Preliminarmente il Collegio rileva che non si ravvisano i presupposti per l’accoglimento della istanza formulata dal procuratore dei ricorrenti, di rimessione della causa in pubblica udienza, atteso che le questioni in diritto poste dal presente ricorso sono già state trattate in relazione ai ricorsi decisi all’esito della pubblica udienza del 16 novembre 2022, non avendo, peraltro, la parte istante specificamente evidenziato le ragioni di una loro rimeditazione. In relazione ai motivi di ricorso si osserva quanto segue; 2. con il primo motivo di ricorso si denuncia: “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: art. 420 bis cpc, art. 1362 cc, C.C.L. dipendenti elettrici: 11.04.1963, nel richiamo all’ex art. 25; c.c.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; c.c.l. 29.05.1973, art. 30; c.c.l. 7.6.1976, art. 30; c.c.l. 1.08.1979, art. 33; c.c.l. 21.02.1989, art. 33; C.c.l. 26.07.1991, art. 33; c.c.l. 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54 comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS.; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 29.01.2003 di rinegoziazione fra Assoelettrica e OO.SS; accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli” . La Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere che la disdetta dell’accordo sindacale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avesse riguardato anche i lavoratori assunti prima del 01.08.1979 o chi, cessato dal servizio, fosse comunque stato assunto prima di tale data. Si sostiene che l’accordo disdettato non contiene al proprio interno il riferimento alla norma transitoria concessoria del beneficio dei 7000 kWh agli assunti entro l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (art. 33 c.c.l. 1.8.1979, riprodotto in tutti i rinnovi contrattuali fino al primo [OSCURATO:PERSONA] per il settore elettrico del 24.07.2001). In via gradata si denunzia omesso esame di un fatto controverso e decisivo, oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; 3. con il secondo motivo s i denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362 e ss; art. 2113 cc; art.23 quater l. n. 331/1980, art. 27 l.n. 155/1981; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989,art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”. La Corte d’Appello avrebbe errato nel negare sia la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria, sia la natura di diritto quesito, riconoscendone invece la natura di mera aspettativa suscettibile di disdetta unilaterale da parte del datore; 4. il terzo motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1362, 1372, 1373, 1387, 1388, 1392, 1393, 1398, 1399 cc; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui esclude il difetto di rappresentanza delle OO.SS., nonché nella parte in cui ritiene che i pensionati siano stati legittimamente privati, per effetto della citata disdetta, dei benefici contenuti negli accordi collettivi (quindi dell’agevolazione tariffaria). Si evidenzia, in particolare, da un lato che le OO.SS. non avessero legittimazione a ricevere la disdetta rappresentando gli ex lavoratori in pensione e, dall’altro, che a [OSCURATO:PERSONA] fosse interdetto revocare l’agevolazione, definitivamente attratta al patrimonio di ogni ex lavoratore in pensione; 4. il quarto motivo denuncia: “violazione e/o falsa applicazione norme di diritto e/o dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro in relazione a: artt. 1337, 1362 e ss, 1366, 1375 cc; art. 27 d.l. n. 91/2014 conv. dalla legge n. 116/2014; c.c.l. dipendenti elettrici: 11.04.1963 nel richiamo all’ex art. 25; ccl [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 30; ccl 29.05.1973, art. 30; ccl 7.6.1976, art. 30; ccl 1.8.1979, art. 33, ccl 21.2.1989, art. 33; ccl 26.07.1991, art. 33; ccl 23.04.1996, art. 33; [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 54, comma 2; Accordo 19.04.2002 di rinegoziazione fra [OSCURATO:PERSONA] e OO.SS; Intese sindacali dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 17.05.2011; Accordo 27.11.2015. Gradatamente, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli stessi articoli”. Parte ricorrente censura la sentenza di secondo grado nella parte in cui ha escluso che la revoca dell’agevolazione tariffaria fosse contraria a correttezza e buona fede; 5. i motivi, sec ondo quanto già evidenziato in precedente di questa Corte (Cass. n. 1309 del 2023) , per come sono formulati, presentano preliminari e concorrenti profili di inammissibilità. 5.1. innanzitutto, sono inammissibili nelle parti in cui denunciano il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in una ipotesi preclusa dall’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., in base al quale detto vizio non può essere evocato per i giudizi di appello instaurati successivamente alla data indicata ex art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134 del 2012, con ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado; ossia il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. «doppia conforme» (v., tra molte, Cass. n. 23021 del 2014; Cass. n. 30646 del 2019). In tale ipotesi, il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (per tutte v. Cass. n. 5528 del 2014), come viceversa non accaduto; 5.2. inoltre, i motivi contengono promiscuamente la contemporanea deduzione di violazione di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto, oltre che, in via gradata, la denuncia dell’omesso esame di fatti decisivi, senza consentire un’adeguata identificazione del devolutum e dando luogo all’impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, “di censure caratterizzate da […] irredimibile eterogeneità” (Cass. SS.UU. n. 26242 del 2014; cfr. anche Cass. SS.UU. n. 17931 del 2013; conf. Cass. n. 14317 del 2016; Cass. n. 3141 del 2019; Cass. n. 13657 del 2019; Cass. n. 18558 del 2019; Cass. n. 18560 del 2019). Per quanto riguarda, in particolare, le plurime censure di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, chi ricorre trascura di considerare che il vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012). L’elencazione seriale di innumerevoli disposizioni di legge e di contratto che si assumono violate non rispetta il principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione - da intendere alla luce del canone generale della strumentalità delle forme processuali –che comporta, fra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo ogni singola violazione ascritta alla pronuncia di merito (Cass. n. 23675 del 2013), in quanto è solo la esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass. n. 25044 del 2013; Cass. n. 17739 del 2011; Cass. n. 7891 del 2007; Cass. n. 7882 del 2006; Cass. n. 3941 del 2002); 5.3. infine, per talune questioni –in particolare quella contenuta nel primo motivo che, così come è stata prospettata in questa sede, non risulta esplicitamente affrontata nella sentenza impugnata – la parte ricorrente che le proponga innanzi a questa Corte, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr. Cass. SS.UU. n. 34469 del 2019), onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Cass. SS. UU. n. 2399 del 2014; Cass. n. 2730 del 2012; Cass. n. 20518 del 2008; Cass. n. 25546 del 2006; Cass. n. 3664 del 2006; Cass. n. 6542 del 2004; più di recente: Cass. n. 32084 del 2019; Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n.27568 del 2017); 5.4. nei limiti residui in cui i motivi di ricorso pongono questioni di diritto scrutinabili da questa Corte, gli stessi, esaminabili congiuntamente per connessione, devono essere respinti in continuità con la giurisprudenza di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., la quale, nello scrutinare le medesime questioni poste dai motivi in esame ha confermato la infondatezza della pretesa degli ex dipendenti alla conservazione del beneficio dell’agevolazioni tariffarie sui consumi dell’energia elettrica, dopo la disdetta dell’ottobre 2015 da parte di [OSCURATO:PERSONA] (Cass. nn. 1281, 1289, 1296, 1309, 1596, 1597, 9513 del 2023);5.5. in particolare, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ora richiamata ha escluso la natura retributiva dell’agevolazione tariffaria in oggetto in assenza di elementi della relativa regolazione significativi di un rapporto di corrispettività con la prestazione lavorativa; ha a tal fine valorizzato la finalità della misura, di attribuire un beneficio alle famiglie dei dipendenti che si servivano per uso domestico della energia erogata dal proprio datore di lavoro, lo stretto collegamento con l’uso familiare dell’abitazione principale del dipendente tanto che in presenza di più dipendenti [OSCURATO:PERSONA], componenti del medesimo nucleo familiare, essa spettava per una sola utenza e comunque entro determinati limiti, la estensione agli ex dipendenti posti in quiescenzae il riconoscimento anche in favore di soggetti non dipendenti qualile vedove e i vedovi dei dipendenti. Ha precisato che in senso contrario non poteva valere la circostanza dell’inserimento (del controvalore) dell’agevolazione tariffaria nel CUD del dipendente e la sua qualificazione come reddito da lavoro ai fini IRPEF (Cass. n. 586 del 2017; Cass. n. 11414 del 2015), tenuto conto delle specifiche finalità della legge tributaria per la quale ciò che rileva è che una determinata erogazione (o il suo controvalore) costituisca indice di capacità contributiva che lo renda assoggettabile a prelievo fiscale; 5.6. questa Corte ha altresì escluso che il beneficio dell’agevolazione tariffaria costituisse un diritto quesito quale riflesso di situazioni già entrate a far parte del patrimonio del lavoratore (come avviene, ad esempioin relazione al rapporto di lavoro nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese) e riconosciuto allo stesso consistenza di meraaspettativa di fatto al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva; con la conseguenza che esso benpoteva essere inciso da una norma collettiva sopravvenuta, quale fonte eterogenea di regolamento del rapporto di lavoro, concorrente con la fonte individuale, salva la espressa previsione di una clausola di salvaguardia (Cass. n. 16043 del 2018; Cass. n.1298 del 2000; Cass. n. 11466 del 1997; Cass. n. 11052 del 1995), nello specifico non rinvenibile; 5.7. una volta escluso il consolidarsi di un diritto quesito al mantenimento del beneficio in capo ai lavoratori per effetto delle richiamate pattuizioni collettive, il recesso di [OSCURATO:SOCIETA]. risulta senz’altro consentito alla luce dell’orientamento di questa Corte, che si richiama anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., secondo il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, esso non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio. Ne consegue che, in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione (tra molte: Cass. n. 14961 del 2022; Cass n. 40409 del 2021; Cass. n. 23105 del 2019; Cass. n. 18548 del 2009; Cass. n. 19351 del 2007); 6. alla stregua delle argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto nel suo complesso; 7. le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;8. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, paria quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 27.000, 00, per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 di
Sentenza Cassazione n. 15656/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris